Cassazione Penale, Sentenza n. 17946/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 23/02/2023 del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato. Il ricorrente sosteneva di avere un fratello residente stabilmente in Italia e una compagna italiana, elementi che avrebbero ostato all'espulsione; il Tribunale aveva ritenuto che non fossero provati un rapporto di convivenza né l'esistenza di familiari in Italia.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha confermato che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 è una misura amministrativa atipica finalizzata a contenere il sovraffollamento carcerario e richiede il rispetto delle condizioni di legge. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prove puntuali del rapporto di convivenza o della sussistenza di familiari in Italia, essendosi limitato a dichiarazioni generiche sulla disponibilità di accoglienza da parte del fratello e della compagna. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 16
art. 16, comma 5 e comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'espulsione ex art.16, comma 5, è una misura amministrativa atipica alternativa alla detenzione, finalizzata a ridurre il sovraffollamento carcerario; può essere disposta dal giudice di sorveglianza solo se sussistono le condizioni previste dalla norma. L'opposizione è disciplinata dal comma 6 e richiede prova delle circostanze ostative all'espulsione (es. convivenza o familiari in Italia).
L'espulsione annessa alle misure di sicurezza (art. 235) è distinta dall'espulsione amministrativa prevista dall'art.16 T.U. immigrazione: quella penale richiede l'accertamento della pericolosità sociale secondo i criteri dell'art.133 c.p.
Fissa i criteri per valutare la pericolosità sociale del prevenuto, rilevante per le misure di sicurezza (e quindi per l'espulsione prevista dall'art.235 c.p.), ma non per l'espulsione amministrativa ex art.16 T.U. imm.
Collegata alla disciplina delle misure di sicurezza e al previgente quadro sull'accertamento della pericolosità sociale; citata in funzione di distinzione tra le diverse fattispecie di espulsione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- L'espulsione prevista dall'art. 16 T.U. immigrazione è una misura amministrativa atipica collegata alla gestione del sovraffollamento carcerario e non richiede gli accertamenti sulla pericolosità sociale propri delle misure di sicurezza penali.
- Per opporsi con successo a una espulsione ex art. 16 è necessario fornire prove documentali e puntuali delle condizioni ostative (es. certificati di residenza, documentazione che attesti la convivenza stabile, atti che dimostrino legami familiari effettivi in Italia); semplici dichiarazioni generiche di disponibilità all'accoglienza non sono sufficienti.
- Il giudice di sorveglianza valuta l'esistenza di rapporti di convivenza o legami familiari concreti sul territorio italiano; l'onere probatorio grava sul ricorrente che invoca tali circostanze.
- La distinzione tra espulsione amministrativa (art.16 T.U. immigrazione) ed espulsione prevista dal codice penale (art.235) è rilevante: la prima mira alla gestione della pena e del sovraffollamento, la seconda è subordinata a valutazioni di pericolosità sociale.
- In caso di rigetto del ricorso costituito dall'opposizione all'espulsione, è possibile la condanna alle spese processuali; pertanto è opportuno valutare la solidità delle prove prima di proporre ricorso.
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