Cassazione Civile, Ordinanza n. 03726/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un prefetto aveva emesso nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione. L'interessato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace, esponendo la propria vicenda personale, familiare e lavorativa, il percorso di recupero dalla dipendenza da stupefacenti e una precedente condanna penale definita con patteggiamento. Il Giudice di pace dichiarava però inammissibile il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998 relativa al ricorso per cassazione avverso la convalida del trattenimento nei CPR, e non all'opposizione al decreto di espulsione. Contro tale ordinanza il ricorrente proponeva un solo motivo per cassazione, denunciando error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sosteneva che l'errore del difensore nelle conclusioni del ricorso originario fosse frutto di un equivoco, poiché nel corpo dell'atto erano correttamente indicati l'autorità giudiziaria, il provvedimento impugnato e la richiesta di annullamento/revoca del decreto di espulsione; chiedeva inoltre rimessione in termini per correggere l'errore materiale e la riammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, anche quando si deduce un error in procedendo, resta preliminare il controllo sull'ammissibilità del motivo in relazione al modo in cui è formulato. In applicazione del principio di autosufficienza, il ricorso avrebbe dovuto riportare in modo specifico il contenuto del precedente atto per rendere percepibile la denunciata incongruenza tra conclusioni e corpo dell'impugnazione; invece il ricorrente si era limitato ad allegazioni assertive, senza trascrivere alcun passaggio idoneo a dimostrare l'errore. La Corte ha inoltre rilevato che, nella sostanza, la doglianza atteneva a un errore di fatto del giudice di pace, impugnabile semmai con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Le spese non sono state liquidate per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato dal giudice di pace per ritenere esperibile il ricorso per cassazione avverso la convalida del trattenimento presso i CPR, non l'opposizione al decreto di espulsione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come base del ricorso per dedurre un error in procedendo e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dal ricorrente come parametro violato per asserita mancata corrispondenza tra domanda ed निर्णय giudiziale
indicata dalla Corte come rimedio corretto per far valere un errore di fatto del giudice
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione che deducano errores in procedendo, il controllo diretto degli atti da parte della Corte non esonera il ricorrente dall'onere di formulare un motivo autosufficiente, specifico e idoneo a evidenziare con precisione la denunciata violazione.
- L'allegazione di un errore del giudice di merito non può essere meramente assertiva: è necessario trascrivere o almeno riportare i passaggi essenziali dell'atto o del provvedimento rilevante, così da consentire alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza della doglianza.
- Se la censura riguarda in sostanza un errore di fatto percettivo del giudice, il rimedio non è il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la revocazione nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Quando il resistente non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite; resta comunque applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
- In materia di ammissibilità del ricorso, la qualificazione del vizio dedotto dipende dalla reale sostanza della doglianza e non dalla sola formula utilizzata dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03623/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03625/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03626/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03627/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03628/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03632/2023 del 07/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →