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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00071/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo transattivo stipulato il 30 novembre 2013, posto a fondamento di un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento di euro 33.249,53 oltre accessori. Il debitore proponeva opposizione sostenendo di non aver commesso alcun illecito e contestando il rapporto sottostante; l’opposizione veniva respinta. In parallelo, l’opposto proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione dell’intera somma di euro 90.000,00, assumendo di aver validamente azionato una clausola risolutiva espressa contenuta nell’accordo transattivo e di voler ottenere la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione. Tale domanda veniva dichiarata inammissibile dai giudici di merito per violazione del divieto di reconventio reconventionis. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1456, 1367, 1353, 1362, 1457 e 1458 c.c.: sosteneva che la dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa avrebbe prodotto automaticamente la risoluzione del contratto, rendendo impossibile ulteriore adempimento e privando di efficacia il titolo su cui si fondava il decreto ingiuntivo; lamentava inoltre che le domande avversarie avrebbero dovuto essere dichiarate improcedibili o inammissibili perché basate su un contratto ormai risolto. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano carenti di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato il contenuto della clausola invocata, non aveva chiarito se e dove le circostanze fossero state dedotte nei gradi di merito e non aveva riportato i passaggi rilevanti degli atti di gravame. Ha inoltre osservato che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposto per violazione del divieto di reconventio reconventionis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non autosufficienti, oltre a non confrontarsi con la reale ragione della decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dell’opposto per violazione del divieto di reconventio reconventionis. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l’intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’operatività della clausola risolutiva espressa e la risoluzione di diritto del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di interpretare la clausola transattiva in senso utile alla risoluzione del rapporto.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella ricostruzione della clausola e dei suoi effetti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’asserita inefficacia della pretesa avversaria dopo la risoluzione.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere gli effetti estintivi della risoluzione sul contratto.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama quale parametro dell’obbligo di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è generica, non autosufficiente e non consente di verificare il contenuto dell’atto o della clausola contrattuale invocata, né indica dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una specifica ratio decidendi, il ricorso deve confrontarsi con essa in modo diretto; è inammissibile la censura che colpisca un profilo diverso o solo marginale della motivazione.
  • La deduzione in cassazione di questioni che presuppongono accertamenti di fatto non emersi nella sentenza impugnata richiede, a pena di inammissibilità, la specifica allegazione della loro deduzione nei precedenti gradi e l’indicazione dell’atto processuale in cui tale deduzione è avvenuta.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale dell’opposto incontra il limite del divieto di reconventio reconventionis, salvo che sia proposta in dipendenza di una riconvenzionale dell’opponente.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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