Sentenza del 04/03/2022 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Nel caso di utili in nero la società a ristretta base azionaria può essere accostata a una società di fatto - Sussiste - Dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile e irrogazione delle imposte IRAP e IVA è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini IRPEF - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento tributario a carico del socio conseguente a precedente accertamento d'ufficio, divenuto definitivo, nei confronti della società "L. in Liquidazione" Srl per omessa dichiarazione di ricavi (maggior reddito d'impresa pari a €33.096). L'Ufficio ha attribuito pro quota il maggior reddito al socio L. (90%) chiedendo il pagamento di maggiori imposte IRPEF pari a €8.150,15. L'appellante ha contestato la presunzione di distribuzione automatica degli utili ai soci (sostenendo l'illegittimità del rinvio presuntivo senza prova di disponibilità finanziarie), la mancata notifica e allegazione dell'avviso di accertamento societario e la mancata deduzione delle imposte già irrogate in capo alla società; ha inoltre ricordato che con la nomina dei liquidatori la società non avrebbe più avuto poteri di amministrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, sezione staccata di Pescara, ha respinto l'appello. Ha ritenuto legittima la presunzione, in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa, della distribuzione pro quota degli utili accertati (presunzione semplice che grava sul singolo socio l'onere di provare il contrario, ossia che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti). Ha inoltre affermato che per gli utili "in nero" la società a ristretta base azionaria può essere assimilata ad una società di fatto e sconta la stessa tassazione delle società di persone; di conseguenza è legittimo l'accertamento a carico dei soci dopo l'accertamento nei confronti della società. Il Collegio ha considerato valido il rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso societario e ha dichiarato inammissibile la censura sull'omesso scomputo delle imposte della società perché nuova rispetto al ricorso introduttivo. Appellante condannato al pagamento delle spese del grado pari a €2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 5 TUIR (richiamato come presunzione legale per le società di persone)
La sentenza distingue la presunzione legale prevista per le società di persone dall'assenza di tale presunzione per le società di capitali, pur riconoscendo per le Srl a ristretta base partecipativa una presunzione semplice di distribuzione degli utili.
Art. 38, comma 3, DPR 600/1973
art. 38, 3° comma DPR 600/73
Fondamento logico-giuridico richiamato dalla giurisprudenza per giustificare l'attribuzione ai soci di utili accertati alla società a ristretta compagine, anche in assenza di presunzione legale.
Art. 67, comma 1, lett. c) DPR 917/1986
art. 67 c.1 lett. c) DPR 917/1986
Utilizzato per qualificare la partecipazione del socio (partecipazione qualificata) e conseguentemente il trattamento fiscale degli utili attribuiti (redditi di capitale tassati secondo le disposizioni vigenti).
Art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 57 c.2 d.lgs. 546/1992
Richiamato per dichiarare inammissibile la censura formulata in appello riguardo allo scomputo delle imposte della società, in quanto nuova rispetto al ricorso introduttivo.
Cassazione, sent. n. 29231/2008
Richiamata per evidenziare che, a differenza delle società di persone, per le società di capitali sussiste una presunzione semplice (non legale) di distribuzione degli utili in caso di ristretta compagine.
Cassazione, sent. n. 32959/2018
Stabilisce che il socio deve provare che i maggiori ricavi accertati sono stati accantonati o reinvestiti per contrastare la presunzione di distribuzione.
Cassazione, sent. n. 24535/2017 e n. 18032/2016
Cass. nn. 24535/2017; 18032/2016
Confermano la legittimità dell'attribuzione pro quota agli soci degli utili accertati in capo alla società a ristretta compagine.
Cassazione, sent. n. 34282/2019 e n. 26317/2020
Cass. nn. 34282/2019; 26317/2020
Affermano il principio che i criteri di temperamento per evitare la doppia imposizione non si applicano agli utili "in nero".
Cassazione, sent. n. 21126/2020 e n. 4681/2022
Cass. nn. 21126/2020; 4681/2022
Confermano che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo notificato al socio può essere soddisfatto mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'accertamento notificato alla società, poiché il socio può prendere visione degli atti societari.
Massime di principio
- Se una società di capitali ha ristretta base partecipativa e si accertano utili extracontabili ("in nero"), l'Amministrazione può presumere, seppur con presunzione semplice, che tali utili siano stati distribuiti ai soci e attribuirli pro quota: il socio dovrà provare il contrario dimostrando accantonamenti o reinvestimenti.
- Per utili "in nero" la società a ristretta compagine può essere assimilata a una società di fatto/società di persone ai fini della tassazione, con conseguente possibilità di accertamento diretto nei confronti dei soci.
- La mancata notifica all'atto societario originario non rende automaticamente illegittimo l'accertamento ai soci se l'accertamento societario è acquisito e rinviato per relationem, posto che il socio ha diritto di accesso agli atti societari.
- I criteri volti a evitare la doppia imposizione non trovano applicazione agli utili occultamente accertati (utili "in nero"); pertanto non è automatico lo scomputo delle imposte già irrogate alla società quando si procede all'attribuzione ai soci.
- Nuove argomentazioni o censure non formulate nel ricorso introduttivo possono essere dichiarate inammissibili in appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
- Chi riceve un avviso di accertamento come socio deve prontamente esibire prove documentali che attestino l'inesistenza di disponibilità di utili distribuibili (es. scritture di accantonamento, politiche di reinvestimento o evidenze bancarie) per contrastare la presunzione dell'Amministrazione.
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