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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 28071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello per presunta tardivita. La questione principale riguardava il calcolo del termine semestrale per proporre appello (art. 327 c.p.c. richiamato dal D.Lgs. n. 546/1992) e se in tale computo dovesse essere inclusa la sospensione dei termini feriali prevista dalla L. n. 742/1942 art. 1 comma 1 e integrata dall'intervento del D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014 (aumento di 31 giorni). La ricorrente sosteneva che, inclusa la sospensione, l'appello depositato il 22 febbraio 2016 era tempestivo. Venivano inoltre dedotti motivi secondari relativi all'applicazione della L. n. 311/2004 art. 1 commi 336 e 337 sulla rendita catastale, al riconoscimento di intestazione dell'immobile al Demanio e alla condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e lo ha dichiarato assorbente rispetto agli altri. Ha affermato che nel calcolo del termine semestrale deve essere computata la sospensione feriale, aumentata dei 31 giorni in forza del D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014, applicabile al processo tributario, per cui il termine scadeva il 22 febbraio 2016 e l'appello depositato in tale data era tempestivo. La sentenza impugnata e stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione; la Corte ha altresi disposto che la Commissione di rinvio regoli le spese del giudizio di legittimita.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine semestrale per l'impugnazione delle sentenze; il principio e stato richiamato per determinare la durata del termine di appello nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 49

    Richiamano l'applicazione delle norme processuali civili al processo tributario e fissano i termini e le modalita di impugnazione; sono stati invocati per ricollegare il termine semestrale previsto dal codice di procedura civile al processo tributario.

  • art. 155 c.p.c.

    Norma relativa all'effetto della mancata notificazione e al deposito delle sentenze; richiamata nella censura sulla corretta modalita di computo del termine.

  • L. n. 742 del 1942, art. 1, comma 1

    Introduce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione al processo tributario nel computo dei termini di impugnazione.

  • D.L. n. 132 del 2014 conv. in L. n. 162 del 2014

    Per effetto di questo intervento il periodo di sospensione feriale ha subito un incremento di 31 giorni che la Corte ha ritenuto applicabile al calcolo del termine semestrale di impugnazione nel processo tributario.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1 commi 336 e 337

    Norme sulla revisione e aggiornamento catastale; invocate dalla ricorrente per contestare l'applicazione della nuova rendita al periodo di imposta 2008, ma la questione e stata ritenuta assorbita dal positivo esito del primo motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Disposizione sulle spese di lite; la ricorrente contestava la condanna alle spese in appello poiche Roma Capitale non si era costituita, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita.

  • Giurisprudenza citata: Cass. n. 39815/2021

    Esempio di precedente che conferma l'applicabilita della sospensione feriale al processo tributario nel calcolo dei termini; la Corte lo ha richiamato a supporto del principio adottato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine semestrale per proporre appello va calcolato includendo la sospensione feriale prevista dalla L. 742/1942 e gli eventuali incrementi stabiliti da successivi interventi normativi, come il D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014.
  • Se una sentenza e depositata ma non notificata, e necessario verificare il dies a quo e applicare la sospensione feriale nel computo dei termini di impugnazione quando prevista: cioe la tempestivita dell'impugnazione puo cambiare in presenza di tale sospensione.
  • Le questioni sostanziali subordinate (es. contestazione della rendita catastale o della titolarita dell'immobile) possono risultare assorbite se la Corte risolve il problema procedurale principale favorevolmente al ricorrente.
  • La presenza di precedenti giurisprudenziali che hanno gia riconosciuto l'applicabilita della sospensione feriale al processo tributario rafforza la possibilita di ottenere il riconoscimento della tempestivita in casi analoghi.
  • In situazioni simili il contribuente deve documentare con precisione le date di deposito e di eventuale notificazione della sentenza e calcolare i termini tenendo conto di tutte le misure legislative che incidono sulla sospensione o proroga dei termini processuali.
  • Anche se il resistente non si costituisce in appello, la questione delle spese puo essere oggetto di contestazione, ma se il motivo decisivo riguarda la tempestivita l'esito favorevole al contribuente produce spesso l'assorbimento delle doglianze secondarie.

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