Cassazione Penale, Ordinanza n. 00785/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna emessa dal Tribunale per violazioni del Codice della strada, applicando la diminuente del rito abbreviato e irrogando mesi 4 e giorni 10 di arresto ed euro 1.400 di ammenda. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato l'assenza di abitualità della condotta e la distanza temporale di precedenti condanne; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e troppo distante dal minimo edittale; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva, in particolare la detenzione domiciliare, assumendo che il giudice d'appello avrebbe espresso solo valutazioni preventive astratte senza spiegare l'inidoneità concreta della misura e del domicilio indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha giudicato manifestamente infondati i motivi: sulla particolare tenuità del fatto ha richiamato il necessario giudizio complessivo ex art. 133 c.p. e ha evidenziato che, nel caso di guida senza patente, la non abitualità è ostacolata dalla struttura del reato, che assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio; sulle attenuanti generiche ha ribadito che il giudice può negarle per assenza di elementi positivi e per precedenti penali; sulla pena ha ritenuto sufficiente la motivazione, trattandosi di pena prossima al minimo; sulla sostituzione della pena ha osservato che si tratta di valutazione discrezionale di merito, sorretta da prognosi sfavorevole fondata su gravità del fatto, personalità e precedenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione sanzionatoria in materia di guida in stato di ebbrezza richiamata tra le norme violate e poste a base della condanna confermata.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma relativa alla guida senza patente; la Corte richiama il fatto che la condotta assume rilevanza penale nel caso di recidiva nel biennio e che ciò incide sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
È stata applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato nella determinazione della pena.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa.
Criterio di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto, per il giudizio sulle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena e sulla prognosi relativa alle pene sostitutive.
Le attenuanti generiche possono essere negate per assenza di elementi positivi e non basta il solo stato di incensuratezza.
art. 58, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689
La non sostituzione della pena detentiva breve può essere fondata su 'fondati motivi' desunti dalla gravità del fatto, dalle modalità della condotta e dalla personalità del condannato.
art. 53, l. 24 novembre 1981, n. 689
L'accertamento delle condizioni per applicare una pena sostitutiva è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività, da compiere alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può dare conto solo degli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni possibile profilo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura della fattispecie presuppone una reiterazione della condotta o un indice normativo di abitualità incompatibile con il requisito della non abitualità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato con l'assenza di elementi positivi valorizzabili e con la personalità dell'imputato desunta anche dai precedenti penali; non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
- La determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale richiede una motivazione sintetica; una motivazione più analitica è necessaria soprattutto quando la sanzione si avvicina al massimo o supera la media edittale.
- La concessione o il diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi implica una valutazione discrezionale di merito, fondata su prognosi circa rieducazione, recidiva e capacità di adempiere alle prescrizioni; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della non manifesta illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpa, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →