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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal collocamento in aspettativa senza retribuzione di un dipendente e dalla conseguente trattenuta in busta paga di complessivi euro 1.950,88 relativi ai mesi di maggio e giugno. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale e la restituzione delle somme trattenute; il tribunale gli aveva dato ragione e la corte d'appello aveva confermato l'illegittimità della decurtazione, pur ritenendo in astratto applicabile l'art. 24 del R.D. n. 148/1931. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2, del R.D. n. 148/1931, anche in relazione agli artt. 20 e 41 del d.lgs. n. 81/2008, e dell'art. 7 l. n. 300/1970, sostenendo che la corte territoriale, dopo aver ritenuto legittimo il collocamento in aspettativa d'ufficio per sopraggiunto impedimento derivante dalla mancata sottoposizione del lavoratore alla visita medica/test rapido, aveva contraddittoriamente escluso la legittimità della decurtazione retributiva. La Cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi: la corte d'appello aveva fondato la decisione non sull'inapplicabilità astratta dell'art. 24, ma sul fatto che, in concreto e per le specifiche modalità temporali e procedurali seguite, la decurtazione salariale non era prevista dalle norme invocate dal datore di lavoro e il provvedimento aveva quindi natura disciplinare, con necessità di osservare le garanzie dell'art. 7 Stat. lav. Inoltre la disciplina aziendale richiamata prevedeva, per il rifiuto o la mancata presentazione agli accertamenti, una specifica procedura di riconvocazione e dichiarazione di temporanea inidoneità, che nel caso concreto non risultava rispettata. Il ricorso è stato dunque respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate e in parte inammissibili le censure perché non colpivano la reale base decisoria della sentenza impugnata. Ha confermato che la corte d'appello aveva correttamente valorizzato la disciplina contrattuale/aziendale sui mancati accertamenti sanitari e la mancata corrispondenza tra la misura adottata e le previsioni invocate, da cui derivava la illegittimità della trattenuta economica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, R.D. n. 148/1931

    "nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione della stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio"

    La disposizione è stata ritenuta in astratto applicabile, ma non decisiva nel caso concreto perché la disciplina aziendale e le concrete modalità temporali del provvedimento non consentivano di giustificare la decurtazione della retribuzione.

  • artt. 20 e 41 d.lgs. n. 81/2008

    Richiamati dalla ricorrente in collegamento con l'obbligo del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari e con i poteri datoriali in materia di sicurezza e visite mediche.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    La Corte d'appello ha ritenuto che, avendo il provvedimento concreta natura disciplinare, la trattenuta economica avrebbe dovuto essere preceduta dalle garanzie procedurali previste dalla norma.

  • art. 37, n. 2, R.D. n. 148/1931

    Richiamato dalla corte territoriale come disposizione che disciplina la sanzione della sospensione dal servizio.

  • art. 42 R.D. n. 148/1931

    Richiamato dalla corte territoriale insieme all'art. 37, n. 2, per qualificare la sospensione dal servizio come sanzione espressamente prevista.

  • art. 3.2.9 della disciplina aziendale/PSO5

    "rifiuto - impossibilità del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti"; "qualora il lavoratore si rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti in argomento o non si presenti, senza giustificato motivo, ovvero senza aver prodotto adeguata certificazione ... verrà dichiarato dal MC in via cautelativa inidoneo temporaneamente alla mansione. Entro cinque giorni lavorativi Cotral riconvocherà i lavoratori"

    La Corte d'appello ha ritenuto che tale disciplina regolasse specificamente il caso del rifiuto o della mancata presentazione agli accertamenti sanitari e che, nel caso concreto, non risultasse rispettata la procedura prevista, in particolare la temporanea inidoneità e la riconvocazione entro cinque giorni.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una ragione diversa o marginale, è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
  • Quando il datore invoca una disciplina astrattamente idonea a giustificare un provvedimento sul rapporto di lavoro, occorre verificare se nel caso concreto siano state rispettate le condizioni procedurali e temporali previste dalla fonte collettiva o aziendale richiamata.
  • Se la misura adottata, per contenuto e effetti economici, non trova diretta previsione nella disciplina applicabile, non può essere legittimata per mera analogia con altre misure: in tal caso può assumere natura disciplinare e richiedere le garanzie procedurali previste dall'art. 7 stat. lav.
  • La valutazione della legittimità di trattenute retributive collegate a sospensione o aspettativa deve essere condotta verificando la specifica base normativa o contrattuale e la coerenza tra fatto concreto e fattispecie astratta disciplinata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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