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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21140/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva convenuto un Comune deducendo l'illegittimità di una pluralità di contratti a termine stipulati in diversi periodi e chiedendo il risarcimento del danno c.d. comunitario. Il Tribunale aveva accolto la domanda; nella sentenza di primo grado vi era però una divergenza tra motivazione e dispositivo sull'entità dell'indennità, poi corretta in via di correzione errore materiale con prevalenza del dispositivo/motivazione richiamata. In appello, il Comune aveva ottenuto una riforma limitata ai profili dell'errore materiale e del calcolo di interessi e rivalutazione, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti della correzione, qualificando la decisione come nulla per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione e quantificando il risarcimento in quattro mensilità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: (1) violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'errore materiale e ravvisato una nullità della sentenza, nonostante non vi fosse un contrasto insanabile; (2) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. per la sussistenza dei presupposti della correzione; (3) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010, dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell'accordo quadro UE 1999/70, per non avere considerato i contratti del primo triennio ai fini della liquidazione; (4) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e 2909 c.c., per non avere considerato che l'illegittimità del termine riguardava tutti e sei i contratti e che tale statuizione non era stata impugnata; (5) e (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 112, 342 c.p.c. e 2909 c.c. in tema di spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo tutti gli altri, affermando che nel rito del lavoro, quando la decisione è letta contestualmente con motivazione e dispositivo, l'esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione che esprima l'effettiva volontà del giudice, attribuendo prevalenza alla parte del provvedimento più attendibile e idonea a giustificare il decisum; in tale ipotesi non opera automaticamente la nullità per contrasto insanabile né si esclude il procedimento di correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della lavoratrice, dichiarando assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità chiarisce che, in presenza di motivazione contestuale resa in udienza nel rito del lavoro, il contenuto della sentenza non può essere ricostruito sul solo dispositivo, ma va integrato con la motivazione ove questa manifesti la volontà effettiva del giudice.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, la divergenza tra motivazione e dispositivo integrasse una nullità della sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 287 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della configurabilità dell'errore materiale correggibile.

  • art. 288 c.p.c.

    invocato per sostenere la correzione dell'errore materiale nella sentenza di primo grado.

  • art. 32 della legge n. 183 del 2010

    richiamato dalla ricorrente in tema di quantificazione del risarcimento/conseguenze dell'illegittima apposizione del termine.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti a termine nel pubblico impiego.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70

    richiamata dalla ricorrente per sostenere la tutela contro l'abuso dei contratti a termine.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa considerazione del giudicato interno sui contratti.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione all'oggetto e ai limiti dell'appello del Comune.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla declaratoria di illegittimità di tutti i contratti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolamentazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, quando la sentenza sia pronunciata con lettura contestuale di motivazione e dispositivo, il contrasto tra le due parti non comporta automaticamente nullità: occorre verificare se il dissenso sia insanabile oppure se, in presenza di una coerenza almeno parziale e di elementi oggettivi, sia possibile ricostruire la reale volontà del giudice.
  • Se dispositivo e motivazione divergono solo sul piano quantitativo e la motivazione è ancorata a un dato obiettivo che esclude il ripensamento del giudice, la divergenza va qualificata come mero errore materiale, correggibile con il rimedio di cui agli artt. 287-288 c.p.c.
  • L'esatto contenuto della sentenza deve essere individuato non isolando il dispositivo, ma integrandolo con la motivazione nella parte in cui essa riveli l'effettiva volontà decisoria; va preferita la parte del provvedimento più attendibile e capace di giustificare il dictum.
  • Quando un motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In sede di rinvio, il giudice dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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