Cassazione Civile, Ordinanza n. 37567/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorziati)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un consorzio di urbanizzazione per il pagamento di oneri consortili ordinari e del servizio di vigilanza relativi a più annualità. I destinatari del decreto propongono opposizione e ottengono in primo grado la revoca del monitorio. In appello, il consorzio insiste nel sostenere la debenza delle somme, ma la Corte territoriale rigetta l'impugnazione rilevando, da un lato, che il consorzio avrebbe dovuto fondare la pretesa su bilanci consuntivi e piani di riparto e non su meri bilanci preventivi e, dall'altro, che l'obbligazione del consorziato va ricostruita in base allo statuto, potendo assumere natura propter rem solo se così previsto. Avverso la decisione di appello il consorzio propone ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1104 c.c. in relazione agli artt. 3 e 4 dello statuto consortile, nonché dell'art. 1118 c.c., ma il ricorso viene dichiarato inammissibile perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c.; la Corte osserva inoltre che le censure sono formulate in modo frammentario e non consentono di individuare con precisione la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito il motivo di ricorso perché rileva un vizio preliminare di ammissibilità: il ricorso non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In conseguenza, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il consorzio ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità, e deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale sia del fatto processuale senza dover ricorrere ad altre fonti.
È indicato dal ricorrente come parametro del motivo per dedotta violazione di legge, ma la Corte non ne esamina il contenuto per la declaratoria preliminare di inammissibilità.
È richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina degli oneri consortili, ma il motivo non viene scrutinato nel merito.
artt. 3 e 4 dello statuto consortile
Sono richiamati dal ricorrente come base della pretesa creditoria e dell'obbligo contributivo dei consorziati, ma la Corte non entra nel merito della loro interpretazione.
È richiamato dal ricorrente, ma non viene oggetto di esame nel merito.
È richiamato per affermare la ritualità del controricorso, poi rinnovato dopo un primo esito negativo della notifica.
È indicato come base della rimessione in termini implicita nella rinnovazione della notifica del controricorso non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.
È richiamato in relazione al dovere di leale collaborazione processuale delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato nei casi in cui sussistano i presupposti processuali previsti dalla norma.
È menzionato nella ricostruzione della decisione d'appello come disciplina delle associazioni richiamata per escludere che, in presenza di determinate previsioni statutarie, sia necessaria la dichiarazione di recesso o la delibera di esclusione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è un requisito autonomo e imprescindibile di ammissibilità: deve rendere immediatamente intellegibili la vicenda sostanziale e il percorso processuale, senza rinvii integrativi ad altri atti o alla sentenza impugnata.
- La mera indicazione, nei motivi, di argomentazioni frammentarie o eterogenee non supplisce alla mancanza del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché i motivi servono a censurare la decisione e non a ricostruire i fatti di causa.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di contenuto-forma, la Corte non esamina le questioni di merito prospettate con il motivo.
- Nel giudizio di legittimità, se la notificazione del controricorso non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la successiva rinnovazione tempestiva o comunque immediata può essere trattata come rimessione in termini, con conseguente ritualità dell'atto.
- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza anche in caso di inammissibilità del ricorso, con possibile applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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