Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21682/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, cessato il rapporto per licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha agito contro la società datrice di lavoro e contro un consigliere di amministrazione deducendo di avere subito condotte mobbizzanti, vessatorie e persecutorie durante il rapporto, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, esistenziale e morale). Il tribunale e la corte d'appello hanno rigettato le domande ritenendo non provata, all'esito delle prove testimoniali e della consulenza tecnica medico-legale, l'esistenza di un comportamento illecito continuativo e il nesso causale tra condotte lavorative e danno alla salute. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con i primi due motivi, violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di prove decisive, sostenendo che la corte di merito avrebbe trascurato la documentazione medica e la CTU e si sarebbe limitata a una rivalutazione delle testimonianze; con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2087, 2049, 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 4, 32 e 41 Cost., lamentando che fosse stato erroneamente escluso il danno biologico da lavoro e la responsabilità datoriale per mancata adozione delle cautele di sicurezza e per le vessazioni poste in essere dal superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, confermando il rigetto delle domande risarcitorie. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse una "doppia conforme", con conseguente inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza dell'indicazione delle divergenze tra le rationes di primo e secondo grado; ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al merito dell'art. 2087 c.c., la Corte ha ribadito che non si tratta di responsabilità oggettiva: il lavoratore deve provare la nocività dell'ambiente di lavoro, il danno alla salute e il nesso causale, solo dopo di che sorge l'onere liberatorio del datore di lavoro. Poiché i giudici di merito avevano escluso proprio la prova del fatto costitutivo della pretesa, il motivo era in sostanza una richiesta di revisione del giudizio di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia omesso di considerare risultanze probatorie specificamente indicate e decisive; non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito; il controllo di legittimità non consente di sostituire una propria diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • artt. 348-ter e 360 c.p.c.

    La cd. doppia conforme impedisce la censura di omesso esame dei fatti decisivi quando appello e primo grado siano fondati sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 2087 c.c.

    Non configura responsabilità oggettiva del datore di lavoro; il lavoratore deve provare danno, nocività dell'ambiente di lavoro e nesso causale, mentre solo successivamente il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele dovute.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha risolto la lite sul difetto di prova degli elementi costitutivi della pretesa.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per fondare la domanda risarcitoria, ma la Corte ha ritenuto non provato l'illecito e il nesso causale.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per i danni non patrimoniali, ma non è stato superato il difetto di prova del fatto illecito e del nesso causale.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro dei diritti del lavoratore, senza incidere sull'esito per mancanza di prova dei fatti allegati.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato a sostegno della tutela della salute del lavoratore, ma la domanda è stata rigettata per difetto di prova del danno e del nesso causale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato a sostegno dei limiti all'iniziativa economica privata, ma senza superare il rilievo decisivo della mancata prova del mobbing e del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove: se il motivo mira a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro: il lavoratore che invochi il risarcimento deve provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra attività lavorativa e pregiudizio.
  • Solo dopo la prova, da parte del lavoratore, degli elementi costitutivi della pretesa sorge per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ausilio al giudice e non può sostituire l'onere probatorio della parte che allega il danno o i fatti costitutivi della domanda.
  • La mera deduzione di un danno alla salute o di condotte vessatorie non basta: occorrono elementi probatori univoci e coerenti idonei a dimostrare la continuità delle condotte e il loro nesso con il pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieMobbingLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.