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Sentenza

Sentenza del 04/03/2022 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Tributi doganali - sanzioni per le violazioni - art. 303 TULD - proporzionalità - necessità di distinguere tra dichiarazione unica condifformità superioreal 5 per cento e dichiarazione unica per plurime partite di merci - calcolo in quest'ultimo caso del superamento della soglia - valutazione dell'insieme delle singole partite - necessità - fondamento - conformità al diritto unionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sulla classificazione doganale di merci importate (se si trattasse di interruttori magnetotermici finiti classificabili alla sottovoce 8536 20 10 90 o di parti da classificare alla 8538) e conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.; questione accessoria relativa alla corretta modalità di calcolo della soglia del 5% e all'applicabilità della compensazione dei diritti fra le singole partite all'interno della stessa bolletta doganale nonché alla proporzionalità delle sanzioni irrogate.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto più aderente alla realtà la tesi dell'Amministrazione: gli articoli erano interruttori magnetotermici completi che, salvo taratura e rifinitura non modificante le caratteristiche fisiche, sono prodotti finiti e devono essere classificati alla sottovoce 8536 20 10 90. Sul profilo sanzionatorio il Collegio ha fatto applicazione del principio di proporzionalità e della giurisprudenza comunitaria e di Cassazione (sent. n. 25509/2020), concludendo che per dichiarazioni cumulative la verifica del superamento della soglia del 5% deve essere effettuata complessivamente rispetto all'insieme delle partite contenute nella stessa dichiarazione e che dunque in concreto la differenza non superava il 5%. Ne è conseguito che le sanzioni spettanti sono quelle di cui al comma 1 dell'art. 303 T.U.L.D. (liquidate al minimo: €103 per ciascuna delle due bollette), con ricalcolo dei tributi dovuti in complessivi €355,34 e sanzioni complessive pari a €206,00. Appello incidentale della società respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23/01/1973 n. 43 (T.U.L.D.) art. 303

    Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa ...

    La Corte territoriale interpreta l'ultimo comma nel senso che, per dichiarazioni cumulative, la soglia del 5% va verificata complessivamente sull'insieme delle partite contenute nella stessa dichiarazione e non singolarmente per partita; la quantificazione della sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) artt. 56-57

    Forniscono i criteri generali per la classificazione e la determinazione degli obblighi doganali; utilizzati dal Collegio per escludere incertezza normativa nella determinazione della classificazione.

  • Allegato I al Reg. CEE n. 2658/1987 (Nomenclatura Combinata) - regole generali 1, 2 e 6 e note alla Sezione XVI

    Applicate per l'interpretazione tariffaria: le regole e le note esplicative supportano la classificazione degli articoli come interruttori finiti piuttosto che parti.

  • Regolamento (UE) n. 2447/2015 (Disposizioni di attuazione del Codice doganale dell'Unione)

    Il Collegio osserva che tale regolamento disciplina aspetti dichiarativi ma non la disciplina sanzionatoria sostanziale, la quale resta demandata agli Stati membri.

  • Art. 198 DAC (richiamato nella motivazione)

    Richiamato per distinguere l'aspetto genetico della violazione (esistenza del comportamento sanzionato) dall'aspetto della dosimetria della sanzione; nella lettura del Collegio consente di contare tante violazioni quante sono le partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza, ma valutare la soglia del 5% complessivamente.

  • D.lgs. 18/12/1997 n. 472 artt. 7 e 12 (sanzioni tributarie e cumulo)

    Richiamati per i criteri di determinazione della sanzione e per il regime del cumulo giuridico/ materiale; il Collegio privilegia l'applicazione del cumulo giuridico quando ciò si coniuga con il principio di proporzionalità e con un trattamento più favorevole per il contribuente.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e Cassazione (es. Cass. n. 25509/2020)

    Principio di proporzionalità delle sanzioni: le sanzioni nazionali non devono eccedere quanto necessario e, in presenza di dichiarazioni cumulative, la soglia del 5% va valutata complessivamente; la Cassazione ha confermato e sviluppato questo indirizzo, richiamato dal Collegio.

Massime di principio

  • Per dichiarazioni doganali cumulative contenenti più partite, la verifica del superamento della soglia del 5% prevista dall'art. 303 T.U.L.D. va effettuata sull'insieme delle partite contenute nella medesima dichiarazione (calcolo aggregato), non partita per partita.
  • È ammessa la compensazione (compteggio) dei diritti tra le singole partite all'interno della stessa dichiarazione ai fini della valutazione della soglia del 5%, con conseguente possibile applicazione di sanzioni di entità minore se la differenza aggregata non eccede il 5%.
  • In presenza di pluralità di violazioni formali connesse alla stessa dichiarazione si applica il regime del cumulo giuridico (art. 12 D.lgs. 472/1997) per garantire un trattamento sanzionatorio più favorevole e rispettoso del principio di proporzionalità imposto dall'Unione europea.
  • La distinzione tra prodotto finito e parte componente dipende dall'effetto delle lavorazioni: operazioni di taratura, rifinitura estetica e imballaggio che non mutano le caratteristiche oggettive e fisiche dell'articolo non costituiscono trasformazione sostanziale e non cambiano la classificazione doganale.
  • La difesa fondata sul legittimo affidamento richiede, per avere efficacia, un comportamento attivo dell'amministrazione (es. comunicazione o istruzione errata); la mera assenza di controlli precedenti non è di per sé idonea a fondare l'esimente.
  • In caso di contestazioni sanzionatorie molto gravose rispetto al tributo effettivamente dovuto, i principi di diritto unionale (proporzionalità) obbligano l'Autorità giudicante a ricercare soluzioni interpretative che evitino sanzioni manifestamente sproporzionate.

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