Cassazione Civile, Ordinanza n. 09229/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso monitorio proposto dal Consorzio per ottenere dal Comune il pagamento di euro 49.611,28 quale corrispettivo della fornitura di acqua potabile destinata al potenziamento idrico di alcune contrade, in esecuzione di una convenzione stipulata il 23 giugno 2003. Il Tribunale di Ragusa emise decreto ingiuntivo; il Comune propose opposizione e formulò anche domanda riconvenzionale per occupazione di suolo pubblico da parte del Consorzio. Il Tribunale accolse l’opposizione ritenendo invalida la convenzione per mancanza di un impegno contabile e della copertura finanziaria richiesta per le spese degli enti locali. La Corte d’appello di Catania riformò la decisione, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal Consorzio sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Ragusa passata in giudicato che aveva già accertato la validità della convenzione e la debenza del credito. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato non poteva estendersi a crediti relativi ad annualità diverse e che, nei rapporti di durata, il vincolo opera solo su fatti costitutivi identici e su aspetti permanenti; 2) violazione di varie norme processuali, deducendo che la Corte d’appello avrebbe comunque esaminato nel merito la prova del credito, pur avendo deciso sulla base del giudicato; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché sarebbero stati riconosciuti interessi moratori in assenza di domanda del Consorzio; 4) violazione della l. n. 192 del 2021, in via subordinata, sostenendo che gli interessi di mora sarebbero comunque applicabili solo alle transazioni commerciali; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, con richiesta di riforma delle spese dei precedenti gradi in caso di accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nei rapporti di durata il giudicato esterno opera sui fatti costitutivi comuni e sugli aspetti permanenti del rapporto: nel caso concreto il giudicato formatosi in altro giudizio aveva accertato la validità della convenzione, presupposto comune a tutte le annualità oggetto della pretesa. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello non aveva compiuto un autonomo riesame della prova del credito, ma aveva richiamato il giudicato esterno che aveva già ritenuto sufficiente la documentazione prodotta. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: non risultava una domanda sugli interessi moratori, sicché il giudice d’appello non aveva pronunciato oltre il chiesto, limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo nei limiti della domanda originaria. Il quinto motivo è rimasto assorbito/ non autonomamente decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato esterno vincola sulle questioni comuni al rapporto dedotte e decise in un precedente giudizio passato in giudicato, se si tratta di presupposti permanenti o identici del rapporto di durata
il giudicato formale consolida la decisione non più impugnabile, con effetti preclusivi nel successivo giudizio
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; nel caso concreto non vi è stata violazione perché non risultava alcuna domanda sugli interessi moratori
le spese seguono la soccombenza
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
introduce/collega l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
l. n. 267 del 2000
richiamata nei gradi di merito per l’esigenza dell’impegno contabile e della copertura finanziaria delle spese dell’ente locale; la Corte di cassazione non ne ha fatto applicazione decisiva
l. n. 192 del 2021
invocata dal ricorrente in tema di interessi di mora; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di domanda rilevante
Massime di principio
- Nei rapporti di durata il giudicato esterno si estende solo ai fatti costitutivi identici e agli aspetti permanenti del rapporto, non ai profili variabili dipendenti da annualità o periodi diversi.
- Se un precedente giudicato ha accertato la validità del titolo negoziale o del presupposto comune della pretesa, tale accertamento preclude la riproposizione della stessa questione in un successivo giudizio fondato sul medesimo rapporto di base.
- Il giudice d’appello che richiam[i] il giudicato esterno non compie un nuovo accertamento del merito se si limita a dare atto che la questione è già stata definita con efficacia preclusiva.
- Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione si limita a confermare il titolo azionato nei limiti della domanda effettivamente proposta e non risulta una specifica domanda sul punto contestato.
- Le censure di legittimità che presuppongono l’esistenza di una domanda o di una pronuncia diversa da quella effettivamente emergente dagli atti sono infondate o inammissibili se il presupposto processuale non risulta dal testo della sentenza impugnata.
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