Cassazione Civile, Ordinanza n. 04381/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile a fronte di un corrispettivo in parte rappresentato dalla futura attribuzione di una porzione del fabbricato da edificare, nonché di una sopravvenienza attiva; furono inoltre richieste ritenute su utili presuntivamente distribuiti ai soci e applicate sanzioni. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento della Cassazione, la CTR in sede di rinvio accolse l'appello della parte privata sia sulla tempistica di tassazione della plusvalenza sia sulla riduzione dell'IVA per compensazione con un credito indicato nella dichiarazione 2006. L'Agenzia delle entrate ricorse per cassazione deducendo: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o comunque carente, in relazione al capo sull'IVA e, più in generale, al decisum del giudice di rinvio; (2) violazione degli artt. 81, 86 e 67 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente disatteso il principio per cui le plusvalenze di società sono tassate per competenza e avesse comunque rimesso in discussione il principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione. Il contribuente resistette e propose ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo del ricorso principale, limitatamente al capo relativo alla maggiore IVA, ritenendo la motivazione della CTR meramente assertiva e quindi nulla per difetto del minimo costituzionale; ha invece ritenuto sufficiente la motivazione sul punto della plusvalenza, perché il giudice di rinvio si è conformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione sulla permuta di cosa esistente con cosa futura. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a contestare il principio di diritto già fissato dalla Cassazione e vincolante nel giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c. Il ricorso incidentale del contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, c.p.c.
È richiamato come norma posta a presidio dell'obbligo di motivazione; la sua violazione, quando la motivazione manchi o sia solo apparente, integra error in procedendo deducibile in cassazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. quale base dell'obbligo motivazionale della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte lo utilizza per affermare che la motivazione deve superare il 'minimo costituzionale' e che l'anomalia motivazionale è rilevante solo se attinge l'esistenza stessa della motivazione.
È evocato come norma che impone la motivazione delle decisioni tributarie; la sua violazione è deducibile quando la motivazione sia meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per la denuncia del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per la deduzione della violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale'.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i criteri ermeneutici generali.
Nel precedente giudizio di legittimità è stato ritenuto applicabile alla fattispecie della permuta di terreno contro fabbricato futuro per individuare il momento di realizzo della plusvalenza.
Insieme all'art. 67 TUIR è stato richiamato per affermare che la plusvalenza si realizza quando la cosa futura entra nel patrimonio del cedente, cioè quando il fabbricato viene ad esistenza.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare il trattamento fiscale delle plusvalenze, ma la censura è poi ritenuta inammissibile perché investe il principio di diritto vincolante in sede di rinvio.
È richiamato dall'Agenzia per sostenere la tassazione per competenza delle plusvalenze realizzate da persona giuridica; la Corte non esamina nel merito tale tesi perché il motivo è inammissibile nel giudizio di rinvio.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte afferma che il giudice del rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sindacarne la correttezza.
Invocato dal ricorrente incidentale in tema di liquidazione delle spese, ma il motivo è assorbito.
D.M. n. 127 dell'8 aprile 2004
Richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite; il relativo esame è assorbito.
Richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite; il relativo esame è assorbito.
Massime di principio
- La mancanza totale di motivazione, la motivazione meramente apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile integrano una nullità della sentenza denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., perché violano l'obbligo costituzionale di motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza, ma solo l'anomalia motivazionale che equivalga a inesistenza della motivazione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e non può rimetterne in discussione la correttezza giuridica.
- In una permuta di cosa esistente contro cosa futura, ai fini della tassazione della plusvalenza il realizzo non coincide con la stipula del contratto, ma con il momento in cui la cosa futura viene a esistenza ed entra nel patrimonio del cedente.
- Quando una censura investe un capo deciso con motivazione solo assertiva, priva di reale sviluppo argomentativo, il vizio rilevante è quello di nullità per motivazione apparente, non già un mero dissenso sulla valutazione di merito.
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