Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10024/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione e carenza della motivazione con riguardo all'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata nella sentenza di applicazione della pena. Lamentata la mancata esposizione delle ragioni che giustificassero la misura della sospensione e il fatto che la misura risultasse inferiore al minimo previsto dalla legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo esame sull'entità della sospensione, con l'invito a motivare specificamente la scelta sanzionatoria tenendo conto dei principi richiamati (in particolare l'autonomia dei criteri di determinazione della durata della sospensione previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada). Il resto della sentenza (applicazione della pena principale concordata) è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Natura del reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa; norma di riferimento per la fattispecie principale (lesioni personali stradali con violazione delle norme sulla circolazione).

  • art. 222 cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte richiama questa norma come base legale della misura accessoria oggetto di censura.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Stabilisce i parametri cui il giudice deve fare riferimento per determinare la durata della sospensione della patente. La Corte afferma che tali parametri sono autonomi rispetto ai criteri penali e devono guidare la motivazione sulla misura della sanzione accessoria.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)

    Limita la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi specifici indicati dalla norma; tuttavia non impedisce il ricorso in cassazione contro statuizioni che siano al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, come le sanzioni amministrative accessorie erroneamente o omesse.

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di cassazione in generale; la Corte ricorda che le statuizioni esterne all'accordo possono essere impugnate ai sensi di questa norma.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    Introduce il comma 2-bis all'art. 448 cod. proc. pen. limitando l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena; la Corte precisa che la limitazione non riguarda le statuizioni esterne all'accordo.

  • Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019 (PG c/Melzani Symon)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando si censura l'errata o omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Massime di principio

  • Le disposizioni introdotte dalla legge 103/2017 limitano l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena, ma le statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo criminale (per esempio sanzioni amministrative accessorie decise autonomamente dal giudice) possono essere impugnate in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • Quando il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, la determinazione della sua durata deve essere motivata sulla base dei parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada e non può essere valutata con i criteri di determinazione della pena previsti dal codice penale o dal codice di procedura penale.
  • La motivazione deve essere specifica e riferita ai criteri di legge: la mera statuizione dell'applicazione della sanzione senza argomentazione, o l'applicazione di una durata non corrispondente ai minimi previsti, costituiscono motivo fondato di cassazione.
  • In caso di applicazione di una misura accessoria discordante rispetto all'accordo tra le parti, è possibile ottenere l'annullamento limitato a quella statuizione e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame che dia conto dei parametri normativi applicabili.
  • Nella redazione della motivazione il giudice deve mantenere autonomia tra la motivazione della pena principale e quella delle sanzioni amministrative accessorie, evitando confronti che possano creare apparente incoerenza fra le due determinazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.