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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10477/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Un assicurato aveva promosso causa contro un agente assicurativo e contro la compagnia, deducendo di essere stato indotto con artifici a sottoscrivere un atto di variazione della contraenza di una polizza vita in favore dell'agente e, successivamente, di avere continuato a versare somme sulla polizza credendosi ancora intestatario. Chiedeva l'accertamento dell'inesistenza/nullità/annullabilità della cessione, la declaratoria di inadempimento della compagnia e la condanna al pagamento del valore della polizza, oppure, in subordine, il risarcimento dei danni per fatto illecito dell'agente ex art. 2049 c.c. La compagnia aveva contestato tutto, sostenendo che la cessione fosse valida, che il pagamento del riscatto fosse stato effettuato al legittimato apparente e che, in ogni caso, mancasse la prova della dolosa induzione e dei versamenti successivi. In Cassazione la compagnia ha articolato sette motivi: censura della ricostruzione presuntiva dei fatti e della prova del dolo/raggiro; contestazione della valorizzazione della confessione dell'agente e della sentenza di patteggiamento; doglianze sulla mancata efficacia liberatoria del pagamento del riscatto ex art. 1189 c.c.; contestazione della prova dei versamenti successivi; esclusione della propria responsabilità ex art. 2049 c.c.; deduzione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente il quarto motivo, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui pretendeva di trasformare in violazione di legge una censura sulla ricostruzione dei fatti ai fini dell'art. 1189 c.c.; infondato quanto al vizio motivazionale, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente spiegato che, nel caso concreto, la compagnia aveva liquidato il riscatto nelle mani di un apparente legittimato senza adottare le cautele minime che essa stessa aveva predisposto, soprattutto perché il controllore della variazione era il medesimo beneficiario finale. Poiché tale autonoma ratio sosteneva da sola la decisione di merito, non era necessario esaminare le ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La censura della compagnia è stata respinta nei limiti in cui mirava a rivalutare il giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie critiche sulla valutazione delle prove; la Corte non ha accolto la censura perché diretta sostanzialmente a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 1427 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per negare la prova del vizio del consenso; la Corte ha ritenuto inidonea la censura a scardinare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e non apparente, poiché esponeva le ragioni della decisione.

  • art. 2733 c.c.

    La dichiarazione confessoria dell'agente è stata considerata dai giudici di merito come uno degli elementi indiziari; la Cassazione non ha ritenuto che la sua valorizzazione fosse viziata nei termini denunciati.

  • art. 1189 c.c.

    La Corte ha affermato che la doglianza sulla mancata efficacia liberatoria del pagamento al legittimato apparente, se diretta a contestare l'apprezzamento del fatto concreto, è inammissibile; in ogni caso, la compagnia aveva violato le cautele minime da essa stessa predisposte.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato come fondamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito dell'agente; la relativa censura non è stata esaminata oltre, perché assorbita dal rigetto del motivo decisivo.

  • art. 119 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Invocato dalla ricorrente per negare la propria responsabilità, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per il concorso di colpa dell'assicurato; la questione non è stata scrutinata nel merito perché assorbita dal rigetto del motivo decisivo.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra censure di violazione di legge e censure di merito: quando la doglianza mira a contestare l'accertamento del fatto, la deduzione come violazione di legge è inammissibile.

  • art. 348 bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta dai giudici di merito; la Cassazione non ha posto su tale punto una diversa ratio decisoria.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel dispositivo della sentenza di primo grado per gli interessi dovuti sul capitale liquidato.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte ha richiamato la responsabilità del soggetto preponente per l'operato del proprio agente quale ulteriore profilo della decisione di merito, ma senza necessità di esaminare nel merito i motivi che lo contestavano.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti: se la censura contesta l'apprezzamento del materiale probatorio o la ricostruzione della fattispecie concreta, essa è inammissibile come motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.
  • In tema di pagamento al creditore apparente, la verifica della sussistenza della legittimazione apparente e della buona fede del solvens è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può censurarsi solo l'errore nella regola giuridica, non la ricostruzione del caso concreto.
  • Il pagamento non è liberatorio quando il debitore, nel controllo della legittimazione del ricevente, omette le cautele minime che egli stesso ha predisposto, soprattutto se l'assetto del caso rende particolarmente evidente il possibile aggiramento del sistema di controllo.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice espone, anche sinteticamente ma in modo coerente, le ragioni della ritenuta inefficacia liberatoria del pagamento; non sussiste vizio solo perché la parte dissente dalla valutazione svolta.
  • Quando una ratio decidendi autonoma è di per sé idonea a sorreggere la decisione, l'inutile o infondata censura delle ulteriori rationes non può condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaRisarcimento e indennizzoResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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