Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47199/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (fino a euro 2.838.910,5) disposto dal Gip per presunta evasione fiscale anni 2015-2019. Ha dedotto due motivi: 1) violazione del diritto di difesa (art.24 Cost., art.6 CEDU) per aver ritenuto illegittimo il diniego alla richiesta di differimento dell'udienza, sostenendo che l'enorme volume documentale (12.270 fogli) e l'onerosità di copia rendevano necessario il rinvio; 2) vizio di motivazione e violazione di norme fiscali (artt.76 d.P.R. 602/1973 e art.52 legge 69/2013 conv. nella legge 98/2013) per aver sequestrato l'unico immobile di proprietà del ricorrente senza che sussistesse un rapporto diretto accertato tra l'immobile e l'imposta evasa e senza accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo relativo al differimento: la richiesta era stata formulata oralmente in udienza e non nei termini e nelle forme previsti dall'art.309, comma 9-bis c.p.p. (applicabile per il riesame via art.324, comma 7 c.p.p.), per cui il Tribunale ha correttamente disatteso l'istanza. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità poiché la questione non era stata sollevata in sede di riesame e attiene a fatti da accertare (es. se l'immobile sia l'unico di proprietà), profili non proponibili per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art.606, comma 3 c.p.p. Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila, ai sensi delle norme richiamate (art.616 c.p.p. e giurisprudenza/Corte Cost.).

Norme richiamate

  • Costituzione, art.24

    Invocata dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diniego del differimento non abbia violato tale diritto alla luce della mancata osservanza delle forme e dei termini procedurali.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6

    Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha valutato che non vi è stata violazione in presenza di mancato rispetto delle forme previste per la richiesta di rinvio.

  • Codice di procedura penale, art.309 comma 9-bis

    La norma impone che l'istanza di differimento dell'udienza sia presentata dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso; la Corte ha fatto leva su tale requisito per ritenere improcedibile l'istanza formulata oralmente in udienza.

  • Codice di procedura penale, art.324 comma 7

    Richiamato per estendere la disciplina del differimento anche alla procedura di riesame reale; la Corte ha ritenuto applicabile il termine previsto dall'art.309 comma 9-bis.

  • d.P.R. n.602/1973, art.76 comma 1 lett. a)

    Norma fiscale citata dal ricorrente in relazione ai presupposti per il sequestro; la Corte non ha esaminato il merito della valutazione sulla proporzionalità e sul nesso con l'illecito, ritenendo la questione inammissibile per cassazione.

  • Legge 69/2013 (conv. D.L. 69/2013), art.52 comma 1

    Richiamata dal ricorrente in ordine alla disciplina finanziaria collegata alla confisca; la Corte non ha affrontato il merito interpretativo essendo la questione assente nel precedente giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art.606 comma 3

    Norma che esclude la possibilità di sollevare in Cassazione censure non proposte nei precedenti gradi, specie se attinenti a fatti; la Corte ha invocato tale principio per dichiarare inammissibile il secondo motivo.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha inflitto al ricorrente una sanzione di euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Le richieste di differimento dell'udienza devono essere formulate nei termini e nelle forme previsti dal codice: istanze tardive o rese oralmente in udienza possono essere respinte senza che sussista violazione del diritto di difesa.
  • In Cassazione non sono ammesse censure basate su fatti o accertamenti non svolti nei precedenti gradi: le questioni di fatto e la prova documentale devono essere sollevate e discusse in sede di merito, altrimenti il motivo è inammissibile ai sensi dell'art.606 c.p.p.
  • La contestazione del sequestro preventivo di beni (anche per equivalente) richiede attenzione ai profili di nesso causale e proporzionalità; tuttavia, i rilievi sulla sussistenza di tali presupposti devono essere sollevati nelle fasi antecedenti per poter essere esaminati in sede di legittimità.
  • Nei procedimenti cautelari e di riesame valgono le stesse regole procedurali di forma e termini previste per le altre fasi processuali; il mancato rispetto di tali regole pone rischi di inammissibilità delle impugnazioni.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria quando non ricorrono giustificati motivi per l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.