Sentenza del 04/03/2022 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di una cartella di pagamento per il disconoscimento di un credito d'imposta per imposte assolte all'estero di euro 12.500, ritenuto dall'Ufficio imputato all'anno 2014 ma riferibile a redditi prodotti e definitivamente tassati in Ghana negli anni d'imposta 2011 e 2012. Il contribuente, distaccato in Ghana ma con residenza fiscale in Italia, lamentava doppia imposizione e sosteneva la legittimità dell'esposizione del credito in dichiarazione 2015 (anno imposta 2014) calcolato secondo il criterio di competenza; contestava inoltre l'uso della procedura di controllo automatizzato da parte dell'Ufficio e la (secondo lui errata) interpretazione restrittiva dell'art. 165 TUIR che vorrebbe imporre una decadenza temporale per fruire del credito.
La decisione
la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui l'art. 165 TUIR imporrebbe la decadenza per l'utilizzo del credito nella prima dichiarazione utile: il testo normativo non prevede più tale decadenza (salvo l'ordinario termine di prescrizione). La Commissione ha stabilito che il contribuente doveva determinare correttamente l'ammontare del credito con riferimento al reddito e all'imposta dell'anno di produzione (criterio di competenza) e che non esiste uno sbarramento temporale per l'utilizzo del credito in una successiva dichiarazione se non il decorso della prescrizione. L'appellante è stato condannato alle spese di lite (euro 1.885,50 più 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA).
Norme richiamate
art. 165 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
la Corte regionale ha interpretato l'art.165 nel senso che il legislatore ha eliminato ogni previsione di decadenza: il credito per imposte pagate all'estero va determinato con riferimento al reddito e all'imposta dell'anno di produzione (criterio di competenza) e può essere esposto in dichiarazione quando spettante, senza uno sbarramento temporale sanzionato con decadenza, fatto salvo il termine ordinario di prescrizione.
art. 51 TUIR
utilizzato per spiegare la doppia imposizione: il reddito da lavoro estero è stato assoggettato a tassazione in Italia in quanto il contribuente è residente (principio di tassazione dello Stato di residenza).
Circolare AE 9/E del 05.03.2015
l'Ufficio richiamava la circolare per sostenere l'obbligo di chiedere la detrazione nella prima dichiarazione utile; la Commissione però ha ritenuto che una circolare non possa reintrodurre per via interpretativa una decadenza soppressa dal testo normativo.
Massime di principio
- Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero va calcolato secondo il criterio di competenza: l'ammontare si determina con riferimento al reddito complessivo e all'imposta lorda/netta dell'anno in cui il reddito estero è stato prodotto e tassato in Italia.
- Il testo attuale dell'art. 165 TUIR non prevede una decadenza che obblighi a esporre il credito nella 'prima dichiarazione utile'; l'unico limite temporale è l'ordinario termine di prescrizione.
- La presenza di pagamenti di imposte estere resisi definitivi in anni precedenti non impedisce di esporre il relativo credito in una successiva dichiarazione, purché il credito sia correttamente determinato e documentato.
- Le circolari o atti amministrativi non possono reinterpretare la norma per reintrodurre sanzioni o decadenze non previste dal testo legislativo.
- In caso di controllo è importante che il contribuente fornisca documentazione probatoria della definitezza del pagamento estero e del calcolo effettuato; se l'Ufficio contesta la spettanza del credito deve dimostrare la non definitività o altra causa ostativa.
- Se si riceve un avviso basato su controllo automatizzato, e l'Ufficio non contesta l'esistenza del pagamento estero né il calcolo, il contribuente può difendersi sostenendo che la ripresa è basata su interpretazione normativa errata e richiamare giurisprudenza di merito favorevole.
- Occorre comunque vigilare sui termini di prescrizione: l'assenza di decadenza non significa assenza di limiti temporali assoluti.
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