Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20148/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 125 e 292 c.2 c.p.p. per presunta mancata autonoma valutazione del Tribunale del riesame; 2) manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di un sodalizio criminoso e sul ruolo del Lo Verde; 3) errata qualificazione giuridica delle condotte e richiesta di riqualificazione nella più lieve ipotesi di cui all'art.73 c.5 e art.74 c.6 DPR 309/1990; 4) vizio di motivazione nella scelta della misura cautelare più afflittiva senza considerare esigenze specifiche e criteri di proporzionalità

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato una valutazione autonoma, pur potendo richiamare per incorporazione le argomentazioni del G.I.P. e del P.M., e che dall'ordinanza emergesse il giudizio critico richiesto. Ha confermato la congruità e la logicità della motivazione circa l'esistenza di un sodalizio operativo nel quartiere Zisa sulla base di captazioni, intercettazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, arresti in flagranza e sequestri. Ha escluso la riconducibilità delle condotte alla lieve entità ai sensi dell'art.73 c.5 e art.74 c.6 DPR 309/1990 in ragione della molteplicità e ripetitività delle cessioni, della stabilità dei rifornimenti e della struttura organizzativa. Ha ritenuto quindi giustificata la custodia in carcere, anche alla luce della presunzione cautelare collegata all'art.74, disponendo il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.309 del 1990, art.74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Il giudice ha ritenuto configurata una struttura associativa stabile e organizzata; dall'art.74 discende anche la presunzione cautelare circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere

  • D.P.R. n.309 del 1990, art.74, comma 6

    La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina piu' favorevole della lieve entita' perche' la pluralita', la reiterazione e l'organizzazione dell'attivita' di spaccio rendono incompatibile la qualificazione come lieve entita'

  • D.P.R. n.309 del 1990, art.73, comma 5

    Per riconoscere la lieve entita' e' richiesta valutazione complessiva di quantita', qualita', modalita' e circostanze; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto tali elementi non sussistenti

  • Codice di procedura penale, art.125

    Riguarda le modalita' di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata autonoma valutazione del giudice di merito

  • Codice di procedura penale, art.292, comma 2

    Stabilisce l'obbligo motivazionale del giudice; la Corte ha precisato che l'autonoma valutazione concerne il giudizio critico e non impone la riscrittura integrale dei fatti, potendo il giudice richiamare per incorporazione le motivazioni precedenti purché emerga il giudizio critico

  • Codice di procedura penale, art.274

    Regola le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto dimostrata la sussistenza e l'attualita' delle esigenze cautelari, ivi compreso il pericolo di reiterazione

  • Codice di procedura penale, art.275, comma 3

    Riguarda i criteri di applicazione delle misure; la Corte ha ritenuto rispettati i principi di proporzionalita' e adeguatezza nella scelta della custodia in carcere

  • Codice di procedura penale, art.285

    Norma sulle modalita' di motivazione; citata nel contesto del vizio di motivazione che e' stato escluso

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art.94, comma 1-ter

    Prevede gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario alla ricezione del provvedimento; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore competente

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari e' limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicita' della motivazione; non e' consentita la revisione degli elementi di fatto e dell'apprezzamento degli indizi fatto dal giudice di merito
  • L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice del riesame riguarda il giudizio critico sulle ragioni che giustificano la misura e non impone necessariamente la riscrittura integrale delle circostanze fattuali se esse sono richiamate per incorporazione
  • Per ottenere la riqualificazione delle condotte nella piu' lieve ipotesi di lieve entita' (art.73 c.5 e art.74 c.6 DPR 309/1990) e' necessario dimostrare, con valutazione complessiva, la modesta entita' della lesione del bene giuridico tenendo conto di quantita', qualita' della sostanza e modalita' dell'azione
  • Elementi come captazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, turnazione nei luoghi di spaccio, gestione comune di rifornimenti e proventi, linguaggio in codice e continuita' dell'attivita' sono indizi tipici che supportano la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
  • Nei casi di associazione per il traffico di stupefacenti l'ordinanza cautelare e' piu' agevolmente giustificabile per la doppia presunzione cautelare (esigenze cautelari e adeguatezza della custodia) derivante dall'art.74 DPR 309/1990
  • Per ottenere una misura meno afflittiva il difensore deve produrre argomentazioni e elementi che concretamente contrastino le esigenze di prevenzione (es. prova di sporadicita', modesta quantita', assenza di struttura organizzata e scarsa pericolosita')
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o a ridimensionare la portata indiziaria non sono ammissibili in sede di legittimità se la motivazione di merito risulta logica, coerente e priva di errori giuridici evidenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.