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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4360/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/08/2021 del Tribunale di Bologna che ha rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP del 07/07/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cessione di cocaina (artt. 81, comma finale, 110 c.p.; art. 73 d.P.R. 309/1990). Due censure: (1) nullità dell'ordinanza per omessa motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (richiamando artt. 292 co.2 lett. c) e c-bis), 275 co.3-bis c.p.p. e art. 309 co.9 c.p.p.); (2) mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame potesse integrare le carenze motivazionali sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto (art. 309 co.9 c.p.p. non prevede annullamento per tale omissione) e che la valutazione di inadeguatezza sia sostanzialmente implicita quando si esclude la possibilità di controllo elettronico. Nel merito il GIP e il riesame hanno motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari con elementi concreti: reiterazione della condotta nonostante precedenti detenzioni domiciliari, gestione del traffico dalla propria abitazione con collaboratori e numerosa clientela, carattere organizzato e non occasionale dell'attività. Il riconoscimento della "lieve entità" è stato correttamente escluso in considerazione di questi elementi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 81, 110

    Norme riferite alla responsabilità penale e alla partecipazione al reato; richiamate per qualificare la fattispecie di cessione di stupefacenti in concorso.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 5

    Art. 73 comma 1: norma incriminatrice sul traffico di stupefacenti; comma 5: disciplina la possibilità di riconoscere il fatto di lieve entità. La Corte osserva che il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione globale di quantità, modalità, mezzi e circostanze e può essere escluso quando emerge un'attività reiterata, organizzata e rivolta a una clientela significativa.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis

    Individua i requisiti essenziali dell'ordinanza cautelare la cui omissione può comportare nullità. La Corte rileva che l'indicazione sull'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto non è elencata tra tali requisiti essenziali.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis

    Prevede onere motivazionale aggiuntivo per l'applicazione di misure alternativhe e degli strumenti di controllo; la Corte evidenzia che la norma non stabilisce una sanzione automatica di nullità per la sua inosservanza.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Consente al giudice del riesame di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare; la Corte interpreta il comma come ostativo all'annullamento per mera omissione di valutazione sull'adeguatezza del braccialetto.

  • Codice di procedura penale, art. 275-bis

    Disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte afferma che una motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari equivale implicitamente ad una pronuncia sulla impossibilità di impiego di tali strumenti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o procedura giudiziaria imputabile a colpa: la Corte impone il pagamento di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame ha il potere (e il dovere) di integrare carenze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare, quindi l'omissione di specifica motivazione circa l'uso del braccialetto elettronico non comporta automaticamente nullità dell'atto.
  • La motivazione che esclude l'idoneità degli arresti domiciliari è, per sua natura, una valutazione assorbente che implica anche l'impossibilità di impiego degli strumenti elettronici di controllo (art. 275-bis c.p.p.).
  • Per il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva: quantità, modalità, mezzi, circostanze e gratuità/occasionalità. La reiterazione, l'organizzazione e l'ampiezza della clientela giustificano l'esclusione della lieve entità.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione del provvedimento impugnato: censure generiche o non confrontate con le ragioni del giudice di merito sono dichiarate inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri economici a carico del ricorrente (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) quando sia ravvisabile colpa o palesa infondatezza delle censure.

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