Cassazione Penale, Sentenza n. 21122/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Palermo, della sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) relativa all'acquisto/ricezione di un telefono cellulare provento di furto. I motivi dedotti in Cassazione erano: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla ricostruzione dei fatti; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (per l'esiguità del valore del bene), senza che il valore fosse effettivamente accertato; (3) mancata derubricazione al reato previsto dall'art. 712 c.p.; (4) rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in quanto ritenuta incompatibile con la sospensione condizionale concessa in primo grado; (5) eccezione di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (travisamento/prove) e il terzo (derubricazione) perché essenzialmente meramente ricostruttivi e privi dei requisiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione; ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione (il termine di 10 anni scade nel 2027). Ha però accolto il secondo motivo (art. 131-bis) e il quarto (pena sostitutiva) rilevando carenze motivazionali della Corte territoriale: la Corte d'appello aveva escluso genericamente l'applicabilità di art. 131-bis senza indicare le ragioni ostative e aveva respinto la sostituzione della pena basandosi su norme (art. 58 e art. 61-bis legge 689/1981 nella versione introdotta dal d.lgs. 150/2022) entrate in vigore dopo il fatto, senza applicare la norma più favorevole. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio su quei punti; ha dichiarato inammissibili i restanti ricorsi.
Norme richiamate
Norma che punisce il reato di ricettazione; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità dei giudici di merito quanto agli elementi probatori che consentono di ritenere configurato il reato.
Causa di non punibilità per l'esiguità del fatto; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo generico ed insufficiente l'esclusione di tale causa, imponendo un nuovo esame.
Norma alla quale i ricorrenti chiedevano la derubricazione; la Corte ha ritenuto la questione come mera rinnovazione della ricostruzione fattuale e pertanto inammissibile in cassazione.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che delimitano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha applicato questi criteri per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.
Rinvio normativo richiamato per i limiti motivazionali del ricorso; la Corte ha evidenziato l'onere di motivazione in termini ristretti imposto alla difesa in appello e in cassazione.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disposizione regolante le pene sostitutive; la Corte territoriale aveva ritenuto incompatibile la sostituzione con la sospensione condizionale per effetto delle modifiche legislative successive, ma la Cassazione ha rilevato che tale interpretazione non poteva essere applicata retroattivamente al fatto del 2017.
art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30/12/2022)
Prevede che le disposizioni relative alla sospensione condizionale non si applicano alle pene sostitutive; la Corte ha precisato che questa norma non può essere estesa ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando la norma previgente era più favorevole all'imputato.
D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
entrato in vigore il 30/12/2022
Ha introdotto modifiche alla legge n. 689/1981 rilevanti per l'applicabilità delle pene sostitutive; la Cassazione ha applicato il principio della legge più favorevole per fatti anteriori all'entrata in vigore.
Principio della legge penale più favorevole nel tempo; la Corte lo ha richiamato per stabilire che, per i fatti commessi prima delle modifiche legislative, si applica la disciplina più favorevole all'imputato.
art. 53 e ss. legge n. 689/1981
Precedente disciplina sulle pene sostitutive che consentiva, in certe condizioni, la cumulabilità della sostituzione con la sospensione condizionale; considerata più favorevole rispetto alla disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022.
Norme che fissano la prescrizione dei reati; la Corte ha calcolato che la prescrizione per la ricettazione commessa il 25/07/2017 scade il 25/07/2027, quindi la doglianza di prescrizione è infondata.
Massime di principio
- Per censurare un travisamento della prova in Cassazione occorre indicare specificatamente gli atti processuali ritenuti travisati, il dato probatorio concreto incompatibile con la sentenza e fornire prova/indicazione degli atti da acquisire (principio di autosufficienza del ricorso).
- L'esclusione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) richiede motivazione puntuale: il giudice non può limitarsi a riferimenti generici alle 'modalità della condotta' ma deve indicare perché tali modalità ostano all'applicazione dell'esimente.
- Quando una stessa circostanza (es. esiguità del danno) incide su più istituti (attenuanti o causa di non punibilità, determinazione della pena) il giudice può tenerne conto più volte se pertinente per profili distinti senza violare il divieto di ne bis in idem; tuttavia deve esplicitare il rilievo dato a ciascun istituto.
- In presenza di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma più favorevole all'imputato (art. 2 c.p.); quindi modifiche peggiorative intervenute dopo il fatto non possono essere applicate quando la previgente disciplina era più favorevole (rilevante per pena sostitutiva vs sospensione condizionale).
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive va valutata tenendo conto del regime normativo vigente al tempo del fatto; se la norma più favorevole consentiva la cumulabilità con la sospensione condizionale questa regola deve essere applicata ai fatti anteriori alla riforma.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono un preciso calcolo dei termini: il semplice richiamo alla prescrizione è insufficiente se, secondo il calcolo degli artt. 157 e 161 c.p., il termine non è effettivamente decorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20954/2026 del 08/06/2026
- Sentenza penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20955/2026 del 08/06/2026
- Sentenza penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20956/2026 del 08/06/2026
- Sentenza penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20957/2026 del 08/06/2026
- Sentenza penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20958/2026 del 08/06/2026
- Sentenza penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20959/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →