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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00081/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società concedente di leasing ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la revoca fallimentare, ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., della cessione del contratto di leasing stipulata tra la società poi fallita, quale cedente, e una società terza, quale cessionaria. Il fallimento sosteneva che l'atto fosse stato compiuto nell'anno anteriore al fallimento, a titolo oneroso e con prestazioni sproporzionate, perché il prezzo di cessione era inferiore di oltre un quarto rispetto al valore economico dell'operazione. La società concedente ha dedotto che non aveva avuto alcun ruolo attivo nella cessione, essendosi limitata ad aderire come contraente ceduta, e che quindi non potevano gravare su di essa né l'onere di provare la propria inscientia decoctionis né la legittimazione passiva rispetto alla revocatoria e alla successiva domanda restitutoria. Ha inoltre censurato la valutazione della sproporzione tra prestazioni, il ricorso a documenti e stime peritali, e la presunta irrilevanza del fatto che nella cessione si fosse considerato anche l'accollo dei canoni scaduti e non pagati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente presupposto la partecipazione della società concedente al contratto di cessione del leasing, senza verificare in concreto se essa avesse davvero cooperato all'operazione nel proprio interesse. La pronuncia di rinvio dovrà accertare se la contraente ceduta fosse effettivamente legittimata passivamente nell'azione revocatoria e, inoltre, se il fallimento avesse un concreto interesse all'azione, nonché la legittimazione della cessionaria a pretendere la restituzione dei canoni versati. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.

    L'azione revocatoria fallimentare richiede, per gli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto, la sproporzione delle prestazioni e, quanto al soggetto contro cui è proposta, l'accertamento della sua effettiva partecipazione all'atto dispositivo quando si pretenda di coinvolgere il contraente ceduto.

  • art. 72 l.fall.

    La revocatoria della cessione di un rapporto contrattuale non restituisce al fallimento la piena posizione negoziale originaria, ma solo la legittimazione a liquidare il bene o il diritto recuperato; di conseguenza, il curatore non può automaticamente esercitare le facoltà previste dalla norma sulla sorte del contratto pendente.

  • art. 72-quater l.fall.

    La disciplina del leasing in caso di fallimento dell'utilizzatore opera autonomamente rispetto alla revocatoria della cessione del contratto, sicché il giudice del rinvio deve verificare il coordinamento tra i due piani.

  • art. 1406 c.c.

    Il consenso del contraente ceduto rende possibile la cessione del contratto, ma non lo trasforma automaticamente in parte dell'atto di cessione né in destinatario necessario dell'azione revocatoria, salvo prova di una sua partecipazione sostanziale all'operazione.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere probatorio non può essere applicata come se il contraente ceduto fosse automaticamente un terzo contraente onerato della prova della propria inscientia decoctionis, se prima non ne sia accertata la partecipazione all'atto revocato.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione richiama il principio di disponibilità e valutazione della prova, ma la cassazione si fonda soprattutto sulla mancata corretta qualificazione soggettiva della parte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura tocca anche la valutazione delle risultanze istruttorie, ma il decisum si fonda sul vizio di diritto relativo alla legittimazione passiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di motivazione apparente restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo e dalla cassazione per errore di diritto.

  • art. 183 c.p.c.

    Il ricorrente aveva contestato l'utilizzo di un documento prodotto tardivamente; la Corte non decide su tale profilo perché assorbito.

  • art. 153 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività della produzione documentale resta assorbita.

  • art. 111 Cost.

    Viene evocato a fondamento delle censure di motivazione, ma non costituisce la base decisiva dell'accoglimento.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma la tempestività del ricorso in relazione al termine breve per l'impugnazione.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020

    La sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale ha inciso sul decorso del termine per ricorrere.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020 conv. in L. n. 40/2020

    Concorre alla disciplina della sospensione dei termini processuali rilevante per la tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto la cessione di un contratto, la legittimazione passiva spetta in via ordinaria al cessionario della posizione contrattuale; il contraente ceduto è parte del giudizio solo se risulti accertata una sua effettiva partecipazione all'atto di disposizione patrimoniale.
  • Il consenso del contraente ceduto, richiesto per la cessione del contratto, non lo rende automaticamente coautore dell'atto revocabile né destinatario necessario degli effetti restitutori o inopponibilità della revocatoria.
  • La revocatoria fallimentare non restituisce al fallimento la piena titolarità del bene o del rapporto, ma mira a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori consentendo la liquidazione del bene o del controvalore recuperato.
  • Quando si contesta la revoca di una cessione contrattuale di leasing, il giudice deve verificare in concreto chi abbia partecipato all'operazione e non può applicare automaticamente al concedente le regole probatorie e le conseguenze proprie del terzo contraente del negozio dispositivo.
  • L'interesse del fallimento e la disciplina speciale del leasing in crisi d'impresa vanno verificati separatamente dalla revocatoria della cessione del contratto, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta di per sé il ripristino integrale della posizione contrattuale originaria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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