Cassazione Civile, Ordinanza n. 36362/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società titolare del rapporto di conto corrente, poi incorporata in altra società, contro una banca, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di addebiti eseguiti sul conto a titolo di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi e interessi ultralegali, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale, anche sulla base di una CTU contabile, ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della banca. In Cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per asserita mutatio libelli e mancata sanatoria dell’atto introduttivo; 2) omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2033 c.c. sul riparto dell’onere della prova nell’azione di ripetizione; 3) violazione degli artt. 195-198 c.p.c. per nullità della CTU, avendo il consulente acquisito documenti prodotti senza consenso e in assenza di contraddittorio; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 163 c.p.c. e 360 c.p.c. n. 5 per avere il giudice rimesso la decisione al CTU senza adeguata prova; 5) violazione dell’art. 2948 c.c. per l’applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa modifica della domanda, perché la memoria integrativa aveva solo precisato una domanda già chiara di ripetizione di indebito relativa a interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e anatocismo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché formulati in modo promiscuo, con commistione tra vizio motivazionale e violazioni di legge, e comunque generici rispetto alle rationes decidendi sulla prova del contratto e sul valore degli estratti conto. Ha respinto il terzo motivo affermando che, secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite, l’acquisizione da parte del CTU di documenti non ritualmente prodotti integra nullità relativa della consulenza, sanata se non eccepita nella prima difesa successiva. Ha respinto il quinto motivo confermando che l’azione di ripetizione proposta dal correntista è soggetta alla prescrizione decennale, decorrente dal pagamento avente natura solutoria e, nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, dalla chiusura del saldo finale nei casi in cui i versamenti abbiano funzione ripristinatoria. Ha respinto anche il sesto motivo rilevando che la liquidazione delle spese è avvenuta entro i parametri tariffari e con adeguato riferimento alla complessità della causa e al valore della controversia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la domanda originaria fosse già sufficientemente chiara e che la memoria integrativa avesse solo precisato le richieste, senza mutare il thema decidendum né rendere nulla l’azione introduttiva.
In tema di ripetizione di indebito il correntista deve provare il pagamento e la mancanza di causa debendi; tale prova può essere desunta anche per presunzioni, dal contesto documentale e, nel caso concreto, dalla mancata contestazione del contratto e dagli estratti conto.
L’azione del correntista è stata qualificata come ripetizione dell’indebito, con applicazione delle regole proprie dell’accipiens e del solvens in ordine alla prova e alla prescrizione.
La consulenza tecnica che utilizzi documenti non ritualmente prodotti integra una nullità relativa, che deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della CTU, altrimenti resta sanata.
La Corte ha escluso la prescrizione quinquennale e ha ribadito il termine decennale per la ripetizione dell’indebito bancario relativo a interessi non dovuti e anatocismo.
La liquidazione delle spese entro i parametri tariffari e in rapporto alla complessità e al valore della causa non è censurabile in cassazione se non vi è scostamento ulteriore dai limiti tabellari o specifica contestazione.
Il motivo che cumula in modo promiscuo vizio motivazionale e violazioni di legge è inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione.
La nullità della CTU dedotta per violazione del contraddittorio si sana se non eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
Richiamato per distinguere le ipotesi di nullità assoluta eventualmente rilevabili d’ufficio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile la categoria della nullità relativa.
La liquidazione delle spese entro il range minimo-massimo tabellare è rimessa al potere discrezionale del giudice e non richiede una motivazione analitica, salvo scostamenti ulteriori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione di indebito bancario, l’attore deve allegare e provare il pagamento non dovuto e la mancanza di causa debendi, ma tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni, documentazione contabile e valorizzazione della mancata contestazione del rapporto da parte della banca.
- La contestazione di una memoria integrativa è fondata solo se essa altera realmente il petitum o la causa petendi; una mera precisazione delle domande già formulate non integra mutatio libelli.
- La nullità della consulenza tecnica per acquisizione di documenti irritualmente prodotti ha natura relativa quando riguarda il contraddittorio sulle operazioni peritali e deve essere eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti resta sanata.
- Nel giudizio di ripetizione dell’indebito collegato a conto corrente bancario, la prescrizione è decennale e, nei rapporti di apertura di credito con versamenti aventi funzione ripristinatoria, decorre dalla chiusura del saldo finale e non dalla singola annotazione in conto degli interessi.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e univoci: la commistione tra censure di violazione di legge e vizio motivazionale senza distinta articolazione rende il motivo inammissibile.
- La censura sulle spese di lite non è ammissibile se la liquidazione è avvenuta entro i parametri applicabili e la parte non indica uno scostamento illegittimo o una concreta violazione dei criteri tariffari.
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