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Sentenza

Sentenza del 04/03/2022 n. 7274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento tributario relativo al 2004 (IRPEF, IRAP, IVA) nei confronti del contribuente che non aveva presentato le dichiarazioni fiscali. L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato in parte l'accoglimento da parte della CTP, articolando quattro motivi: 1) il diniego della detrazione IVA da parte dell'Ufficio per l'omessa dichiarazione annuale e le omesse liquidazioni periodiche (accertamento induttivo ai fini IVA); 2) la presunta nullità della motivazione della CTR per mancata trattazione critica del motivo d'appello relativo all'indeducibilità di maggiori costi ai fini delle imposte dirette; 3) la disapplicazione delle sanzioni ritenendo la responsabilità riferibile al professionista incaricato e non al contribuente (assenza di dolo o colpa del contribuente); 4) l'erronea liquidazione delle spese d'appello a favore del contribuente, contumace in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui, ancorché mancassero dichiarazioni periodiche e annuale IVA, la detrazione IVA può essere riconosciuta se il contribuente dimostra i presupposti sostanziali mediante fatture o altra idonea documentazione). Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto: la sentenza impugnata è stata cassata in parte qua per carenza di motivazione rispetto all'indagine sull'indeducibilità dei costi (motivo 2); cassata perché la CTR non ha verificato se il contribuente avesse assolto all'onere di provare l'assenza della propria colpa concorrente nella mancata presentazione della dichiarazione (motivo 3); e cassata perché non poteva attribuirsi a favore del contribuente, contumace in appello, il rimborso delle spese del grado senza che queste fossero state effettivamente sostenute (motivo 4). Rinvia la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e decide che la Corte di merito provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Norma invocata dall'Ufficio in tema di accertamento induttivo IVA; la Corte però ha ritenuto che il diritto alla detrazione IVA vada valutato sui presupposti sostanziali e non possa essere in re ipsa negato per la sola omissione delle dichiarazioni periodiche o annuali se esistono prove della reale operazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1998, n. 322, art. 8, comma 3

    Richiamata in giurisprudenza quale termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo).

  • Direttiva CEE 77/388 (sesta direttiva), artt. 17, 18, 22

    Distinzione tra requisiti sostanziali (art. 17) — fondamento del diritto alla detrazione — e requisiti formali (artt. 18 e 22) — obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. La Corte ha adottato l'interpretazione secondo cui il diritto alla detrazione va riconosciuto se i requisiti sostanziali sono dimostrati, benché possano sussistere inadempienze formali.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1

    Norma generale sulle sanzioni tributarie richiamata nel ricorso; la questione centrale riguarda invece l'applicazione dell'art. 6 comma 3.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3

    Prevede che il contribuente non è punibile quando dimostra che l'inadempimento è addebitabile esclusivamente a terzi. La Corte evidenzia che l'onere di provare l'assenza di colpa concorrente grava sul contribuente, che deve dimostrare di avere vigilato sull'incaricato (es. consegna delle ricevute telematiche).

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Regola la liquidazione delle spese di lite: la Corte ricorda che non possono essere rimborsate spese non sostenute (es. quando la parte è contumace nel grado per cui si liquidano le spese).

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione: vizio di diritto (n.3) e nullità per mancata motivazione (n.4). La Corte ha accolto alcuni di questi motivi come illustrato.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione 'per relationem' ritenuto insufficiente: la sentenza d'appello deve svolgere un autonomo esame critico dei motivi di gravame.

  • Cass. 27/07/2018, n. 19938 (giurisprudenza citata)

    Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto se i requisiti sostanziali risultano da fatture o altra idonea documentazione, nonostante violazioni formali.

  • Cass. Sezioni Unite n. 17757 del 08/09/2016 (giurisprudenza citata)

    Affermata la prevalenza dell'effettività e liceità dell'operazione come fatto costitutivo del rapporto tributario rispetto agli obblighi dichiarativi meramente illustrativi; i requisiti sostanziali determinano il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA può essere riconosciuto anche in presenza di omissioni formali (mancata dichiarazione annuale o liquidazioni periodiche) se il contribuente prova i requisiti sostanziali mediante fatture o altra documentazione idonea; il controllo giudiziale valuta la sostanza dell'operazione.
  • Il termine per esercitare il diritto alla detrazione deve essere rispettato (richiami normativi sulla tempestività): l'esercizio tardivo può precludere la detrazione anche se sussistono i requisiti sostanziali.
  • In caso di omissione imputata a un professionista, il contribuente resta onerato di provare l'assenza della propria colpa concorrente: occorre documentare la diligente scelta e vigilanza sull'incaricato (es. ricevute telematiche, comunicazioni, incarichi scritti).
  • Le decisioni di merito (CTR) devono motivare specificamente e criticamente le ragioni per cui respingono i singoli motivi di appello; la motivazione 'per relationem' alla sentenza di primo grado non è sufficiente quando mancano censure puntuali.
  • Non si possono concedere spese processuali riferite a un grado nel quale la parte beneficiaria è stata contumace e quindi non ha effettivamente sostenuto oneri per la difesa in quel grado.
  • Prassi consigliata per i contribuenti in casi analoghi: conservare fatture e documentazione contabile idonea a provare le operazioni; conservare e ottenere prova delle presentazioni telematiche (ricevute) e delle comunicazioni con il professionista incaricato; documentare la scelta e il controllo dell'incaricato per difendersi da sanzioni.

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