Cassazione Civile, Ordinanza n. 23248/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un professionista per il pagamento di euro 395,11 quale compenso per attività svolta ai fini della definizione di un sinistro automobilistico. La compagnia assicurativa propose opposizione al decreto ingiuntivo; il giudice di pace rigettò l'opposizione, ma il tribunale, in appello, accolse il gravame, revocò il decreto e condannò il professionista alle spese, ritenendo improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito e mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. In cassazione il ricorrente dedusse otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello in ragione del valore inferiore a euro 1.100; 2) violazione del giudicato esterno, richiamando altra decisione del giudice di pace che avrebbe escluso il frazionamento; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per l'asserita erronea configurazione dell'unitarietà del rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies della l. n. 172/2017 per mancata applicazione del criterio dell'equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico circa gli importi percepiti per i singoli sinistri; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti pronunce di legittimità favorevoli al ricorrente; 8) erronea interpretazione dei principi di Cass. n. 23726/2007 e n. 4090/2017 in tema di abusivo frazionamento del credito. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando che il frazionamento del credito è vietato, salvo specifico interesse oggettivamente valutabile dedotto dal creditore, e che nel caso concreto il tribunale aveva correttamente accertato in fatto l'assenza di una giustificazione al frazionamento e la conseguente improponibilità della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito, rilevando che i motivi di ricorso non scalfivano l'accertamento di merito sulla natura unitaria del rapporto e sulla mancanza di un interesse oggettivo al frazionamento. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale, lo ha condannato anche al pagamento di euro 1.000 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile quando la decisione di primo grado incide su questioni di diritto rilevanti, inclusa la violazione di principi costituzionali e il tema dell'abusivo frazionamento del credito; il valore inferiore della domanda non esclude l'impugnazione nei termini ritenuti dalla Corte.
Richiamato in relazione alle decisioni del giudice di pace secondo equità, la cui appellabilità è ammessa nei casi previsti dall'art. 339 c.p.c.
art. 111 Cost.
Il frazionamento abusivo del credito è ritenuto contrario al giusto processo e alla correttezza processuale.
La correttezza e la buona fede operano non solo nell'esecuzione del rapporto sostanziale, ma anche nell'esercizio dell'azione giudiziale; il loro vulnus può integrare abuso del processo.
Se il giudice intende rilevare d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento, deve sottoporla al contraddittorio delle parti.
Richiamato come garanzia del contraddittorio prima della decisione sulla questione rilevata d'ufficio.
La mancata riunione dei giudizi non è censurabile dal soggetto che non ne abbia chiesto la riunione e comunque il provvedimento di riunione è di regola non decisorio.
art. 19-quaterdecies l. 4 dicembre 2017, n. 172
Invocato dal ricorrente per l'equo compenso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta tempestivamente e comunque risolutiva di un riesame del merito.
Applicabile, secondo la Corte, in caso di colpa grave e abuso dello strumento processuale; ha giustificato la condanna equitativa del ricorrente a euro 1.000.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le domande di pagamento relative a crediti distinti ma riconducibili a un medesimo rapporto possono essere proposte separatamente solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento integra abuso del processo e contrasta con correttezza, buona fede e giusto processo.
- Quando il giudice di merito decide la controversia sulla base dell'abusivo frazionamento del credito e dell'assenza di una giustificazione oggettiva al cumulo separato delle pretese, la relativa valutazione di fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non mediante una rivalutazione del merito.
- Il giudicato formatosi su una specifica frazione di credito non si estende automaticamente ad altre frazioni o ad altri rapporti autonomi, anche tra le stesse parti, se il titolo o il fatto costitutivo sono diversi; i limiti oggettivi del giudicato si determinano con riferimento al rapporto effettivamente dedotto in giudizio.
- La censura sulla mancata riunione di procedimenti è inammissibile se proposta da chi non ha richiesto la riunione o non subisce una concreta soccombenza sul punto, poiché l'interesse ad impugnare richiede un'utilità giuridica attuale e concreta.
- L'eccezione di equo compenso deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; inoltre, se la domanda è comunque infondata per abusivo frazionamento, la questione del quantum resta assorbita o comunque ricondotta al giudizio sull'an debeatur.
- Il vizio di omesso esame di un fatto storico non può fondarsi sulla mancata valutazione di una prova documentale in sé, né consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie da parte della Corte di cassazione.
- La prosecuzione di iniziative processuali manifestamente infondate o in contrasto con principi consolidati può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
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