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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03726/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un prefetto aveva emesso nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione. L'interessato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace, esponendo la propria vicenda personale, familiare e lavorativa, il percorso di recupero dalla dipendenza da stupefacenti e una precedente condanna penale definita con patteggiamento. Il Giudice di pace dichiarava però inammissibile il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998 relativa al ricorso per cassazione avverso la convalida del trattenimento nei CPR, e non all'opposizione al decreto di espulsione. Contro tale ordinanza il ricorrente proponeva un solo motivo per cassazione, denunciando error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sosteneva che l'errore del difensore nelle conclusioni del ricorso originario fosse frutto di un equivoco, poiché nel corpo dell'atto erano correttamente indicati l'autorità giudiziaria, il provvedimento impugnato e la richiesta di annullamento/revoca del decreto di espulsione; chiedeva inoltre rimessione in termini per correggere l'errore materiale e la riammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, anche quando si deduce un error in procedendo, resta preliminare il controllo sull'ammissibilità del motivo in relazione al modo in cui è formulato. In applicazione del principio di autosufficienza, il ricorso avrebbe dovuto riportare in modo specifico il contenuto del precedente atto per rendere percepibile la denunciata incongruenza tra conclusioni e corpo dell'impugnazione; invece il ricorrente si era limitato ad allegazioni assertive, senza trascrivere alcun passaggio idoneo a dimostrare l'errore. La Corte ha inoltre rilevato che, nella sostanza, la doglianza atteneva a un errore di fatto del giudice di pace, impugnabile semmai con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Le spese non sono state liquidate per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998

    richiamato dal giudice di pace per ritenere esperibile il ricorso per cassazione avverso la convalida del trattenimento presso i CPR, non l'opposizione al decreto di espulsione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come base del ricorso per dedurre un error in procedendo e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro violato per asserita mancata corrispondenza tra domanda ed निर्णय giudiziale

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicata dalla Corte come rimedio corretto per far valere un errore di fatto del giudice

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione che deducano errores in procedendo, il controllo diretto degli atti da parte della Corte non esonera il ricorrente dall'onere di formulare un motivo autosufficiente, specifico e idoneo a evidenziare con precisione la denunciata violazione.
  • L'allegazione di un errore del giudice di merito non può essere meramente assertiva: è necessario trascrivere o almeno riportare i passaggi essenziali dell'atto o del provvedimento rilevante, così da consentire alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza della doglianza.
  • Se la censura riguarda in sostanza un errore di fatto percettivo del giudice, il rimedio non è il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la revocazione nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Quando il resistente non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite; resta comunque applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
  • In materia di ammissibilità del ricorso, la qualificazione del vizio dedotto dipende dalla reale sostanza della doglianza e non dalla sola formula utilizzata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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