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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22340/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato la rendita catastale di un'unità immobiliare sita in Roma, attribuendole una diversa categoria e una rendita maggiore, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione, carenza dei presupposti per il riclassamento e inidoneità del confronto con immobili di riferimento, producendo anche una perizia tecnica. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto. In appello, l'Agenzia delle Entrate si doleva della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR Lazio, sostenendo che la notifica dell'appello fosse regolare e, comunque, che non potesse parlarsi di inesistenza della notifica; in subordine invocava la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. La contribuente resisteva, eccependo l'irregolarità della notificazione eseguita tramite operatore privato non abilitato e la conseguente tardività/inammissibilità dell'impugnazione. La Cassazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020, ha qualificato la notificazione come nulla e non inesistente, ma ha ribadito che la sanatoria per costituzione della controparte non consente di superare il problema della tempestività dell'impugnazione quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore privo di poteri certificativi. Poiché dagli atti risultava che l'appello era stato notificato oltre il termine, la Corte ha ritenuto comunque corretto il dispositivo della CTR, correggendone solo la motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: la notificazione dell'appello non andava qualificata come inesistente, bensì come nulla; tuttavia, tale nullità non era idonea a sanare la tardività dell'impugnazione, in mancanza di prova certa della tempestiva proposizione dell'appello. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e ha disposto la compensazione delle spese, in ragione della complessità e della recente evoluzione giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    norma base della procedura di rideterminazione della rendita catastale richiamata nell'atto impositivo originario

  • art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58 del 31 marzo 2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere la regolarità della notificazione effettuata tramite operatore privato

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione, se l'atto ha raggiunto lo scopo, può essere sanata; ma la sanatoria non vale a dimostrare la tempestività quando manchi certezza legale della data di consegna all'operatore

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la tempestività dell'impugnazione va ancorata alla spedizione/consegna secondo forme idonee a dare certezza legale; nel caso di operatore privato privo di poteri certificativi ciò non è possibile

  • art. 384 c.p.c.

    il giudizio di legittimità investe direttamente la decisione di diritto e la Corte può correggere la motivazione mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati per evidenziare che le notificazioni processuali incidono su diritti di rango costituzionale e richiedono certezza pubblica

  • art. 1, comma 57, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124

    ha soppresso il servizio postale ordinario universale dal 10 settembre 2017, ma la modifica non è retroattiva

  • direttiva n. 2008/6/CE

    nel quadro europeo novellato, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo giustificazione oggettiva ostativa

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale eseguita tramite operatore postale privato privo di specifico titolo abilitativo, nel periodo in cui il regime normativo non era ancora stato liberalizzato dalla L. n. 124/2017, è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione della parte destinataria, ma tale sanatoria non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione se manca la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore notificatore.
  • Quando è contestata la corretta applicazione di una norma di diritto, il giudice di legittimità può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, se il dispositivo risulta comunque conforme a diritto.
  • In materia di impugnazioni, il rispetto del termine è requisito rilevabile d'ufficio e non è superabile dalla sola costituzione dell'appellato quando non sia dimostrata con certezza la tempestiva proposizione dell'atto.
  • Le notificazioni processuali richiedono una forma di certezza pubblica e fidefacente sulla data di spedizione/consegna, non surrogabile da attestazioni prive di poteri certificativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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