Cassazione Penale, Ordinanza n. 40512/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda concerne un sinistro stradale avvenuto di notte: l'imputato, alla guida di un'autovettura, provenendo da una curva, avrebbe provocato un incidente con feriti e si sarebbe poi allontanato dal luogo del sinistro per tornare solo alcune ore dopo. Nel giudizio di appello egli era stato assolto dal reato di fuga in caso di incidente con persone ferite, mentre gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed era stata rideterminata la pena, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, fissata in un anno invece che in un anno e sei mesi come deciso dal primo giudice. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) l'intervenuta prescrizione del reato; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità e validità dell'accertamento etilometrico e, più in generale, alla prova dello stato di alterazione alcolica; 3) l'estinzione della sanzione accessoria della sospensione della patente perché già scontata. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi di questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con motivazione logica e coerente. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla disciplina sospensiva introdotta dalla legge n. 103/2017 e applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato. Quanto alla prova dello stato di alterazione, ha osservato che la ricostruzione della Corte territoriale era ampia e non censurata in modo specifico, avendo valorizzato le dichiarazioni dei testimoni, la dinamica del sinistro e le tempistiche di assorbimento dell'alcol secondo la curva di Widmark. Infine, ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sulla sospensione della patente, ricordando che l'eventuale applicazione amministrativa non preclude l'irrogazione della medesima sanzione da parte del giudice penale, fermo il solo conguaglio in sede esecutiva del periodo già sofferto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha escluso sia la prescrizione del reato sia la fondatezza delle censure sull'accertamento dello stato di alterazione e sulla sospensione della patente, ritenendo tutte le doglianze o reiterative di questioni già decise o manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 189, co. 7, d.lgs. 285/1992
norma incriminatrice richiamata come base del reato oggetto del giudizio, in relazione all'omissione di fermarsi o di prestare assistenza dopo il sinistro.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite richiamate dalla Corte.
richiamata come fonte della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel suo periodo di vigenza.
richiamata nel confronto sulla disciplina della prescrizione, senza effetti retroattivi abrogativi della sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 per i fatti del periodo considerato.
legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata nel medesimo quadro interpretativo della disciplina della prescrizione, con applicazione diversa per i reati commessi dall'1 gennaio 2020.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già integralmente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La questione della prescrizione va risolta applicando la disciplina temporalmente pertinente alla data di commissione del fatto; la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato, non essendo esclusa retroattivamente dalle successive riforme richiamate.
- La censura sull'attendibilità dell'accertamento etilometrico non può essere accolta se la sentenza di merito offre una motivazione coerente, fondata su elementi testimoniali e su dati tecnici sulla dinamica di assorbimento dell'alcol, e il ricorrente non si confronta specificamente con tale apparato argomentativo.
- In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa a reato stradale, l'eventuale precedente applicazione in via amministrativa non impedisce l'irrogazione da parte del giudice penale; il periodo già sofferto può essere soltanto detratto in sede esecutiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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