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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37147/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 28 giugno 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, che lo aveva condannato alla sola ammenda di 10.000 euro per i reati di cui agli artt. 137 e 256 del d.lgs. n. 152/2006, unificati dalla continuazione. L’atto, denominato appello, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione perché la sentenza, applicando soltanto una pena pecuniaria, era inappellabile. Con sei motivi la difesa ha chiesto l’assoluzione, sostenendo: che la società disponeva di autorizzazione allo scarico e che l’impianto di depurazione era autorizzato; che le anomalie derivavano da un guasto tecnico improvviso e imprevedibile, integrante forza maggiore; che l’imputato aveva agito senza dolo né colpa, avendo effettuato controlli e investimenti per il depuratore; che le prove dibattimentali erano insufficienti; in subordine, l’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.; infine, che la pena era eccessiva. La difesa ha inoltre depositato una memoria il 7 settembre 2026, reiterando le medesime doglianze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la conversione dell’appello in ricorso per cassazione non ne modifica il contenuto e non sana i vizi dell’impugnazione: i motivi devono rispettare i requisiti propri del ricorso di legittimità. Le censure sono state ritenute generiche, prive di un puntuale confronto con la motivazione del Tribunale e, in larga parte, dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. In particolare, il primo motivo non si confrontava con l’accertamento che gli scarichi contestati erano ulteriori e diversi da quello coperto dall’autorizzazione ambientale. Quanto al guasto del depuratore e all’elemento soggettivo, la sentenza di merito aveva rilevato che, anche ipotizzando un malfunzionamento imprevedibile, l’impresa avrebbe dovuto interrompere la produzione o adottare misure alternative per impedire lo sversamento nel fiume Sarno. Le contestazioni sulla prova e la richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. non individuavano specifiche lacune della motivazione, che aveva valorizzato sopralluoghi del N.O.E., rilievi ARPAC, campionamenti e analisi, scarichi ulteriori abusivi, assenza di formulari per i fanghi e reiterazione delle condotte. Anche la censura sulla pena era inammissibile: il Tribunale aveva motivato la commisurazione richiamando intensità del dolo, reiterazione, ripresa dell’attività illecita dopo il primo accertamento e danno al fiume Sarno. La memoria difensiva non ha emendato i vizi perché ha riproposto le doglianze senza confutare le ragioni dell’inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza del Tribunale ha applicato all'imputato esclusivamente la pena dell'ammenda, pari ad euro 10.000, per i reati di cui agli artt. 137 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, unificati sotto il vincolo della continuazione. Ne consegue che il mezzo di impugnazione esperibile non era l'appello, bensì il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    La sentenza di condanna alla sola ammenda indicata nel caso era impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Correttamente, pertanto, l'atto denominato "appello" è stato convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia tale conversione non vale a mutarne il contenuto sostanziale né a sanarne i vizi originari.

    La conversione del mezzo d’impugnazione erroneamente qualificato non ne muta il contenuto sostanziale e non sana i vizi dell’atto.

  • art. 606 c.p.p.

    Tali deduzioni non individuano alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale riconducibile all'art. 606 cod. proc. pen., ma postulano esclusivamente una rivalutazione del materiale probatorio.

    In cassazione le censure devono indicare un vizio riconducibile ai motivi tassativi previsti dall’art. 606 c.p.p.; non è consentito chiedere una mera rivalutazione delle risultanze probatorie.

  • artt. 137 e 256 d.lgs. n. 152/2006

    La decisione impugnata ha dunque fondato la responsabilità non sull'assenza assoluta del titolo autorizzativo, bensì sull'apertura di nuovi scarichi abusivi non contemplati dall'autorizzazione ambientale.

    Nel caso esaminato, la disponibilità di un’autorizzazione ambientale non escludeva la responsabilità per scarichi ulteriori e diversi da quelli autorizzati; la Corte ha confermato l’inammissibilità della censura che non si confrontava con tale accertamento.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L'invocazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. si risolve pertanto in una mera petizione di principio.

    La richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., se formulata senza indicare specifiche carenze della motivazione probatoria, è una doglianza meramente assertiva.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La motivazione soddisfa ampiamente l'obbligo motivazionale richiesto dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La motivazione sulla pena è sufficiente quando espone i criteri di commisurazione e gli elementi concreti considerati dal giudice; la cassazione non può essere sollecitata a sostituire una diversa valutazione discrezionale.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    La memoria difensiva, lungi dall'emendare gli originari profili di inammissibilità, si limita a reiterarli, senza introdurre alcuna censura effettivamente riconducibile ai vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e senza confrontarsi con le ragioni indicate dalla Corte nell'avviso ex artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    La memoria difensiva non supera l’inammissibilità dell’impugnazione quando si limita a riproporre i motivi originari senza confrontarsi con le ragioni indicate nell’avviso della Corte.

Massime di principio

  • La conversione in ricorso per cassazione di un’impugnazione erroneamente proposta come appello non ne modifica il contenuto sostanziale e non sana i vizi originari; l’atto convertito deve possedere i requisiti di specificità propri del ricorso per cassazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso generico o meramente assertivo, nonché quello che non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle risultanze probatorie né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; la censura deve individuare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali deducibili in legittimità.
  • La titolarità di un’autorizzazione allo scarico non esclude, di per sé, la rilevanza penale di scarichi ulteriori e diversi da quelli contemplati dal titolo autorizzativo.
  • Anche a fronte di un guasto tecnico dell’impianto, l’imprevedibilità dell’anomalia non è sufficiente a escludere la responsabilità quando, secondo l’accertamento di merito, erano possibili misure idonee a prevenire lo sversamento, quali l’interruzione della produzione o l’adozione di alternative adeguate.
  • La richiesta di assoluzione per insufficienza o dubbio probatorio non è specifica se si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove senza individuare lacune logiche o giuridiche nella motivazione impugnata.
  • La censura sulla commisurazione della pena non è ammissibile quando il giudice di merito ha esplicitato i criteri e gli elementi concreti considerati e il ricorrente si limita a chiedere una nuova valutazione discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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