Cassazione Penale, Sentenza n. 24890/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ex art. 99 cod. pen., contestando che la Corte di appello non abbia motivato sull'esistenza di una maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva per omessa motivazione in ordine alla pericolosità sociale e alla riprovevolezza della condotta. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, precisando che l'applicazione della recidiva richiede valutazione concreta e motivata. Inoltre, con riferimento all'art. 624 c.p.p., la sentenza dichiara l'irrevocabilità della pronuncia quanto all'affermazione della (testo truncato nella fonte), mentre il profilo della recidiva e l'eventuale trattamento sanzionatorio connesso devono essere riesaminati in grado di merito
Norme richiamate
Indicata come uno dei titoli di reato contestati; nel testo non è fornita interpretazione specifica della norma
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992
Indicata come titolo di reato (norma del codice della strada); il testo non fornisce una interpretazione specifica della norma stessa
La Corte ricorda che per l'applicazione dell'aggravante della recidiva il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione dell'illecito indichi maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale, tenendo conto di vari parametri individualizzanti (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, grado di colpevolezza). La motivazione è obbligatoria e, seppur anche sintetica o implicita, deve comunque rendere evidente il riferimento alla riprovevolezza e alla pericolosità dell'autore
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità di parti della sentenza in ordine all'affermazione della (testo fonte truncato); nel contesto è utilizzato per precisare quali profili della decisione restano definitivi nonostante l'annullamento parziale
Massime di principio
- L'aggravante della recidiva ex art. 99 cod. pen. richiede una valutazione concreta e motivata sulla maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale: la mera constatazione di precedenti non è sufficiente
- La motivazione del giudice di merito può essere anche sintetica o implicita, ma deve comunque attestare il riferimento alla riprovevolezza della condotta e alla pericolosità del reo; l'assenza di tale motivazione espone la decisione ad annullamento
- La valutazione della recidiva deve considerare parametri come la natura e l'omogeneità dei reati, la distanza temporale tra gli eventi, l'occasionalità della recidiva, e altri elementi individualizzanti della personalità e del grado di colpevolezza
- La gravità del singolo reato (profilo legalmente autonomo) non sostituisce la specifica motivazione richiesta per ritenere la recidiva: occorre rispondere specificamente alle censure mosse dalla parte
- Se la Corte di merito non risponde alle censure su punti decisivi (es. recidiva), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio limitatamente ai profili carenti di motivazione
- È possibile che alcune parti della sentenza rimangano irrevocabili ai sensi delle norme processuali, mentre profili specifici (es. applicazione della recidiva e conseguente trattamento sanzionatorio) vengano riconsiderati in sede di rinvio
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