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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29721/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Amato era stato condannato a 8 mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011: omesso versamento della cauzione di euro 1.500, dovuta entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno notificata il 21/02/2020. In appello il ricorrente ha denunciato: (1) violazione procedurale ex art. 601 c.p.p. per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza errata e tardiva che avrebbe impedito una difesa efficace; (2) vizio nella valutazione dell'art. 131-bis c.p. chiedendo che fosse riconosciuta la particolare tenuità del fatto nonostante i precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità per mancato rispetto del termine a comparire sia di natura intermedia e dovesse essere eccepita dal difensore nella prima udienza di appello; non essendolo stato, il vizio si è estinto (art. 180 c.p.p.). Inoltre il difensore aveva ricevuto l'avviso con 18 giorni di anticipo e non aveva chiesto alcun rinvio né formulato l'eccezione in udienza o in memoria con la specifica richiesta. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis non per i precedenti ma per la gravità dell'inadempimento totale (assenza di atti per adempiere o richieste di rateizzazione, mancanza di prova di indigenza), e la decisione è stata adeguatamente motivata. Conseguenza: conferma della condanna (8 mesi) e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    La mancata prestazione della cauzione prevista per la misura di prevenzione integra il reato quando, dopo la notifica del provvedimento, il soggetto non versi l'importo stabilito e non dimostri impedimenti oggettivi (es. indigenza comprovata) o richieste di dilazione; l'importo fissato dal giudice della prevenzione è rilevante per valutare la congruità.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    L'avviso di fissazione dell'udienza deve rispettare i termini di comparizione; tuttavia la nullità derivante dal mancato rispetto di tale termine è di regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio (in prima udienza), altrimenti si perde il vizio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede che il giudice motivi la decisione in relazione agli elementi del fatto concreto; i precedenti penali non sono automaticamente ostativi, ma se il giudice non li utilizza come base del diniego non può essere fatto valere un vizio che non si confronta con la motivazione effettiva ('diniego motivato sulla gravità del fatto e sull'inadempimento totale').

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le nullità di cui non si è effetuato tempestivo riesame/ eccezione nel giudizio si considerano sanate; applicata per escludere la rilevabilità tardiva della nullità della notifica.

Massime di principio

  • Le nullità procedurali relative alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza devono essere eccepite tempestivamente (in prima udienza o per tempo con richiesta formale): se non vengono sollevate, si perdono per effetto dell'art. 180 c.p.p.
  • Ricevere l'avviso con un margine di giorni utile (es. 18 giorni) impone al difensore l'obbligo di chiedere rinvio o eccepire immediatamente la violazione: l'assenza di tale richiesta indebolisce le doglianze procedurali in cassazione.
  • La trattazione 'in forma cartolare' non preclude la possibilità di sollevare eccezioni o depositare memorie scritte; pertanto le contestazioni vanno formulate esplicitamente e in modo specifico anche in scritto.
  • Per ottenere il beneficio dell'art. 131-bis c.p. occorre una valutazione motivata del fatto concreto che evidenzi la particolare tenuità e le circostanze attenuanti: il mero richiamo ai precedenti o un generico richiamo alla 'cattiva fama' non è sufficiente.
  • Il rifiuto dell'agevolazione ex art. 131-bis può essere legittimo se fondato sulla gravità dell'inadempimento (es. omissione totale del versamento, assenza di richiesta di rateizzazione, mancanza di prova di condizioni di indigenza).
  • Nel ricorso in Cassazione è necessaria specificità e confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici o che non incidono sulle ragioni poste a fondamento della decisione sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.

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