Cassazione Penale, Sentenza n. 17188/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala (rito abbreviato) per il reato indicato negli artt. 99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, contestando in particolare il diniego delle pene sostitutive ex art. 20‑bis cod. pen. e censurando la motivazione della Corte territoriale per avere fatto riferimento unicamente ai precedenti penali senza una reale valutazione prognostica sulla possibile inosservanza delle prescrizioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato adeguatamente il diniego delle pene sostitutive, non limitandosi ai precedenti penali ma valutando complessivamente la biografia criminale, i carichi pendenti risultanti dal provvedimento di sorveglianza, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, esprimendo un giudizio coerente di persistente pericolosità e di non meritevolezza. La Cassazione ha confermato il principio che il giudice non può negare le pene sostitutive esclusivamente con riferimento ai precedenti, ma può utilizzare natura, numero ed epoca degli stessi; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Usato in combinato con altri articoli per indicare la recidiva: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata e infraquinquennale.
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma sostanziale cui si riferisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato (richiamata nella sentenza di primo grado).
Norma richiamata tra le censure (riguardante effetti sulle determinazioni della pena); la Corte d'appello aveva valutato la questione nell'ambito delle attenuanti e del calcolo della pena.
Riguarda la possibilità di sostituire pene detentive brevi con misure alternative; oggetto principale della censura del ricorrente per il diniego delle pene sostitutive.
Norma processuale richiamata dal ricorrente tra le petizioni di violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio in relazione a tale norma.
art. 53 e 58 1.689/81
Riferimento normativo indicato dal ricorrente (come parte della doglianza) in relazione alla disciplina delle pene sostitutive/attenuanti; la Corte non ha accolto la censura relativa a queste norme nella specifica valutazione.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01
Principio richiamato: nel valutare l'ammissibilità delle pene sostitutive il giudice non può basare la prognosi negativa solo sui precedenti penali ma può considerare la natura, il numero e l'epoca degli illeciti; la Corte di appello ha rispettato questo principio motivando sulla base di elementi complessivi.
Massime di principio
- La negazione delle pene sostitutive non può fondarsi esclusivamente sul mero dato della presenza di precedenti penali: il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva che consideri natura, numero ed epoca dei precedenti e altri elementi (carichi pendenti, biografia criminale, recidiva, atteggiamento processuale).
- Se la Corte territoriale formula una motivazione coerente e adeguata, che espone i motivi concreti per ritenere probabile il mancato rispetto delle prescrizioni, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione con una lettura alternativa degli elementi di fatto.
- La presenza di recidiva, carichi pendenti e il diniego delle attenuanti generiche costituiscono elementi idonei a fondare una prognosi negativa sulla concedibilità delle pene sostitutive, purché adeguatamente motivati.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve dimostrare un vizio di diritto o un'insufficienza/mancanza di motivazione grave; la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
- Le spese di Cassazione possono essere poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in caso di rigetto del ricorso.
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