Cassazione Civile, Ordinanza n. 28755/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda riconvenzionale proposta da una fondazione nei confronti di una propria dipendente, alla quale veniva addebitato di avere indebitamente trattenuto, nello svolgimento delle mansioni, parte dei canoni di locazione versati dagli inquilini di immobili dell'ente negli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro 28.882,00. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma del primo grado, ha rigettato la domanda perché non risultava provata l'appropriazione delle somme da parte della lavoratrice, sia per il periodo antecedente al luglio 2015 sia per quello successivo. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2014, 1218, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la questione riguardasse solo l'inadempimento della lavoratrice, già provato o confessato, e che spettasse a quest'ultima fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un fatto inesistente o smentito dai documenti, in particolare l'assenza di contratti di locazione, e avesse trascurato fatti pacifici e documentali che avrebbero condotto a diverso esito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge e omesso esame, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale istruttorio, operazioni precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che non sussisteva una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, né una violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la ricorrente contestava la valutazione delle prove e non l'erronea individuazione dell'onere probatorio. Anche il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato giudicato inammissibile perché non indicava un vero fatto storico omesso, ma si limitava a contrapporre una lettura delle risultanze istruttorie. La fondazione è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro della censura di violazione di legge, ma la Corte non ne affronta nel merito l'applicazione, ritenendo le doglianze in realtà dirette alla rivalutazione del fatto.
La ricorrente lo invocava per sostenere la responsabilità contrattuale della lavoratrice e l'onere della prova liberatoria; la Corte osserva però che la censura non attaccava un errore nell'imputazione dell'onere probatorio, ma la valutazione delle prove.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è configurabile quando si contesta soltanto la valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulle prove dedotte; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione è configurabile solo se il giudice non applica il prudente apprezzamento laddove dovuto o attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non se si contesta un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una fattispecie storica già accertata; non consente di sindacare la ricostruzione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non al mancato esame di singoli elementi istruttori o a una diversa lettura delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La parte che deduce omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento della discussione processuale e la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. quale prescrizione di specificità per il ricorso fondato su omesso esame di fatti decisivi.
Indica il procedimento camerale non partecipato seguito per la decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, in sostanza, miri solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola decisoria fondata sulle prove dedotte; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento dove imposto; non quando si contesta un cattivo esercizio del suo convincimento.
- L'art. 2697 c.c. è violato soltanto se il giudice distribuisce l'onere della prova tra le parti in modo errato, non quando si discute della sufficienza o attendibilità delle prove raccolte.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda l'omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori già valutati nel loro complesso.
- Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività in termini di certezza dell'esito diverso della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →