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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23763/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

Un proprietario confinante aveva convenuto l’altro chiedendo la recisione dei rami di alcuni alberi posti sul confine tra i fondi, nonché il risarcimento delle spese di raccolta del fogliame. Il convenuto aveva sostenuto di avere già provveduto alla potatura, contestandosi però che essa fosse stata integrale e avesse riguardato tutta l’altezza delle piante. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta potatura e compensato le spese; la corte d’appello aveva confermato. Gli eredi dell’attore hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 113 c.p.c. e 896 c.c., per avere la corte ritenuto sufficiente una potatura solo parziale; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver considerato la mancata contestazione dell’adempimento solo parziale; (3) violazione degli artt. 113 c.p.c. e 896 c.c., per avere escluso l’attualità del pregiudizio e ritenuto irrilevanti gli eventi successivi alla domanda; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla compensazione delle spese nonostante la potatura fosse avvenuta dopo la citazione; (5) violazione degli artt. 113 e 91 c.p.c., per la compensazione delle spese nonostante una diffida rimasta senza esito; (6) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di rimozione del fogliame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero a un riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità, e che la corte territoriale avesse correttamente accertato, sulla base delle fotografie e degli altri elementi acquisiti, l’avvenuta potatura dei rami sporgenti e quindi la sopravvenuta insussistenza di un interesse attuale ad agire per il taglio dei rami. Ha inoltre affermato che gli eventi successivi alla proposizione della domanda rilevano sia ai fini dell’interesse ad agire o a resistere, sia ai fini della regolazione delle spese. I motivi sulle spese sono stati dichiarati inammissibili perché la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Anche il motivo sull’omessa pronuncia è stato escluso, poiché la corte d’appello aveva in realtà esaminato la domanda relativa alle spese di rimozione del fogliame, valorizzando l’offerta del convenuto di provvedervi tramite proprie maestranze. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 896 c.c.

    disciplina la pretesa al taglio dei rami che si protendono sul fondo altrui; la domanda era stata proposta per ottenere il semplice taglio dei rami sporgenti, non l’accertamento di una servitù.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma le censure sono state considerate come richieste di riesame del fatto o comunque non idonee a scardinare la motivazione della corte di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze, valorizzando gli accertamenti di merito e l’assenza di specifica contestazione decisiva.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese; la Corte ha ribadito che il governo delle spese resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti della soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia è stato escluso perché la domanda sul rimborso delle spese di pulizia era stata comunque esaminata dalla corte territoriale.

  • art. 92 c.p.c.

    la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • L’interesse ad agire deve essere attuale e concreto: se nelle more del giudizio sopravviene l’adempimento idoneo a eliminare il pregiudizio dedotto, la domanda può difettare di interesse alla decisione.
  • Gli eventi successivi alla proposizione della domanda rilevano sia per valutare la persistenza dell’interesse ad agire o a resistere, sia per la regolazione delle spese processuali.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione o ripartizione delle spese processuali appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione di specifiche regole di diritto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, la domanda o il motivo devoluto, dandone una risposta incompatibile con l’accoglimento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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