Cassazione Civile, Ordinanza n. 25747/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Due acquirenti avevano acquistato un'autovettura usata e, dopo aver lamentato un anomalo rumore in frenata, avevano agito in giudizio chiedendo l'accertamento dei vizi del bene, il risarcimento del danno e, in subordine, la riduzione del prezzo. In primo grado era stata accolta la domanda di riduzione del prezzo; in appello la venditrice aveva dedotto la decadenza/prescrizione della garanzia, l'assenza di vizi apprezzabili e, in subordine, l'erroneità della quantificazione della riduzione. Il Tribunale aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che il rumore non integrasse un vizio redibitorio, comunque non incidendo in modo apprezzabile sul valore del veicolo, e che non vi fosse stato un riconoscimento tacito dei vizi da parte della venditrice. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria, per asserita valutazione parziale delle prove; (2) omesso esame e ultra petitum, per l'esclusione del riconoscimento tacito dei vizi e per la ritenuta ripartizione dell'onere probatorio sull'acquirente; (3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite, per avere il Tribunale liquidato le spese in modo asseritamente difforme dai parametri e senza le dovute riduzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha qualificato le doglianze di fatto come richiesta di rivalutazione del merito, ha ribadito che il vizio della cosa venduta deve incidere sull'uso o sul valore in modo apprezzabile e che l'onere di provare l'esistenza del vizio grava sul compratore, e ha confermato la correttezza della liquidazione globale delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva escluso la sussistenza di un vizio redibitorio nell'autovettura e aveva negato sia il risarcimento sia la riduzione del prezzo. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, e ha applicato le conseguenze processuali previste per la definizione del giudizio conforme alla proposta anticipata, condannando i ricorrenti anche al pagamento della somma equitativa in favore della controparte e della somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La garanzia per i vizi richiede difetti della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
L'actio quanti minoris e la risoluzione spettano solo se il vizio incide in modo apprezzabile sull'utilità o sul valore del bene.
Richiamato nel giudizio di merito come termine di decadenza dalla denuncia dei vizi, ma non decisivo nella motivazione finale di cassazione.
Non si applica come criterio integrativo della disciplina speciale della garanzia per vizi della vendita.
L'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava sul compratore che agisce in garanzia.
Giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.
In caso di definizione conforme alla proposta anticipata e opposizione infondata, sono applicabili le ulteriori conseguenze economiche previste dalla norma.
È richiamato il procedimento di definizione anticipata e l'opposizione alla proposta.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La mancanza della copia autentica notificata della sentenza non impedisce la procedibilità se il ricorso è stato notificato entro il termine breve dalla pubblicazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Evocato dai ricorrenti nel motivo sul vizio di motivazione, ma la Corte ne esclude la violazione sostanziale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituiscono i parametri formali dei motivi di ricorso esaminati e respinti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.
Usato come aggiornamento dei parametri per la quantificazione delle spese.
Massime di principio
- Nella vendita, il vizio redibitorio ricorre solo se il difetto della cosa venduta ne compromette l'idoneità all'uso oppure ne riduce in modo apprezzabile il valore; difetti meramente occasionali o marginali non bastano.
- L'azione di garanzia per vizi è retta da una disciplina speciale: il compratore che chiede la riduzione del prezzo o la risoluzione deve provare l'esistenza del vizio e la sua incidenza apprezzabile sul bene, senza poter invocare le regole generali dell'inadempimento.
- La valutazione circa la sussistenza del vizio, la sua incidenza sull'utilità del bene e la sua eventuale emersione solo in condizioni particolari è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- L'esecuzione di controlli o riparazioni da parte del venditore, di per sé, non integra necessariamente un riconoscimento tacito dei vizi, se il contesto complessivo mostra che l'intervento è stato compiuto per ragioni commerciali e non come ammissione tecnica di responsabilità.
- In caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere a una nuova regolazione globale delle spese del doppio grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite e dei parametri forensi applicabili.
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