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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27445/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta da una persona caduta da una scala posta all'esterno del locale di proprietà dei convenuti. La danneggiata ha dedotto che la scala fosse pericolosa perché bagnata dalla pioggia, priva di strisce antisdrucciolo in alcuni punti e priva di corrimano, invocando la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo provata la caduta ma non la dinamica. In appello la domanda è stata nuovamente respinta; la Corte territoriale ha valorizzato le fotografie e la prova testimoniale, ritenendo che la scala, pur bagnata, avesse tre gradini regolari, fosse in buono stato, non fosse intrinsecamente pericolosa e che la caduta fosse imputabile alla condotta della danneggiata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità della sentenza e vizio di motivazione per omessa considerazione delle prove favorevoli, inattendibilità dei testi e svalutazione delle fotografie; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2734 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che in tema di art. 2051 c.c. l'incertezza sulla causa concreta del danno dovesse ricadere sul custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in materia di responsabilità da cose in custodia. Ha affermato che, anche nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa e il danno, oltre a dimostrare l'obiettiva pericolosità della cosa quando essa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché di aver adottato le cautele esigibili. Ha poi osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Sono state ritenute irrilevanti le critiche sull'attendibilità dei testimoni e sull'interpretazione delle fotografie, perché attinenti ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. È stato inoltre escluso che il provvedimento di sospensiva assunto in appello vincolasse la decisione finale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base generale della domanda risarcitoria, ma la decisione si concentra sulla mancata prova del fatto e del nesso causale

  • art. 2051 c.c.

    anche nella responsabilità da cose in custodia grava sul danneggiato la prova del danno, del nesso causale e, se la cosa è inerte e non intrinsecamente pericolosa, dell'obiettiva pericolosità del bene; il caso fortuito può comprendere il fatto colposo del danneggiato

  • art. 2727 c.c.

    la censura relativa alle presunzioni è stata ritenuta in realtà una critica al giudizio di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorrette da motivazione congrua

  • art. 2734 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ricondotta a una contestazione della valutazione probatoria

  • art. 115 c.p.c.

    non vi è stata violazione della norma, poiché il giudice di merito ha valutato le prove acquisite

  • art. 132 n. 4) c.p.c.

    la denuncia di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e coerente

  • art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

    la dedotta violazione di legge è stata ritenuta, in sostanza, una censura al merito della valutazione delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.

    la dedotta nullità non sussisteva perché la motivazione non era mancante né meramente apparente

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    la condotta colposa del danneggiato, se incidente causalmente, può ridurre o interrompere il nesso eziologico

  • art. 2 Cost.

    richiamato quale fondamento del dovere generale di ragionevole cautela e solidarietà

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa e il danno; se la cosa è inerte e priva di intrinseca pericolosità, deve provare anche l'obiettiva situazione di pericolosità del bene.
  • Il comportamento del danneggiato va valutato secondo un criterio di ragionevole cautela: quando il rischio era percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, la condotta imprudente del danneggiato può assumere rilievo causale decisivo fino a integrare caso fortuito.
  • Le censure che mirano a contestare l'attendibilità dei testimoni, il peso delle fotografie o la coerenza delle presunzioni attengono alla valutazione del merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; non è configurabile quando il giudice esponga una ricostruzione fattuale, pur non condivisa dalla parte soccombente.
  • Un provvedimento cautelare o di sospensione dell'efficacia esecutiva ha natura provvisoria e non vincola la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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