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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11786/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un proprietario, insieme ad altra parte poi non ricorrente, volta ad accertare la comproprietà di uno stradone interpoderale in agro di Andria, asseritamente formato in origine per divisione e conferimenti di fondi, e a ottenere la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi dopo che uno di essi avrebbe sbarrato l'accesso con un filo d'acciaio e poi eliminato parte della strada mediante coltivazione. In primo grado i convenuti resistono e uno propone anche domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata; la domanda viene rigettata. In appello il soccombente insiste sul titolo di comproprietà e sull'erroneità della valutazione delle prove. In cassazione formula tre motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, assumendo che la Corte d'appello avesse in motivazione riconosciuto la comproprietà di alcuni tratti stradali ma avesse comunque rigettato la domanda; 2) violazione di varie norme sostanziali e dell'onere della prova, sostenendo che la strada agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, non sarebbe una servitù ma una comunione tra frontisti e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente recepito le conclusioni del c.t.u. senza considerare i titoli storici e la natura accessoria e comune della strada; 3) nullità per motivazione inadeguata e incomprensibile nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante il motivo di appello relativo al transito ininterrotto, osservando che gli attori avevano escluso di voler provare una servitù o l'usucapione, mentre il transito sarebbe stato esercizio delle facoltà dominicali.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Esclude anzitutto il vizio denunciato con il primo motivo, ritenendo che non vi sia alcun contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, poiché la sentenza di merito aveva coerentemente affermato che la comunione del secondo stradone sussisteva solo fino a un certo limite, mentre il resto era solo gravato da servitù passive sui fondi attraversati, domanda però non proposta dalle attrici. Dichiara poi inammissibile il secondo motivo perché nuovo: la ricostruzione della comproprietà della strada ex collatione privatorum agrorum richiedeva un accertamento di fatto non dedotto nei gradi di merito con specificazione degli atti in cui la questione sarebbe stata introdotta. Richiama inoltre il principio per cui la strada privata formata per conferimento di porzioni di fondi può integrare una comunione incidentale, dimostrabile anche per testimoni e presunzioni, ma rileva che in cassazione non era stato rispettato l'onere di allegazione della deduzione nei giudizi di merito. Dichiara infine inammissibile il terzo motivo perché non coglie la ratio decidendi: i giudici di merito avevano escluso la rilevanza delle prove sul transito sia perché non era stata allegata una servitù di passaggio, sia perché la proprietà era stata rivendicata solo sulla base dei titoli e non anche dell'usucapione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, con atto anche della debenza del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È indicato come motivo di ricorso per nullità della sentenza e per vizi della motivazione assimilabili a nullità solo nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con rilievo solo dell'omesso esame di un fatto decisivo e non della mera insufficienza motivazionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 817 c.c.

    È tra le norme invocate nel secondo motivo in relazione alla natura accessoria della strada e al rapporto tra bene principale e accessorio.

  • art. 818 c.c.

    È invocato nel quadro della disciplina delle pertinenze e dell'accessorietà del bene strada rispetto ai fondi.

  • art. 922 c.c.

    È richiamato tra le norme sulla proprietà e i modi di acquisto del diritto dominicale.

  • art. 948 c.c.

    È richiamato in tema di rivendicazione del bene e prova della proprietà.

  • art. 949 c.c.

    È richiamato in relazione alle azioni a tutela della proprietà contro le molestie o le turbative.

  • art. 1100 c.c.

    È richiamato per la disciplina generale della comunione e per sostenere la tesi della comproprietà della strada.

  • art. 1102 c.c.

    È richiamato quale norma sull'uso della cosa comune da parte dei partecipanti alla comunione.

  • art. 1350 c.c.

    È richiamato in relazione alla forma degli atti traslativi e costitutivi dei diritti reali.

  • art. 1376 c.c.

    È richiamato per il principio del consenso traslativo nei contratti ad effetti reali.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nella dimostrazione della proprietà e della comunione della strada.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato per il valore probatorio degli atti pubblici storici prodotti a fondamento della pretesa.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni semplici per ricavare la formazione e la destinazione comune della strada.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione complessiva degli indizi relativi all'uso della strada.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato con riferimento al requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale della tutela giurisdizionale e della motivazione comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente la sola insoddisfazione per la completezza o persuasività dell'argomentazione.
  • In cassazione non può essere introdotta per la prima volta una questione che implichi un accertamento di fatto: la parte deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Chi intenda far valere in cassazione l'esistenza di una strada privata formata ex collatione privatorum agrorum deve avere allegato e discusso nei gradi di merito i fatti costitutivi del relativo titolo, poiché la formazione della strada richiede accertamenti fattuali sulla cessione di porzioni di fondi, sulle caratteristiche dei luoghi e sull'uso comune.
  • La formazione di una strada agraria privata per conferimento di porzioni di fondi, in difetto di titolo costitutivo, può essere provata anche con testimoni e presunzioni semplici, valutando unitariamente indizi quali la conformazione dei luoghi, l'uso pacifico e prolungato e la rispondenza alle esigenze di comunicazione dei fondi.
  • Nel giudizio di legittimità è necessario attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non colga la ragione effettiva della decisione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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