Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22006/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

L'azienda sanitaria locale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società conduttrice/gestore per il pagamento di somme a titolo di conguaglio degli anni 2013-2015 e di canone e conguagli del 2016, in relazione all'erogazione di energia termica ed elettrica per il reparto e i locali utilizzati presso un ospedale. La società aveva proposto opposizione al decreto, accolta dal Tribunale; la Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione, ritenendo che la clausola contrattuale sui 'conguagli' si riferisse al complesso dei rapporti tra le parti e non imponesse i pagamenti pretesi. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 1363 c.c. e canoni ermeneutici, per avere la Corte d'appello interpretato il termine 'conguagli' ricorrendo a una fonte esterna al protocollo e non al complesso delle clausole; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa motivazione sulla preferenza data al collegamento dei conguagli annuali con il rapporto complessivo tra le parti; (3) violazione dell'art. 1362 c.c., per non avere valorizzato la comune intenzione delle parti di integrare l'importo forfettario iniziale con successivi conguagli; (4) ancora violazione dell'art. 1362 c.c., per la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale che avrebbe dimostrato l'intenzione comune delle parti; (5) violazione dell'art. 1374 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse escluso erroneamente un meccanismo compensativo di equo contemperamento mediante conguagli annuali; (6) violazione dell'art. 194 c.p.c., per il mancato accoglimento della richiesta del consulente tecnico d'ufficio di acquisire documenti relativi al rapporto della ASL con il fornitore dell'energia elettrica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché miravano a sollecitare una diversa interpretazione fattuale della clausola sui 'conguagli', operazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole legali di ermeneutica. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, poiché, pur formalmente incardinato come violazione dei canoni interpretativi, in sostanza censurava la mancata ammissione della prova testimoniale e quindi il governo delle prove, profilo estraneo al sindacato di legittimità. Il quinto motivo è stato dichiarato infondato, perché l'integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. opera solo se il regolamento negoziale non abbia già disciplinato compiutamente il rapporto; nel caso concreto, secondo l'insindacabile accertamento di merito, le pattuizioni erano complete e univoche. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, non potendo la Cassazione sindacare l'ampiezza del mandato al consulente tecnico d'ufficio né l'opportunità di acquisire ulteriore documentazione, per di più esplorativa e relativa ad atti che la parte avrebbe dovuto produrre tempestivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1363 c.c.

    "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"

    La violazione dei canoni interpretativi non è configurabile quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale rispetto a quella adottata dai giudici di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di omessa motivazione è stata ritenuta infondata/inconferente rispetto a una critica che, in sostanza, mirava a rimettere in discussione l'interpretazione della clausola contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della comune intenzione delle parti è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito proporre una lettura alternativa della clausola o censurare, sotto veste interpretativa, la mancata ammissione di prove.

  • art. 1374 c.c.

    L'integrazione del contratto è possibile solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto; non può essere invocata per inserire una volontà integrativa non desumibile dalla legge, dagli usi o dall'equità, se il contratto è già completo.

  • art. 194 c.p.c.

    Non compete alla Cassazione il sindacato sull'ampiezza del mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio né sulla valutazione di acquisire documentazione ulteriore, specie se l'indagine ha carattere esplorativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare violazioni di legge, non per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non può essere impiegato per mascherare censure di merito relative alla valutazione delle prove o all'esercizio dei poteri istruttori del giudice.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione depositata nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è consentito chiedere una nuova valutazione fattuale della clausola o contrapporre una diversa lettura possibile del testo negoziale.
  • La deduzione di omessa motivazione non può essere utilizzata per contestare, in realtà, il merito dell'opzione interpretativa compiuta dal giudice di appello.
  • Le censure relative all'ammissione o alla valutazione della prova testimoniale e, più in generale, all'esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito, non sono convertibili in violazioni delle norme sull'interpretazione contrattuale per ottenere un riesame del fatto.
  • L'integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. opera solo in presenza di lacune del regolamento negoziale; quando il contratto, secondo l'accertamento di merito, disciplina in modo completo e univoco il rapporto, non è possibile introdurre ex post un meccanismo integrativo non desumibile da legge, usi o equità.
  • In cassazione non è ammesso sindacare l'ampiezza o l'opportunità dell'attività del consulente tecnico d'ufficio quando la relativa richiesta si traduca in un'inammissibile indagine esplorativa o in una sollecitazione alla produzione tardiva di documenti che spettava alla parte produrre tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.