Cassazione Penale, Sentenza n. 43672/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'omessa confisca, disponendo direttamente la confisca del materiale in sequestro. Tutto il resto della sentenza di patteggiamento (pena concordata e multa) è rimasto invariato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato il patteggiamento a Salvatore Di Liberto per detenzione illegale di arma, materiale esplodente e munizioni, contestando ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. la violazione dell'art.240 c.p. e la carenza di motivazione. In particolare il ricorrente ha censurato l'omessa pronuncia di confisca dell'arma, del materiale esplodente e delle munizioni, misura che, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamata, è obbligatoria per i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi, e non viene esclusa dall'accesso a riti speciali come il patteggiamento.
Norme richiamate
La norma impone la confisca per i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi; la Corte ha interpretato tale previsione come obbligatoria e applicabile anche nei casi di patteggiamento.
L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 (c.d. L. 152/1975)
Secondo l'art. 6 della legge 152/1975 il primo capoverso dell'art. 240 c.p. si applica a tutti i reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi; la Corte l'ha richiamata per confermare il carattere inderogabile della confisca.
Richiamato in combinato disposto con le norme penali per indicare che la statuizione sulla confisca deve essere resa con la sentenza di applicazione della pena; la giurisprudenza citata evidenzia l'obbligo di pronuncia anche in riti speciali.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norma di legittimità che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il Procuratore ha invocato la violazione di legge (lett. b) e la mancanza di motivazione (lett. e) in ordine all'omessa confisca.
Massime di principio
- La confisca di armi, munizioni ed esplosivi è obbligatoria ex art. 240 c.p. e si applica anche quando l'imputato accede a riti speciali (es. patteggiamento).
- L'omessa pronuncia sulla confisca, se dovuta, legittima la Cassazione ad annullare senza rinvio la parte di sentenza carente e a ordinare direttamente la confisca.
- Il Procuratore generale può impugnare le sentenze di patteggiamento dinanzi alla Cassazione per violazione di norme penali e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mancata applicazione di misure obbligatorie costituisce motivo fondato.
- La pronuncia di confisca è distinta dalla determinazione della pena: la misura patrimoniale/merceologica può essere disposta indipendentemente dalla conferma del patteggiamento sulla pena principale.
- Il giudice che applica il patteggiamento deve valutare e motivare anche le misure accessorie obbligatorie; la semplice omissione della pronuncia non può essere sanata come effetto del rito speciale.
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