Cassazione Civile, Ordinanza n. 33946/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione di project financing per la riqualificazione dell’area ex macello di Monza. Dopo l’inserimento dell’intervento nei programmi triennali delle opere pubbliche e la stipula della convenzione originaria, la società concessionaria lamentava ostacoli alla consegna delle aree e maggiori oneri di esecuzione; seguirono un Atto Integrativo e un Atto Aggiuntivo, approvati dalla Giunta comunale, che ampliarono l’area in diritto di superficie, introdussero una penale giornaliera e confermarono un indennizzo in caso di risoluzione. La società azionò la clausola risolutiva espressa e ottenne in primo e secondo grado la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento del Comune, con condanna al pagamento dell’indennizzo e alla restituzione delle aree. Il Comune ricorse per cassazione deducendo, con il secondo motivo, la nullità/inefficacia/annullabilità della clausola risolutiva e delle pattuizioni degli atti integrativi e aggiuntivi, assumendo che la Giunta avesse ecceduto la propria competenza ex art. 42 TUEL, che le clausole fossero indeterminate e che fossero violate norme imperative in materia di programmazione e valorizzazione del patrimonio pubblico; contestava anche l’affidamento dei lavori complementari e il riconoscimento degli indennizzi. Il primo motivo sul difetto di giurisdizione è stato deciso dalle Sezioni Unite prima della presente pronuncia, affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso non fosse autosufficiente perché non trascriveva integralmente gli atti e le clausole contestate e chiedeva una rivalutazione del merito e dell’interpretazione contrattuale senza indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati; dall’altro, ha confermato nel merito che l’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche costituiva atto fondamentale del Consiglio comunale e che gli atti successivi della Giunta, inclusi Atto Integrativo e Atto Aggiuntivo, erano mere attuazioni di quella scelta politica già compiuta. Ha quindi ritenuto legittimo che la Giunta assumesse l’obbligo di costituire in futuro ulteriori diritti di superficie e che non vi fosse nullità per difetto di competenza, per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione di norme imperative. Ha altresì confermato la qualificazione dei lavori ulteriori come lavori complementari affidabili al concessionario. Il ricorso è stato pertanto rigettato sul punto esaminato; il primo motivo era già stato definito dalle Sezioni Unite con declaratoria di giurisdizione ordinaria.
Norme richiamate
comma 2, lett. b) ed e) / lett. l)
La competenza consiliare riguarda gli atti fondamentali e, per acquisti/concessioni immobiliari, opera solo quando tali atti non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o non ne costituiscano mera esecuzione; in presenza di un atto fondamentale già approvato, gli atti attuativi possono essere adottati dalla Giunta.
Le censure di nullità sono state escluse perché la volontà dell’ente risultava validamente formata nel quadro dell’atto fondamentale consiliare e perché non vi era violazione di norme imperative idonea a colpire gli atti impugnati.
La doglianza di annullabilità per incapacità è stata respinta, in quanto il vizio prospettato attiene alla ricostruzione della competenza dell’organo e non emergeva un difetto invalidante del procedimento deliberativo tale da travolgere gli atti.
L’oggetto della clausola è stato ritenuto determinabile alla luce dei parametri già indicati negli atti (estensione dell’area, indice edificatorio, assenza di vincoli, valore di scambio), sicché non ricorreva indeterminatezza invalidante.
La clausola risolutiva espressa azionata dalla concessionaria è stata ritenuta validamente inserita e operante nel contesto degli atti integrativi e aggiuntivi.
È stato respinto l’assunto per cui mancherebbe un valido accordo contrattuale: l’assetto negoziale era stato ritenuto validamente formato e coerente con l’atto fondamentale consiliare.
La Corte ha escluso che la clausola fosse illecita per causa illecita o per contrasto con norme imperative, valorizzando la funzione di riequilibrio del rapporto concessorio.
Gli atti integrativi e aggiuntivi sono stati considerati vincolanti tra le parti in quanto espressione dell’autonomia negoziale esercitata nell’alveo della programmazione pubblica già approvata.
art. 128 d.lgs. 163/2006
La previsione del diritto di superficie nel programma triennale dei lavori pubblici è stata richiamata per escludere l’illegittimità degli atti attuativi adottati dalla Giunta.
art. 143 d.lgs. 163/2006
Le concessioni di lavori pubblici possono prevedere la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili dell’amministrazione e la durata della concessione può essere parametrata nei limiti di legge; la clausola di riequilibrio è stata letta alla luce di tale disciplina.
art. 147 d.lgs. 163/2006
I lavori complementari possono essere affidati al concessionario quando siano necessari e non separabili senza gravi inconvenienti, giustificando l’affidamento alla stessa impresa.
art. 58 d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008
La disciplina del piano delle alienazioni immobiliari è stata richiamata per affermare che la successiva individuazione e destinazione delle aree segue le competenze dell’organo consiliare, ma non travolge l’obbligo già assunto dall’ente nei confronti del privato.
art. 3 Cost.
Norma invocata nel ricorso, ma la Corte non ha ravvisato profili di violazione rilevanti nel caso concreto.
art. 97 Cost.
Norma invocata nel ricorso, ma la Corte ha escluso che gli atti impugnati violassero i principi di imparzialità e buon andamento in modo tale da determinarne l’invalidità.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato un autonomo vizio procedimentale idoneo a fondare la nullità dedotta.
Richiamato dal ricorrente; non è stato accolto il profilo di difetto di motivazione o di illegittimità procedimentale.
art. 49 TFUE
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 56 TFUE, ma non è emerso un autonomo rilievo decisivo ai fini della decisione.
art. 56 TFUE
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 49 TFUE, senza che la Corte fondasse su tali norme la decisione.
Massime di principio
- Nel riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta, gli atti di attuazione di un programma triennale dei lavori pubblici già approvato dal Consiglio possono essere adottati dalla Giunta quando si limitano a dare esecuzione alla scelta politica fondamentale già compiuta, purché gli elementi essenziali dell’operazione siano stati definiti o siano determinabili.
- In tema di invalidità degli atti negoziali della pubblica amministrazione, la nullità per difetto di accordo o per contrarietà a norme imperative non può essere affermata in via astratta: occorre verificare se l’ente abbia validamente espresso la propria volontà nell’ambito della competenza attribuita e se la disciplina pubblicistica invocata incida davvero sulla validità del vincolo verso il privato.
- La clausola è determinabile, e quindi non nulla per indeterminatezza dell’oggetto, quando gli atti richiamati consentono di individuare ex ante i parametri essenziali dell’impegno assunto, anche se le aree o i beni non siano ancora materialmente delimitati.
- Nel project financing, una volta consumata la scelta pubblica dell’opera da finanziare con capitali privati, la successiva fase di concreta attuazione, valutazione tecnica e adattamento del progetto tende a collocarsi nell’area della gestione, non in quella dell’indirizzo politico, salvo che l’operazione comporti scelte nuove e autonome non riconducibili all’atto fondamentale.
- I lavori complementari possono essere affidati al concessionario originario quando siano necessari per l’esecuzione dell’opera, non separabili senza gravi inconvenienti e funzionali a mantenere un unico centro di responsabilità esecutiva.
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