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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17946/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 23/02/2023 del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato. Il ricorrente sosteneva di avere un fratello residente stabilmente in Italia e una compagna italiana, elementi che avrebbero ostato all'espulsione; il Tribunale aveva ritenuto che non fossero provati un rapporto di convivenza né l'esistenza di familiari in Italia.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha confermato che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 è una misura amministrativa atipica finalizzata a contenere il sovraffollamento carcerario e richiede il rispetto delle condizioni di legge. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prove puntuali del rapporto di convivenza o della sussistenza di familiari in Italia, essendosi limitato a dichiarazioni generiche sulla disponibilità di accoglienza da parte del fratello e della compagna. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 16

    art. 16, comma 5 e comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    L'espulsione ex art.16, comma 5, è una misura amministrativa atipica alternativa alla detenzione, finalizzata a ridurre il sovraffollamento carcerario; può essere disposta dal giudice di sorveglianza solo se sussistono le condizioni previste dalla norma. L'opposizione è disciplinata dal comma 6 e richiede prova delle circostanze ostative all'espulsione (es. convivenza o familiari in Italia).

  • codice penale, art. 235

    L'espulsione annessa alle misure di sicurezza (art. 235) è distinta dall'espulsione amministrativa prevista dall'art.16 T.U. immigrazione: quella penale richiede l'accertamento della pericolosità sociale secondo i criteri dell'art.133 c.p.

  • codice penale, art. 133

    Fissa i criteri per valutare la pericolosità sociale del prevenuto, rilevante per le misure di sicurezza (e quindi per l'espulsione prevista dall'art.235 c.p.), ma non per l'espulsione amministrativa ex art.16 T.U. imm.

  • codice penale, art. 203

    Collegata alla disciplina delle misure di sicurezza e al previgente quadro sull'accertamento della pericolosità sociale; citata in funzione di distinzione tra le diverse fattispecie di espulsione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • L'espulsione prevista dall'art. 16 T.U. immigrazione è una misura amministrativa atipica collegata alla gestione del sovraffollamento carcerario e non richiede gli accertamenti sulla pericolosità sociale propri delle misure di sicurezza penali.
  • Per opporsi con successo a una espulsione ex art. 16 è necessario fornire prove documentali e puntuali delle condizioni ostative (es. certificati di residenza, documentazione che attesti la convivenza stabile, atti che dimostrino legami familiari effettivi in Italia); semplici dichiarazioni generiche di disponibilità all'accoglienza non sono sufficienti.
  • Il giudice di sorveglianza valuta l'esistenza di rapporti di convivenza o legami familiari concreti sul territorio italiano; l'onere probatorio grava sul ricorrente che invoca tali circostanze.
  • La distinzione tra espulsione amministrativa (art.16 T.U. immigrazione) ed espulsione prevista dal codice penale (art.235) è rilevante: la prima mira alla gestione della pena e del sovraffollamento, la seconda è subordinata a valutazioni di pericolosità sociale.
  • In caso di rigetto del ricorso costituito dall'opposizione all'espulsione, è possibile la condanna alle spese processuali; pertanto è opportuno valutare la solidità delle prove prima di proporre ricorso.

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