Sentenza n. 2257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05255/2023, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di immissione nel possesso e acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento comunale notificato il 24 maggio 2022 e dei relativi atti presupposti, nonché i motivi aggiunti rivolti contro la nota relativa al sopralluogo e all’accertamento dell’inottemperanza. Hanno dedotto, tra l’altro, nullità della sentenza per pronuncia extra petita e ultra petita, erronea valutazione delle prove, indeterminatezza dell’area acquisita, sproporzione dell’acquisizione rispetto alle opere abusive, carenza di motivazione, illegittimità della motivazione per relationem, violazione della scansione procedimentale prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata autonoma notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza. Le appellanti hanno inoltre sostenuto che soltanto una ringhiera sarebbe stata abusiva e che essa sarebbe stata rimossa, mentre le ulteriori opere sarebbero state legittime o preesistenti. Con motivi aggiunti in appello hanno dedotto che una voltura catastale avrebbe evidenziato l’acquisizione dell’intero immobile, anziché della sola area di circa 30 mq indicata negli atti comunali, prospettando una compressione illegittima del diritto di proprietà.
La decisione
L’appello e i motivi aggiunti sono stati rigettati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la qualificazione delle censure da parte del TAR: contestare la natura abusiva delle opere e sostenere che soltanto la ringhiera fosse abusiva equivaleva a rimettere in discussione l’ordinanza di demolizione del 2019, ormai inoppugnabile. La documentazione invocata dalle appellanti era anteriore a tale ordinanza e non poteva essere utilizzata per contestarne tardivamente i presupposti. Quanto all’area acquisita, il Collegio ha ribadito che l’acquisizione dell’area di sedime dell’opera abusiva consegue automaticamente all’inottemperanza e non richiede una specifica motivazione ulteriore rispetto all’identificazione dell’abuso; una motivazione specifica è invece necessaria per l’eventuale acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime. La censura relativa all’indeterminatezza e alla carenza di motivazione è stata comunque ritenuta generica, perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza appellata. È stata ritenuta legittima anche l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: l’acquisizione gratuita ha natura sanzionatoria, si produce ipso iure allo scadere del termine di novanta giorni e il provvedimento comunale ha natura meramente dichiarativa e vincolata, senza margini di valutazione discrezionale. Le appellanti, inoltre, non avevano indicato elementi partecipativi idonei a determinare un contenuto diverso dell’atto. Il verbale di sopralluogo e di accertamento della Polizia Municipale è stato qualificato come atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, poiché la Polizia Municipale non adotta l’atto di amministrazione attiva: la lesività si manifesta nel successivo provvedimento formale dell’autorità competente che recepisce l’accertamento e produce gli effetti acquisitivi. L’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 non impone una notificazione autonoma e separata del verbale, essendo sufficiente la notificazione del provvedimento di acquisizione contenente l’accertamento dell’inottemperanza. Il decorso del tempo tra l’ordine di demolizione e l’accertamento non incide sulla legittimità dell’atto, poiché l’inottemperanza può essere accertata solo dopo la scadenza del termine assegnato e, una volta prodottisi gli effetti traslativi, il successivo intervento amministrativo ha natura ricognitiva. I motivi aggiunti in appello fondati sulla voltura catastale sono stati ritenuti privi di rilevanza probatoria e comunque inidonei a introdurre nuove domande o nuovi atti impugnati, in applicazione dell’art. 104 c.p.a.; la voltura catastale non produce effetti traslativi e deve conformarsi al provvedimento di acquisizione. Le appellanti sono state condannate alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge, a favore del procuratore antistatario del Comune.
Norme richiamate
L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Il provvedimento di acquisizione ha natura meramente dichiarativa e vincolata; non è necessaria una distinta notificazione del verbale di sopralluogo, essendo sufficiente la notificazione del provvedimento formale di acquisizione contenente l’accertamento dell’inottemperanza. L’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime richiede invece una specifica motivazione.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
termine di novanta giorni indicato nell’ordinanza di demolizione
L’inottemperanza rilevante ai fini acquisitivi può essere accertata soltanto dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione spontanea della demolizione.
In appello non possono essere proposte nuove domande né impugnati ulteriori atti; i motivi aggiunti devono restare circoscritti agli atti già impugnati in primo grado.
La questione è richiamata con riferimento all’omessa comunicazione di avvio; il Collegio ha tuttavia fondato il rigetto principalmente sulla natura vincolata e automatica del provvedimento di acquisizione e sull’assenza di elementi idonei a determinare un contenuto diverso dell’atto.
L’omessa comunicazione di avvio non incide, di regola, sulla legittimità dell’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza, trattandosi di atto vincolato e meramente dichiarativo.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime si produce automaticamente per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, decorso il termine di novanta giorni previsto dalla legge; il successivo provvedimento amministrativo ha natura meramente dichiarativa e vincolata.
- La contestazione della natura abusiva delle opere o dell’esistenza di titoli legittimanti deve essere proposta contro l’ordine di demolizione; una volta divenuto inoppugnabile tale ordine, tali questioni non possono essere riproposte per impugnare il successivo provvedimento di acquisizione.
- L’acquisizione dell’area di sedime non richiede una motivazione specifica ulteriore rispetto all’identificazione dell’opera abusiva, mentre l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime deve essere motivata in concreto, con riferimento alla necessità e all’estensione dell’area stessa.
- Il provvedimento di acquisizione gratuita, in quanto atto vincolato e meramente dichiarativo dell’effetto acquisitivo già prodottosi, non deve essere di regola preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo che l’interessato deduca elementi concretamente idonei a incidere sul contenuto dell’atto.
- Il verbale di sopralluogo o di accertamento redatto dalla Polizia Municipale costituisce un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; le contestazioni relative all’inottemperanza, all’oggetto e ai confini dell’acquisizione devono essere rivolte contro il successivo provvedimento formale dell’autorità competente che recepisce l’accertamento.
- La voltura catastale non produce effetti traslativi della proprietà e non può essere utilizzata in appello per introdurre nuove domande o impugnare atti diversi da quelli già dedotti in primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →