Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi capi d'imputazione (reati connessi a furto, ricettazione e traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria: in particolare contesta che, per il capo 7, le captazioni sarebbero anteriori al fatto; per il capo 9 si tratterebbe di un episodio di minima entità; per i capi 13 e 15 manca la determinazione dell'oggetto della cessione; per i capi 18, 25 e 33 le quantità di stupefacente sarebbero imprecise e idonee solo all'uso personale; inoltre contesta l'esclusione della rilevanza dell'ipotesi di lieve entità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura generica rispetto alla valutazione incensurabile del compendio captativo e delle riprese di videosorveglianza che hanno fondato la gravità indiziaria. Sul merito dei singoli capi: per il capo 7 sono state valorizzate captazioni che delineano un progetto criminoso insieme alla presenza del ricorrente nella vettura dell'indagato la sera del tentativo di furto; per il capo 9 la gravità indiziaria non è stata censurata adeguatamente dal ricorrente; per il capo 13 il giudice ha ritenuto individuata la sostanza nella vendita delle "quindici palline" a 100 euro; per il capo 15 è indicato lo "fumo" (hashish) venduto a 10 euro; per il capo 18 si fa riferimento a una vendita a 50 euro; per il capo 25 alla consegna di una partita da parte del fornitore; per il capo 33 alla sostanza da lavorare la stessa sera. In considerazione del contesto complessivo, le condotte sono state ritenute estranee alla mera detenzione per uso personale e quindi esulanti dall'ipotesi di lieve entità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il procedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Codice penale - artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2,5,7, 648
artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 648 cod. pen.
Gli articoli sono richiamati in relazione ai delitti collegati (tentato furto, concorso, ricettazione ecc.). La Corte valorizza la cooperazione e la partecipazione al progetto criminoso ai fini della gravità indiziaria.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 73
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti è interpretata dalla Corte alla luce del contesto fattuale: anche piccole quantità possono essere intepretate come attività di spaccio se esistono elementi che comprovano destinazione alla cessione (prezzo, confezionamento, ripetitività, coinvolgimento di fornitori).
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176 - art. 23 commi 8 e 9
art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Rinvio formale al rito o alla disciplina procedurale prevista per il periodo emergenziale; la Corte segnala che il procedimento si è svolto secondo tali norme.
Disposizioni attuative codice di procedura penale - art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla decisione sulla inammissibilità del ricorso e alle misure conseguenti.
Massime di principio
- Un'impugnazione che si limiti a censure generiche sulla valutazione delle prove captative o delle riprese video rischia di essere dichiarata inammissibile: è necessario contestare in modo specifico e motivato le valutazioni probatorie.
- Le captazioni ambientali e le immagini di videosorveglianza, se coerenti con altri elementi (presenza temporale e spaziale dell'indagato, ripetitività delle condotte), possono fondare la gravità indiziaria anche se alcune registrazioni sono anteriori al fatto contestato.
- Piccole quantità di stupefacente non escludono automaticamente la capacità di sussumere l'ipotesi di spaccio: il giudice valuta il contesto (prezzi, confezionamento, singole cessioni ripetute, ruolo del fornitore) per distinguere uso personale da finalità di spaccio.
- Per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità è necessario dimostrare con elementi precisi la natura esclusivamente personale della detenzione; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende, perciò è opportuno valutare la concretezza e specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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