Cassazione Civile, Ordinanza n. 35328/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'acquisto di un immobile sito in Germania, dal relativo finanziamento e dalla sua copertura assicurativa. Prima del perfezionamento della vendita, l'immobile subiva un incendio e veniva gravemente danneggiato. Gli attori, tra cui i ricorrenti, lamentavano di non aver potuto tutelare adeguatamente i propri diritti perché la venditrice, la banca e l'assicuratrice non avevano fornito la documentazione necessaria per subentrare nella polizza o stipularne una nuova e per completare il pagamento del prezzo. Chiedevano ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali. In appello era stata riconosciuta la giurisdizione italiana solo per le domande di alcuni attori, mentre per le altre era stato confermato il difetto di giurisdizione. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione del Regolamento Bruxelles I bis e degli artt. 105-106 c.p.c., sostenendo che anche per loro dovesse affermarsi la giurisdizione italiana in ragione della connessione/litisconsorzio e della possibilità, prevista dal diritto tedesco, di intervenire nel giudizio per interrompere la prescrizione; 2) violazione del Regolamento Roma I, lamentando che la Corte d'appello aveva applicato il diritto tedesco ai coniugi assicurati ma non aveva riconosciuto ai ricorrenti la stessa disciplina quale terzi danneggiati o litisconsorti, nonostante il loro asserito danno riflesso; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., oltre che dell'art. 138 c.c. tedesco, sostenendo che una controparte non assicurativa aveva falsamente negato la propria qualità e quella dell'assicuratore, con conseguente nullità della sentenza e delle statuizioni sulle spese. Era inoltre chiesta la rimessione alla Corte di giustizia UE su varie disposizioni del Regolamento 1215/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la ricorrente persona fisica e la società avevano sin dall'origine agito come parti attrici e non come litisconsorti chiamati o intervenienti, sicché la giurisdizione per connessione prevista dal Regolamento Bruxelles I bis non poteva operare per ampliare la giurisdizione italiana sulle loro domande; inoltre, la facoltà prevista dal diritto tedesco di intervenire in giudizio o interrompere la prescrizione non modifica i criteri di riparto della giurisdizione. Ha inoltre osservato che le pretese dei ricorrenti erano, al più, pretese di danno riflesso non fondate su un rapporto contrattuale diretto con le convenute, e che la qualifica di consumatore non era dimostrata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non erano indicate con precisione le circostanze fattuali del preteso mendacio. È stata anche esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo le questioni già chiarite o comunque non decisive. In dispositivo, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande dei ricorrenti e li ha condannati alle spese verso entrambe le controricorrenti, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione i motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per la dedotta violazione di legge.
richiamato dai ricorrenti in tema di intervento e connessione soggettiva.
richiamato dai ricorrenti in tema di chiamata di terzo e intervento.
Regolamento (UE) n. 1215/2012
la Corte precisa che le disposizioni richiamate in ricorso erano state indicate in modo non esatto, ma comunque esclude che la connessione o il litisconsorzio attivo possano fondare la giurisdizione italiana sulle domande dei ricorrenti.
art. 8, paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012
"qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale"
la Corte osserva che la norma riguarda la legittimazione passiva per chiamata di terzo e non consente di radicare la giurisdizione per domande proposte da attori originari.
art. 11, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1215/2012
"L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto [...] davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario"
la Corte interpreta la disposizione come riferita alle azioni proposte dal contraente, dall'assicurato o dal beneficiario, non dal terzo che invochi un danno riflesso.
Regolamento (UE) n. 1215/2012
la giurisdizione per connessione o in materia assicurativa non si estende al litisconsorzio attivo facoltativo né al terzo danneggiato privo di rapporto contrattuale diretto.
art. 6 Regolamento (UE) n. 1215/2012
richiamo dei ricorrenti ritenuto erroneo nel contenuto, non idoneo a sostenere la tesi difensiva.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo quale parametro di tutela del diritto di difesa, senza esito.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo quale parametro del giusto processo, senza esito.
richiamato con riferimento alla regolazione delle spese, censura respinta.
richiamato con riferimento alla regolazione delle spese, censura respinta.
evocato dalle ricorrenti come norma che sanzionerebbe il mendacio, ma la Corte non ne ravvisa applicazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne dà atto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La giurisdizione fondata sul Regolamento Bruxelles I bis in materia di assicurazione e connessione processuale opera, in linea di principio, sul versante passivo: non può essere estesa per il solo fatto che un soggetto abbia scelto di agire come attore in un litisconsorzio facoltativo.
- Il litisconsorzio attivo facoltativo non modifica di per sé i criteri di attribuzione della giurisdizione quando le domande degli attori hanno causa petendi diversa e una parte di essi non è titolare di un rapporto contrattuale diretto con il convenuto.
- La facoltà, prevista da un ordinamento straniero, di intervenire in giudizio o di compiere atti idonei a interrompere la prescrizione non incide sul riparto della giurisdizione tra Stati membri.
- In materia assicurativa, il foro speciale dell'assicurato, del contraente o del beneficiario non si estende automaticamente al terzo che lamenti un danno riflesso o indiretto derivante dall'inadempimento del contratto assicurativo.
- Le censure di nullità o di violazione processuale devono essere sorrette da specifiche indicazioni fattuali; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già chiarita dalla giurisprudenza o non sia decisiva ai fini della decisione.
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