Cassazione Civile, Ordinanza n. 38239/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto nel 2013 un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. in un'espropriazione presso terzi in cui una società aveva rivestito il ruolo di terzo pignorato. Successivamente, nel 2015, aveva promosso un'esecuzione forzata di crediti sulla base di quel titolo, ma il credito risultava solo parzialmente soddisfatto per incapienza. Il creditore aveva allora agito in cognizione contro la medesima società per ottenere una nuova condanna al pagamento del residuo credito insoddisfatto, cioè un ulteriore titolo esecutivo. Il Giudice di Pace e poi il Tribunale avevano rigettato la domanda per difetto di interesse. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 95, 474 e 553 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto esperibile una nuova esecuzione forzata e, quindi, inesistente il suo difetto di interesse ad agire per ottenere un nuovo titolo esecutivo sul residuo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Ha affermato il principio per cui, se l'esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo soddisfa solo parzialmente il creditore per incapienza dei beni pignorati, il creditore può promuovere un nuovo procedimento esecutivo contro il medesimo debitore utilizzando il medesimo originario titolo per recuperare il residuo; proprio per questo manca l'interesse ad agire in cognizione per conseguire un nuovo titolo esecutivo sullo stesso credito residuo. La Corte ha inoltre ritenuto inconferenti le ulteriori argomentazioni sulla portata soggettiva dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., rilevando che il titolo del 2013 era già azionabile contro la società. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese di lite e al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
avvocato costituito di persona
consente alla parte che sia avvocato di stare in giudizio personalmente.
l'ordinanza di assegnazione pronunciata nel procedimento esecutivo costituisce titolo esecutivo contro il terzo pignorato.
l'interesse ad agire manca quando il creditore può già perseguire il residuo credito con il titolo esecutivo originario, senza necessità di un nuovo giudizio di cognizione.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
richiamato per sostenere l'esistenza del titolo esecutivo; la Corte ribadisce che il titolo originario resta utilizzabile per ulteriori azioni esecutive sul residuo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dal ricorrente.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio e il meccanismo della proposta del relatore.
ha consentito il deposito di memoria da parte del ricorrente.
prevede una sanzione privata per l'abuso del processo o la lite temeraria, applicata dalla Corte per la reiterazione di ricorsi manifestamente infondati.
richiamato per affermare che la parte risponde verso la controparte dell'operato del proprio avvocato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se un'esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo soddisfa solo parzialmente il credito per incapienza dei beni pignorati, il creditore può promuovere una nuova esecuzione contro il medesimo debitore utilizzando lo stesso titolo originario per il residuo insoddisfatto.
- In presenza di un titolo esecutivo già idoneo a fondare un'ulteriore azione esecutiva, il creditore difetta di interesse ad agire in cognizione per ottenere un nuovo titolo sul medesimo credito residuo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti seri per mutarlo.
- L'abuso del processo può essere ravvisato nella reiterazione seriale di impugnazioni o iniziative processuali già ripetutamente dichiarate inammissibili o infondate, specie quando siano proposte tesi prive di fondamento e si tralasci la giurisprudenza consolidata.
- Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., rileva la condotta processuale complessiva; la parte può rispondere anche degli errori del proprio difensore verso la controparte.
- La misura della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve tenere conto della gravità della colpa, della persistenza della condotta abusiva e della funzione anche deterrente della condanna.
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