Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal collocamento in aspettativa senza retribuzione di un dipendente e dalla conseguente trattenuta in busta paga di complessivi euro 1.950,88 relativi ai mesi di maggio e giugno. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale e la restituzione delle somme trattenute; il tribunale gli aveva dato ragione e la corte d'appello aveva confermato l'illegittimità della decurtazione, pur ritenendo in astratto applicabile l'art. 24 del R.D. n. 148/1931. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2, del R.D. n. 148/1931, anche in relazione agli artt. 20 e 41 del d.lgs. n. 81/2008, e dell'art. 7 l. n. 300/1970, sostenendo che la corte territoriale, dopo aver ritenuto legittimo il collocamento in aspettativa d'ufficio per sopraggiunto impedimento derivante dalla mancata sottoposizione del lavoratore alla visita medica/test rapido, aveva contraddittoriamente escluso la legittimità della decurtazione retributiva. La Cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi: la corte d'appello aveva fondato la decisione non sull'inapplicabilità astratta dell'art. 24, ma sul fatto che, in concreto e per le specifiche modalità temporali e procedurali seguite, la decurtazione salariale non era prevista dalle norme invocate dal datore di lavoro e il provvedimento aveva quindi natura disciplinare, con necessità di osservare le garanzie dell'art. 7 Stat. lav. Inoltre la disciplina aziendale richiamata prevedeva, per il rifiuto o la mancata presentazione agli accertamenti, una specifica procedura di riconvocazione e dichiarazione di temporanea inidoneità, che nel caso concreto non risultava rispettata. Il ricorso è stato dunque respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate e in parte inammissibili le censure perché non colpivano la reale base decisoria della sentenza impugnata. Ha confermato che la corte d'appello aveva correttamente valorizzato la disciplina contrattuale/aziendale sui mancati accertamenti sanitari e la mancata corrispondenza tra la misura adottata e le previsioni invocate, da cui derivava la illegittimità della trattenuta economica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, R.D. n. 148/1931
"nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione della stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio"
La disposizione è stata ritenuta in astratto applicabile, ma non decisiva nel caso concreto perché la disciplina aziendale e le concrete modalità temporali del provvedimento non consentivano di giustificare la decurtazione della retribuzione.
artt. 20 e 41 d.lgs. n. 81/2008
Richiamati dalla ricorrente in collegamento con l'obbligo del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari e con i poteri datoriali in materia di sicurezza e visite mediche.
La Corte d'appello ha ritenuto che, avendo il provvedimento concreta natura disciplinare, la trattenuta economica avrebbe dovuto essere preceduta dalle garanzie procedurali previste dalla norma.
art. 37, n. 2, R.D. n. 148/1931
Richiamato dalla corte territoriale come disposizione che disciplina la sanzione della sospensione dal servizio.
art. 42 R.D. n. 148/1931
Richiamato dalla corte territoriale insieme all'art. 37, n. 2, per qualificare la sospensione dal servizio come sanzione espressamente prevista.
art. 3.2.9 della disciplina aziendale/PSO5
"rifiuto - impossibilità del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti"; "qualora il lavoratore si rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti in argomento o non si presenti, senza giustificato motivo, ovvero senza aver prodotto adeguata certificazione ... verrà dichiarato dal MC in via cautelativa inidoneo temporaneamente alla mansione. Entro cinque giorni lavorativi Cotral riconvocherà i lavoratori"
La Corte d'appello ha ritenuto che tale disciplina regolasse specificamente il caso del rifiuto o della mancata presentazione agli accertamenti sanitari e che, nel caso concreto, non risultasse rispettata la procedura prevista, in particolare la temporanea inidoneità e la riconvocazione entro cinque giorni.
Applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una ragione diversa o marginale, è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
- Quando il datore invoca una disciplina astrattamente idonea a giustificare un provvedimento sul rapporto di lavoro, occorre verificare se nel caso concreto siano state rispettate le condizioni procedurali e temporali previste dalla fonte collettiva o aziendale richiamata.
- Se la misura adottata, per contenuto e effetti economici, non trova diretta previsione nella disciplina applicabile, non può essere legittimata per mera analogia con altre misure: in tal caso può assumere natura disciplinare e richiedere le garanzie procedurali previste dall'art. 7 stat. lav.
- La valutazione della legittimità di trattenute retributive collegate a sospensione o aspettativa deve essere condotta verificando la specifica base normativa o contrattuale e la coerenza tra fatto concreto e fattispecie astratta disciplinata.
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