Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenza non definitivaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno alla salute derivante da un infortunio occorso durante il servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante, mentre svolgeva attività di ritinteggiatura di una stanza di un ufficiale quale componente della squadra per il minuto mantenimento, aveva urtato una staffa sporgente dal muro, riportando un trauma cranico e una ferita lacero-contusa. L’infortunio era stato riconosciuto dipendente da causa di servizio; successivamente erano state accertate ulteriori patologie, tra cui una grave sindrome psicorganica interdipendente con il trauma, con riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria. Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo non provata l’imputabilità dell’evento all’amministrazione, anche perché non era stato accertato se gli elmetti protettivi fossero indisponibili oppure non fossero stati utilizzati per dimenticanza o scelta del lavoratore. In appello sono stati dedotti: la violazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 c.c., per non avere l’amministrazione dimostrato l’adozione di tutte le misure di sicurezza e la vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione; in via subordinata, la violazione dell’art. 2087 c.c., dell’art. 4 d.lgs. 199/1995 e dell’art. 18 d.lgs. 81/2008, per l’estraneità delle mansioni affidate alle funzioni dell’appellante; nonché la sussistenza degli elementi della responsabilità datoriale, in particolare del nesso causale tra attività lavorativa e danno. L’appello ha contestato anche il mancato riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione per l’omessa concreta disponibilità e vigilanza sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo e il terzo motivo di appello, ritenendo assorbito il secondo, proposto in via subordinata. Ha riformato la sentenza del TAR, accolto il ricorso di primo grado e accertato il diritto dell’appellante al risarcimento del danno alla persona. Il Collegio ha qualificato la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. come responsabilità contrattuale, non oggettiva: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale, mentre il datore deve dimostrare che il danno è dipeso da causa non imputabile, provando l’adempimento dell’obbligo di sicurezza mediante l’adozione e l’attuazione concreta di tutte le misure esigibili. La mera prova dell’acquisto degli elmetti protettivi o dell’adozione di disposizioni generali che ne imponevano l’uso non è stata ritenuta sufficiente; l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare di avere concretamente messo i dispositivi a disposizione del lavoratore e di avere vigilato sul loro effettivo utilizzo. Non è stata inoltre provata una condotta del lavoratore abnorme, atipica, eccezionale e imprevedibile, idonea a interrompere il nesso di imputazione. La quantificazione del danno è stata rinviata all’esito di una verificazione medico-legale, finalizzata ad accertare la menomazione psico-fisica complessiva e a quantificare il danno sulla base delle più aggiornate tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Il giudizio è pertanto proseguito con nuova udienza fissata per il 13 ottobre 2026. L’anticipo di euro 1.000 per il compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

    La norma fonda una responsabilità datoriale di natura contrattuale e impone l’adozione concreta di tutte le misure specifiche e generali di prudenza, diligenza e perizia necessarie a prevenire i rischi lavorativi, anche quelli derivanti da condotte imprudenti del lavoratore, salvo il caso di condotta abnorme, atipica, eccezionale e imprevedibile.

  • art. 1218 c.c.

    Ripartisce l’onere probatorio nella responsabilità contrattuale: il lavoratore deve provare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale; il datore può liberarsi dimostrando l’impossibilità della prestazione di sicurezza per causa non imputabile o l’adempimento dell’obbligo di sicurezza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere della prova tra lavoratore e amministrazione nell’accertamento della responsabilità datoriale.

  • art. 1223 c.c.

    conseguenza immediata e diretta

    Limita il risarcimento ai pregiudizi che costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.

  • art. 1374 c.c.

    È richiamato per spiegare l’integrazione del contratto di lavoro con gli obblighi di protezione previsti dall’art. 2087 c.c.

  • art. 167 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 167

    È richiamato quale base del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, elemento della vicenda amministrativa e sanitaria, senza costituire il fondamento della decisione risarcitoria.

  • art. 4 d.lgs. 199/1995

    Richiamato dall’appellante a sostegno della tesi secondo cui le mansioni assegnate sarebbero state estranee alle funzioni dell’appuntato; il motivo è stato assorbito.

  • art. 18 d.lgs. 81/2008

    Richiamato dall’appellante in relazione agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza; il motivo fondato su tale disposizione è stato assorbito.

Massime di principio

  • La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e non è oggettiva: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso causale, mentre il datore deve dimostrare l’adempimento dell’obbligo di sicurezza o la non imputabilità dell’evento.
  • L’obbligo datoriale di sicurezza comprende anche le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i rischi derivanti da condotte colpose o imprudenti del lavoratore, purché queste non siano abnormi, atipiche, eccezionali, imprevedibili e del tutto estranee ai compiti di servizio.
  • La prova dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale o dell’adozione di disposizioni generali che ne impongono l’uso non dimostra, di per sé, l’adempimento dell’obbligo di sicurezza; il datore deve provare la concreta messa a disposizione dei dispositivi e la vigilanza sul loro effettivo utilizzo.
  • Ai fini della responsabilità datoriale, l’amministrazione non può addossare al lavoratore l’incertezza circa la disponibilità o l’utilizzo dei dispositivi di protezione quando non dimostri concretamente di averli messi a disposizione e di averne verificato l’impiego.
  • La quantificazione del danno alla persona deve rispettare il criterio delle conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso e non può comportare un cumulo compensativo con altre prestazioni indennitarie aventi la medesima finalità, secondo il principio della compensatio lucri cum damno.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.