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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 11331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’intimazione di pagamento relativa a una cartella per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale dell’anno 2008. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1641/4/16 depositata il 31 marzo 2016, aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo invalida la notifica della cartella, spedita direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata A/R e ricevuta dal portiere il 14 maggio 2009, per mancato invio della successiva raccomandata informativa. Equitalia ha contestato in Cassazione, con il primo motivo, l’applicazione delle regole ordinarie della notifica postale, sostenendo che si trattava della modalità diretta e semplificata prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Con il secondo motivo ha dedotto che la CTR, in relazione alla decadenza della pretesa, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la censura ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. La questione era limitata ai crediti tributari del 2008: il difetto di giurisdizione sui contributi previdenziali inclusi nella cartella era già passato in giudicato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal portiere e non occorre una raccomandata informativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario di S. S.r.l.: la cartella, regolarmente notificata il 14 maggio 2009 e non tempestivamente impugnata, rendeva incontestabile la pretesa; la contribuente non aveva chiesto la rimessione in termini né risultava maturata una decadenza tra cartella e intimazione, notificata circa due anni dopo. Spese dei due gradi di merito compensate; la società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 2.800 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973

    Come più volte affermato da questa Corte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.p.r. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982.

    La spedizione diretta della cartella con raccomandata A/R è una modalità autonoma rispetto alla notificazione eseguita nelle forme ordinarie. La consegna al portiere, attestata dall’avviso di ricevimento, perfeziona la notifica senza relata e senza raccomandata informativa.

  • Art. 153 c.p.c.

    La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. , che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell'atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione.

    Chi, pur a fronte di una notifica formalmente valida, dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per una causa non imputabile può chiedere la rimessione in termini, fornendo elementi idonei a provare tale circostanza.

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata invocata da Equitalia per sostenere che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la censura sulla decadenza. La Cassazione non ne ha esaminato il merito, poiché il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano ulteriori profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza quando i fatti rilevanti sono già accertati e non occorrono ulteriori verifiche.

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione tramite raccomandata A/R, secondo l’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, non va confusa con la notificazione a mezzo posta disciplinata dalla legge n. 890/1982: se l’avviso di ricevimento è sottoscritto dal portiere, non è necessaria una successiva raccomandata informativa.
  • Se la cartella è stata regolarmente notificata e non viene impugnata tempestivamente, la pretesa tributaria in essa contenuta diviene incontestabile mediante la successiva impugnazione dell’intimazione, salvo che ricorrano i presupposti per ottenere la rimessione in termini.
  • La rimessione in termini può offrire tutela a chi provi di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per una causa non imputabile; non basta, però, limitarsi a contestare la notifica in un’impugnazione successiva senza chiedere tale rimedio e dimostrarne i presupposti.
  • La notifica regolare della cartella non esclude in assoluto che possa maturare una decadenza successiva, ma questa deve essere concretamente prospettata e verificata: nel caso deciso non risultava maturata nel periodo di circa due anni tra cartella e intimazione.

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