Sentenza del 04/03/2022 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2015 (importo complessivo €10.574,20, di cui IRES €7.418 oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione) emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73. L'Ufficio aveva disconosciuto: (i) le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2014 ritenendo gli immobili non 'cespiti strumentali'; (ii) le ritenute d'acconto subite dalla società. In primo grado la CTP ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla parte relativa alle ritenute (€3.225) e ha accolto il ricorso della contribuente sulle restanti contestazioni relative alle spese di riqualificazione energetica, ritenendo che la normativa agevolativa (art. 1 c.344 e ss L. n.296/2006 e DM 19.02.2007) consente la detrazione anche alle imprese per immobili posseduti o detenuti indipendentemente dalla destinazione d'uso.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibile e/o infondato il nuovo motivo introdotto dall'Ufficio in sede processuale (mancata produzione di documentazione/trasmissione ENEA), evidenziando che tali argomenti non erano stati contestati nella fase procedimentale e sono stati introdotti tardivamente. Ha inoltre rilevato che la società aveva prodotto in giudizio fatture, estratti conto, attestati di qualificazione/asseverazioni e ricevute CPID/trasmissione ENEA relativi agli interventi, nonché certificazioni dell'amministratore per le spese condominiali. Conseguentemente l'Ufficio soccombente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in euro 1.012,50 per il primo grado e euro 1.145 per il secondo grado, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA).
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 36-ter
norma che disciplina il controllo formale che ha dato luogo alla rettifica e alla cartella; base procedurale dell'accertamento formale
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 commi 344 e ss.
introduce il beneficio fiscale (detrazione per interventi di riqualificazione energetica) e disciplina la percentuale di detrazione (55% per le disposizioni richiamate nel caso concreto)
DM 19.02.2007 (art. 2 comma 1 lett. b)
prevede tra i soggetti beneficiari della detrazione anche i titolari di reddito di impresa che sostengono spese per interventi su edifici esistenti posseduti o detenuti, senza distinzione di categoria catastale o destinazione d'uso
DM 19.02.2007 (art. 4)
stabilisce obblighi documentali e di acquisizione/ conservazione di documenti tecnici (fatture, asseverazioni, attestazioni di certificazione/qualificazione energetica, scheda informativa) e l'obbligo di trasmissione all'ENEA di specifica documentazione per poter fruire della detrazione
Circolare Agenzia Entrate n. 13/E/2013
rimarca gli adempimenti e i documenti richiesti per il beneficio e la necessità di osservare gli obblighi di comunicazione all'ENEA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/2020
conferma l'interpretazione secondo cui le imprese possono accedere alla detrazione per interventi su edifici posseduti o detenuti a prescindere dalla natura strumentale
Cass. Civ. sez. trib. sent. n. 19815/2019
giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare la possibilità per le imprese di fruire della detrazione indipendentemente dalla destinazione dell'immobile
Giurisprudenza sulla inammissibilità di nuovi motivi in appello (Cass. n. 9810/2014 richiamata)
principio secondo cui l'Amministrazione non può introdurre in appello motivi che non siano stati previamente contestati in sede amministrativa o in primo grado, salvo eccezioni
Massime di principio
- La detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dalla L. n.296/2006 e dal DM 19.02.2007 è utilizzabile anche dalle imprese per immobili da esse posseduti o detenuti indipendentemente dalla destinazione d'uso (strumentale o meno), salvo diversa disposizione normativa espressa.
- L'Ufficio deve formare e comunicare le proprie contestazioni in modo coerente e non può introdurre nuovi motivi di disconoscimento soltanto in sede di giudizio; motivi nuovi, non sollevati nella fase procedimentale, sono in linea di massima inammissibili.
- Gli obblighi documentali e di trasmissione all'ENEA previsti dal DM 19.02.2007 (es. asseverazione, attestazione/qualificazione energetica, scheda informativa, comprovante invio ENEA/CPID) sono indispensabili per usufruire delle detrazioni; tuttavia l'Ufficio che voglia contestarne la mancata esibizione deve avere assunto tale eccezione tempestivamente nella fase procedimentale.
- Il contribuente deve conservare e, se necessario, produrre in giudizio fatture, estratti conto, asseverazioni, attestazioni e ricevute di invio ENEA (CPID) per difendere il diritto alla detrazione; la produzione documentale in giudizio può neutralizzare contestazioni sopraggiunte tardivamente dall'Amministrazione.
- Per spese condominiali relative a lavori agevolati, è necessaria anche la certificazione dell'amministratore che attesti l'esecuzione e l'importo riferibile al singolo condomino/impresa.
- Se l'Amministrazione rinuncia parzialmente alla pretesa (sgravio/cessazione della materia su taluna delle poste), il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere per quelle somme; il contenzioso prosegue solo sulle rimanenti poste contestate.
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