Cassazione Penale, Sentenza n. 47199/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (fino a euro 2.838.910,5) disposto dal Gip per presunta evasione fiscale anni 2015-2019. Ha dedotto due motivi: 1) violazione del diritto di difesa (art.24 Cost., art.6 CEDU) per aver ritenuto illegittimo il diniego alla richiesta di differimento dell'udienza, sostenendo che l'enorme volume documentale (12.270 fogli) e l'onerosità di copia rendevano necessario il rinvio; 2) vizio di motivazione e violazione di norme fiscali (artt.76 d.P.R. 602/1973 e art.52 legge 69/2013 conv. nella legge 98/2013) per aver sequestrato l'unico immobile di proprietà del ricorrente senza che sussistesse un rapporto diretto accertato tra l'immobile e l'imposta evasa e senza accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo relativo al differimento: la richiesta era stata formulata oralmente in udienza e non nei termini e nelle forme previsti dall'art.309, comma 9-bis c.p.p. (applicabile per il riesame via art.324, comma 7 c.p.p.), per cui il Tribunale ha correttamente disatteso l'istanza. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità poiché la questione non era stata sollevata in sede di riesame e attiene a fatti da accertare (es. se l'immobile sia l'unico di proprietà), profili non proponibili per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art.606, comma 3 c.p.p. Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila, ai sensi delle norme richiamate (art.616 c.p.p. e giurisprudenza/Corte Cost.).
Norme richiamate
Costituzione, art.24
Invocata dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diniego del differimento non abbia violato tale diritto alla luce della mancata osservanza delle forme e dei termini procedurali.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6
Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha valutato che non vi è stata violazione in presenza di mancato rispetto delle forme previste per la richiesta di rinvio.
Codice di procedura penale, art.309 comma 9-bis
La norma impone che l'istanza di differimento dell'udienza sia presentata dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso; la Corte ha fatto leva su tale requisito per ritenere improcedibile l'istanza formulata oralmente in udienza.
Codice di procedura penale, art.324 comma 7
Richiamato per estendere la disciplina del differimento anche alla procedura di riesame reale; la Corte ha ritenuto applicabile il termine previsto dall'art.309 comma 9-bis.
d.P.R. n.602/1973, art.76 comma 1 lett. a)
Norma fiscale citata dal ricorrente in relazione ai presupposti per il sequestro; la Corte non ha esaminato il merito della valutazione sulla proporzionalità e sul nesso con l'illecito, ritenendo la questione inammissibile per cassazione.
Legge 69/2013 (conv. D.L. 69/2013), art.52 comma 1
Richiamata dal ricorrente in ordine alla disciplina finanziaria collegata alla confisca; la Corte non ha affrontato il merito interpretativo essendo la questione assente nel precedente giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art.606 comma 3
Norma che esclude la possibilità di sollevare in Cassazione censure non proposte nei precedenti gradi, specie se attinenti a fatti; la Corte ha invocato tale principio per dichiarare inammissibile il secondo motivo.
Codice di procedura penale, art.616
Prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha inflitto al ricorrente una sanzione di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le richieste di differimento dell'udienza devono essere formulate nei termini e nelle forme previsti dal codice: istanze tardive o rese oralmente in udienza possono essere respinte senza che sussista violazione del diritto di difesa.
- In Cassazione non sono ammesse censure basate su fatti o accertamenti non svolti nei precedenti gradi: le questioni di fatto e la prova documentale devono essere sollevate e discusse in sede di merito, altrimenti il motivo è inammissibile ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- La contestazione del sequestro preventivo di beni (anche per equivalente) richiede attenzione ai profili di nesso causale e proporzionalità; tuttavia, i rilievi sulla sussistenza di tali presupposti devono essere sollevati nelle fasi antecedenti per poter essere esaminati in sede di legittimità.
- Nei procedimenti cautelari e di riesame valgono le stesse regole procedurali di forma e termini previste per le altre fasi processuali; il mancato rispetto di tali regole pone rischi di inammissibilità delle impugnazioni.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria quando non ricorrono giustificati motivi per l'inammissibilità.
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