Cassazione Civile, Ordinanza n. 25177/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso a bordo di una monovolume durante una fuoriuscita di strada avvenuta in condizioni di maltempo. Il conducente e il passeggero riportavano gravi lesioni; l’azione veniva proposta contro il costruttore del veicolo, assumendo che la mancata apertura degli airbag avesse causato o aggravato i danni, in particolare quelli all’anca. In primo grado era stata svolta un’accertamento tecnico preventivo che aveva rilevato un malfunzionamento degli airbag, ma la successiva CTU aveva escluso il nesso causale tra mancato intervento degli airbag e lesioni, ritenendo persino possibile un peggioramento del danno in caso di apertura. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. In Cassazione il ricorso articolava otto motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita decisione ultra/extra petita o su questione coperta da giudicato; violazione degli artt. 323 e 349 c.p.c. per ritenuta inesistenza di una valida impugnazione incidentale; violazione dell’art. 347 c.p.c. per asserita tardività della costituzione della convenuta e conseguente inammissibilità delle eccezioni e di un eventuale appello incidentale; violazione dell’art. 292 c.p.c. per mancata notificazione ai contumaci; violazione degli artt. 2043 c.c. e 5, 8 d.P.R. 224/1998 per errata applicazione della disciplina della responsabilità da prodotto difettoso e per mancata inversione dell’onere probatorio; violazione dell’art. 2043 c.c. per errata valutazione del nesso causale e del criterio del più probabile che non; violazione dell’art. 111 Cost. per asserita insufficiente motivazione nel discostarsi dalle conclusioni del consulente; violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda di liquidazione delle spese di CTU e CTP, ritenuta rinunciata dalla Corte d’appello. La Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati, il quarto inammissibile, il quinto e il sesto infondati o inammissibili in quanto la ratio decidendi autonoma non era stata adeguatamente censurata, il settimo inammissibile perché la motivazione della corte territoriale era sufficiente e congrua, l’ottavo inammissibile per difetto di specificità. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la parte ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d’appello si fondasse su una ratio autonoma non specificamente censurata, cioè la mancata specifica contestazione delle conclusioni della CTU secondo cui, anche ove gli airbag avessero funzionato, le lesioni non sarebbero state diverse e avrebbero potuto addirittura aggravarsi. Ha inoltre precisato che non vi era alcun capo autonomo coperto da giudicato sulla questione del difettoso funzionamento degli airbag, che il giudice d’appello non aveva deciso ultra petita, che le doglianze sulla tardività della costituzione e sulla notificazione ai contumaci erano infondate o inammissibili, e che la motivazione sul nesso causale e sulla CTU era adeguata. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice d’appello decide entro il perimetro dell’impugnazione proposta e quando la questione trattata è un presupposto logico della domanda originaria, non un capo autonomo di sentenza.
Richiamato per sostenere i limiti dell’impugnazione e l’assenza di un valido appello incidentale; la censura è stata respinta.
La dedotta tardività della costituzione della parte appellata è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a fondare l’inammissibilità delle difese svolte, nel contesto della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato insieme all’art. 323 c.p.c. sul tema dell’impugnazione incidentale e della sua validità.
La mancata notificazione ai contumaci non è stata ritenuta decisiva in mancanza di prova di una domanda riconvenzionale o di un’autonoma impugnazione che imponesse tale adempimento.
Richiamato quale base della pretesa risarcitoria e della contestazione sul nesso causale; la Corte ha ribadito che il danno va provato secondo il criterio del più probabile che non e che la mera allegazione del difetto non basta.
artt. 5 e 8 d.P.R. 224/1998
Richiamati in tema di responsabilità da prodotto difettoso; la Corte non accoglie la tesi secondo cui il solo mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza integri automaticamente la prova del difetto e del nesso causale.
art. 111 Cost.
La censura motivazionale è stata respinta poiché la Corte d’appello aveva espresso una motivazione sufficiente e non apparente sull’adesione alla CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; la mancata censura anche di una sola ratio rende il ricorso infondato o inammissibile per quanto a essa riferibile.
- Il giudicato si forma solo sui capi autonomi della sentenza, non sui singoli passaggi argomentativi o presupposti logico-giuridici della motivazione.
- In tema di responsabilità da prodotto, la mera allegazione di un malfunzionamento di un dispositivo di sicurezza non basta da sola a provare il nesso causale tra difetto e danno; occorre dimostrare che, secondo il criterio del più probabile che non, il corretto funzionamento del prodotto avrebbe evitato o ridotto le lesioni.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio purché dia conto, in modo congruo, delle ragioni della propria valutazione e delle ragioni dell’eventuale dissenso rispetto ad altre consulenze.
- Le censure processuali sono inammissibili se non sono sorrette da specifica indicazione del contenuto degli atti e delle domande asseritamente trascurate o rinunciate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25071/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25072/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25073/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →