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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01682/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di libri per euro 7.416,79 nei confronti dell'impresa destinataria della fornitura. L'ingiunta propose opposizione, ma il Tribunale confermò il decreto e la Corte d'appello rigettò l'impugnazione. In cassazione la parte soccombente dedusse violazione degli artt. 2697 c.c. e 113, 115 c.p.c., sostenendo di avere contestato non solo il quantum ma anche l'an debeatur del credito e che la controparte non avesse provato il credito con le sole fatture. La censura mirava, in sostanza, a contestare l'accertamento di merito sulla prova del rapporto e sulla pretesa creditoria, lamentando inoltre che la Corte territoriale avesse ritenuto non contestata l'esistenza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva accertato che le deduzioni fattuali nuove, comprese quelle relative a patti orali aggiuntivi al contratto scritto, erano state introdotte solo in appello e che la parte era decaduta dalla prova orale non riproposta nelle conclusioni. Ha quindi qualificato la doglianza come richiesta di un improprio riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre non è configurabile quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Analogamente, ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere un riesame del merito dell'accertamento compiuto dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non se si contesta il peso attribuito alle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o disattende la regola del prudente apprezzamento nei casi previsti; non quando si deduce una mera errata valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ancora consentito dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se invece la censura riguarda il convincimento tratto dalle prove, il vizio è di valutazione del fatto e non di violazione di legge.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo in presenza di uso di prove non dedotte dalle parti o di attribuzione a una prova di un regime legale non suo proprio.
  • Le allegazioni fattuali nuove introdotte tardivamente in appello non possono fondare una diversa ricostruzione del rapporto se la parte è decaduta dalle prove orali non ritualmente riproposte.
  • La mera contestazione generica del credito non è sufficiente a superare una prova documentale del rapporto quando il giudice di merito abbia accertato in fatto la sussistenza del contratto e del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoCompravendita
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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