Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25864/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società concessionaria aveva emesso avvisi di accertamento per ICI/IMU relativi agli anni 2008-2011, per un immobile censito in categoria B/1 nel Comune di Avellino, contestando il mancato riconoscimento dell’esenzione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell’ente contribuente e la CTR aveva respinto l’appello della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della motivazione della sentenza d’appello per motivazione solo apparente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’onere probatorio; 3) violazione dei principi sull’esenzione per immobile parzialmente ceduto a terzi; 4) violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006 in tema di termine/prescrizione dell’annualità 2009, che la ricorrente assumeva scadere al 31.12.2015 e non al 31.12.2014; 5) violazione dello stesso art. 1, comma 161, L. 296/2006 in relazione all’annualità 2008, sostenendo la tempestività dell’atto perché spedito il 21.12.2014 e recapitato solo l’8.1.2015, con applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione. Dopo la fissazione della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione con rinuncia concorde a tutti i giudizi pendenti, sottoscritta dalle parti e dai difensori.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta transazione e concorde rinuncia al presente giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre dato atto che le parti avevano pattuito la compensazione delle spese. La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità, esclude l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, norma di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei motivi terzo, quarto e quinto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia nei primi due motivi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della doglianza di motivazione apparente o mancante.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla denunciata omessa pronuncia sul motivo d’appello sull’onere probatorio.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Invocato dalla ricorrente per il calcolo del termine relativo alle annualità 2008 e 2009 e alla tempestività della notifica/contestazione tributaria.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per la rinuncia al ricorso e la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di accordo tra le parti.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina dell’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia/accordo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicabilità perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; norma considerata sanzionatoria ed eccezionale, quindi di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • In caso di intervenuta transazione con concorde rinuncia al giudizio, la Corte di cassazione deve dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza entrare nel merito dei motivi di ricorso.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio non è equiparabile a un rigetto, a una dichiarazione di inammissibilità o a una pronuncia di improcedibilità, con conseguente esclusione delle previsioni sanzionatorie collegate a tali esiti.
  • Le norme che prevedono oneri o sanzioni processuali di carattere eccezionale, come il contributo unificato დამატivo, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
  • Quando le parti raggiungono un accordo che comprende la rinuncia a tutti i giudizi pendenti e la compensazione delle spese, il giudice prende atto dell’accordo e dichiara l’estinzione del processo, senza statuizioni ulteriori sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.