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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13117/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attori)

La controversia

La controversia trae origine da una vicenda immobiliare familiare. Due coniugi avevano acquistato, in via sostanziale secondo la loro prospettazione, una villa per il tramite della figlia e del genero, sostenendo di avere versato una parte del prezzo pattuito nella proposta irrevocabile di acquisto, un'ulteriore somma corrispondente alla differenza tra il prezzo della proposta e quello del definitivo, nonché le spese di ristrutturazione dell'immobile. In primo grado avevano chiesto in via principale l'accertamento della proprietà di una quota maggioritaria dell'immobile per simulazione soggettiva e interposizione fittizia di persona; in subordine la restituzione delle somme versate; ulteriormente in subordine l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione e accolto la domanda restitutoria; la Corte d'appello aveva confermato nel merito. In cassazione, con ordinanza del 2018, era stato accolto il motivo relativo alla domanda restitutoria e assorbito il resto; nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva rigettato la restituzione ma accolto parzialmente la domanda ex art. 2041 c.c. condannando il convenuto al pagamento di una somma. Contro l'ordinanza della Cassazione n. 25121/2023, che aveva ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il terzo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, il soccombente ha proposto revocazione deducendo: 1) contrasto con precedente giudicato di legittimità, sostenendo che l'ordinanza del 2018 avesse implicitamente accolto anche il motivo concernente l'inammissibilità e infondatezza della domanda di arricchimento; 2) errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse qualificato come censure di fatto questioni in realtà di diritto e avesse omesso di considerare la contestazione sulla proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sia ammessa la revocazione per contrasto di giudicati avverso i provvedimenti di mera legittimità della Cassazione, poiché l'art. 391-bis c.p.c. non contempla il motivo di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c. Quanto al dedotto errore di fatto, la Corte ha rilevato che la precedente ordinanza aveva effettivamente pronunciato sul motivo relativo all'azione di arricchimento, sia pure con una motivazione che non esaminava analiticamente tutte le argomentazioni difensive, e che ciò integra al più un errore di giudizio, non revocabile. Ha inoltre ribadito che, una volta esclusa la censurabilità in cassazione delle valutazioni di fatto del giudice di merito, la doglianza sulla quantificazione dell'arricchimento era comunque inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione; non consente la revocazione per contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c.

  • art. 391-ter c.p.c.

    anche per i provvedimenti della Cassazione che decidono la causa nel merito il legislatore non ha esteso il rimedio revocatorio al motivo di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per svista percettiva risultante dal confronto tra sentenza e atti; non per errori di giudizio o di interpretazione.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    il motivo di revocazione per contrasto di giudicati non è esperibile contro i provvedimenti di mera legittimità della Cassazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    invocato dal ricorrente quale parametro della vincolatività del principio di diritto nel giudizio di rinvio; la Corte ha escluso che vi fosse stata una violazione rilevante ai fini revocatori, perché la precedente pronuncia non aveva implicitamente deciso il motivo ritenuto assorbito.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è esaminabile solo se sussiste il diritto all'indennizzo e se manca un titolo giustificativo idoneo; la quantificazione dell'arricchimento resta questione di merito.

  • art. 2042 c.c.

    il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento implica che essa sia proponibile solo in difetto di altra azione tipica utile; la Corte ha ritenuto che, nella specie, la questione fosse stata comunque affrontata e risolta.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione della sede processuale in cui il fatto storico è stato dedotto; l'omissione rende inammissibile la censura che lo invochi in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per contrasto con un precedente giudicato non è esperibile contro provvedimenti di mera legittimità, poiché il legislatore non ha previsto tale motivo nell'articolato sulla revocazione delle decisioni di legittimità.
  • L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva risultante dal confronto immediato tra testo della pronuncia e atti di causa; non ricorre quando si contesti la qualificazione giuridica della doglianza o l'interpretazione data dalla Corte ai motivi di ricorso.
  • La mancata analitica confutazione di tutte le argomentazioni svolte a sostegno di un motivo non integra di per sé errore di fatto revocatorio, se la Corte ha comunque pronunciato sul motivo stesso; in tal caso, al più, si deduce un errore di giudizio.
  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito circa la quantificazione dell'arricchimento o del danno quando la censura investa direttamente il giudizio di fatto del giudice territoriale.
  • L'azione di arricchimento senza causa presuppone l'assenza di un titolo giustificativo e il rispetto della sua sussidiarietà; la verifica della proponibilità precede l'esame del quantum dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaArricchimento senza causa

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