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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43672/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'omessa confisca, disponendo direttamente la confisca del materiale in sequestro. Tutto il resto della sentenza di patteggiamento (pena concordata e multa) è rimasto invariato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato il patteggiamento a Salvatore Di Liberto per detenzione illegale di arma, materiale esplodente e munizioni, contestando ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. la violazione dell'art.240 c.p. e la carenza di motivazione. In particolare il ricorrente ha censurato l'omessa pronuncia di confisca dell'arma, del materiale esplodente e delle munizioni, misura che, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamata, è obbligatoria per i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi, e non viene esclusa dall'accesso a riti speciali come il patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    La norma impone la confisca per i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi; la Corte ha interpretato tale previsione come obbligatoria e applicabile anche nei casi di patteggiamento.

  • L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 (c.d. L. 152/1975)

    Secondo l'art. 6 della legge 152/1975 il primo capoverso dell'art. 240 c.p. si applica a tutti i reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi; la Corte l'ha richiamata per confermare il carattere inderogabile della confisca.

  • art. 445 c.p.p.

    Richiamato in combinato disposto con le norme penali per indicare che la statuizione sulla confisca deve essere resa con la sentenza di applicazione della pena; la giurisprudenza citata evidenzia l'obbligo di pronuncia anche in riti speciali.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma di legittimità che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il Procuratore ha invocato la violazione di legge (lett. b) e la mancanza di motivazione (lett. e) in ordine all'omessa confisca.

Massime di principio

  • La confisca di armi, munizioni ed esplosivi è obbligatoria ex art. 240 c.p. e si applica anche quando l'imputato accede a riti speciali (es. patteggiamento).
  • L'omessa pronuncia sulla confisca, se dovuta, legittima la Cassazione ad annullare senza rinvio la parte di sentenza carente e a ordinare direttamente la confisca.
  • Il Procuratore generale può impugnare le sentenze di patteggiamento dinanzi alla Cassazione per violazione di norme penali e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mancata applicazione di misure obbligatorie costituisce motivo fondato.
  • La pronuncia di confisca è distinta dalla determinazione della pena: la misura patrimoniale/merceologica può essere disposta indipendentemente dalla conferma del patteggiamento sulla pena principale.
  • Il giudice che applica il patteggiamento deve valutare e motivare anche le misure accessorie obbligatorie; la semplice omissione della pronuncia non può essere sanata come effetto del rito speciale.

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