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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37865/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva applicato la custodia cautelare in carcere anche in relazione al capo 2 (associazione di tipo mafioso, art. 416-bis c.p.). Il ricorso deduceva tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione della condotta come partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), contestando la valenza indiziaria delle intercettazioni, delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni del collaboratore Di Marco e rilevando assenza di riscontri individualizzanti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione), sostenendo che non esistevano elementi concreti per la custodia in carcere e che potevano essere applicati arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 3) violazione di legge e profili di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di mafia), con argomenti sulla presunzione assoluta e il principio del "minor sacrificio necessario".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i profili di doglianza, sottolineando i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova (vietata una rinnovata valutazione di merito delle risultanze probatorie e delle intercettazioni se non per manifesta illogicità). Il Collegio ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione all'art. 416-bis sulla base della combinazione delle dichiarazioni del collaboratore, delle intercettazioni e dei riscontri emersi dalle sommarie informazioni, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari; ha dichiarato inammissibile o infondato il rilievo costituzionale sull'art. 275, comma 3, c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale che ne ha già valutato la ragionevolezza in ragione della natura stabile dell'associazione mafiosa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte conferma che la partecipazione all'associazione di tipo mafioso può essere desunta da un complesso indiziario composto da dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri esterni; attività operative anche di bassa manovalanza, se ripetute e al servizio dell'organizzazione, sono idonee a dimostrare l'intraneità al sodalizio.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina il giudice di appello cui il Tribunale di Palermo ha deciso quale giudice dell'impugnazione cautelare; richiamata in relazione alla funzione del Tribunale come giudice di appello cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato tali esigenze connessamente al quadro indiziario.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i partecipanti all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto inammissibile/infondato il rilievo di incostituzionalità prospettato dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ne giustifica l'applicazione per la natura stabile e intimidatoria del sodalizio mafioso.

  • art. 195 c.p.p.

    Riferimento alla valutabilità delle dichiarazioni de relato: la Corte ricorda che tali dichiarazioni sono valutabili se non rientrano nelle ipotesi di inutilizzabilità; in sede cautelare l'indizio può avere valore anche senza il meccanismo rafforzativo dell'art. 195, commi 1 e 3.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione al valore probatorio del riscontro esterno della chiamata in correità: la partecipazione del chiamato ai delitti-fine può costituire riscontro individualizzante della chiamata stessa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen.

    Riferimento agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di rigetto.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sul "travisamento della prova" è limitato: non è consentita una rinnovata valutazione di merito delle risultanze probatorie, salvo dimostrare una manifesta illogicità o un errore formale nella trasposizione degli elementi probatori nel ragionamento del giudice di merito.
  • Per i reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis), la prova dell'intraneità può ricavarsi da un quadro indiziario complessivo: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri esterni, anche se alcuni elementi sono di bassa manovalanza, possono delineare un ruolo operativo stabile e quindi la partecipazione.
  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, anche se in parte de relato, conservano valore indiziario se non rientrano nelle ipotesi di inutilizzabilità e se sono corroborate da riscontri (intercettazioni, comportamenti riconosciuti da terzi).
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) richiede elementi concreti e attuali, ma in materia di mafia la legge e la giurisprudenza riconoscono una presunzione rafforzata dell'adeguatezza della custodia in carcere in ragione della natura stabile e intimidatoria del sodalizio.
  • Quando si impugna in Cassazione la motivazione cautelare, la difesa deve puntare a dimostrare specifici errori logico-giuridici o manifesta illogicità, non meramente offrire una diversa valutazione delle prove.
  • La contestazione di presunte incostituzionalità di norme che producono presunzioni cautelari richiede un inquadramento giurisprudenziale aggiornato: questioni già esaminate e ritenute manifestamente infondate dalla Corte costituzionale o dalla stessa Cassazione difficilmente riescono ad ottenere accoglimento.

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